TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-12-10, n. 201513859
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Testo completo
N. 13859/2015 REG.PROV.COLL.
N. 01709/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1709 del 2015, proposto da:
Comune di Alba, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, A R e G C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G C in Roma, Via P.G. da Palestrina, 63;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dell’Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, 12;
Comune di Acqui Terme, Comune di Milano;
per l'annullamento
del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell’Interno, avente ad oggetto “Attribuzione del contributo di 625 milioni di euro ai comuni” del 6 novembre 2014, con relativo allegato, pubblicato sulla G.U., supplemento ordinario n. 88 del 21 novembre 2014;
di tutti gli atti connessi, presupposti e comunque consequenziali, tra cui la nota metodologica adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali nella seduta del 30 luglio 2014.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 ottobre 2015 il dott. R C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il Comune ricorrente espone che l’art. 1, comma 731, della legge n. 147 del 2013, nel testo novellato dall’art. 1, comma 1, lett. d), d.l. n. 16 del 2014, prevede che, per l’anno 2014, è attribuito ai comuni un contributo di 625 milioni di euro e che, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell’interno, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, la quota del contributo di spettanza di ciascun comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell’IMU e della TASI.
Soggiunge che, pertanto, il legislatore ha previsto la distribuzione di un fondo una tantum in favore dei comuni, ulteriore rispetto ai fondi perequativi ordinari, nell’ambito del passaggio dal sistema basato sulla sola IMU a quello fondato sull’imposta municipale unica (IUC) ed in particolare sul binomio IMU-TASI.
L’art. 1, comma 639 della medesima legge n. 147 del 2013, infatti, ha istituito l’imposta unica comunale (IUC), composta dall’imposta municipale propria (IMU), dovuta dal possessore di immobili, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI).
Il ricorrente rappresenta altresì che l’aliquota TASI è stabilita per l’anno 2014 al massimo nella misura del 2,5 per mille, con un’aliquota base dell’1 per mille, mentre la somma delle aliquote TSAI ed IMU non può superare il tetto, già previsto per l’IMU versione 2013, del 10,6 per mille; detti limiti possono essere incrementati, in particolari condizioni, sino ad un ulteriore 0,8 per mille.
Pone ancora in rilievo che l’IMU 2014, contrariamente a quanto avveniva nel 2013, non si applica più alle abitazioni principali, eccezion fatta per alcune categorie catastali di pregio, per cui sulle abitazioni principali grava solamente la TASI (con i rispettivi tetti di aliquota), dal che discenderebbe una minore entrata per le casse comunali rispetto al sistema previgente ed in questo contesto si inserirebbe la previsione di un fondo speciale volto a contenere gli effetti negativi del nuovo sistema sui bilanci comunali.
Il Comune di Alba, non essendogli stato attribuito alcun contributo, ha proposto il presente ricorso, articolato nei seguenti motivi:
Violazione dell’art. 1, comma 731, della l. n. 137 del 2013.
Le amministrazioni resistenti avrebbero dato rilievo ad un criterio diverso da quelli previsti dalla norma in epigrafe, vale a dire quello del massimo sforzo fiscale esercitabile.
La nota metodologica si baserebbe sulla comparazione tra due grandezze, una considerata di segno negativo per le casse comunali, data dalle presunte minori entrate rispetto al sistema previgente (fabbisogno), ed una di segno positivo (risorse aggiuntive disponibili), sicché il contributo sarebbe in linea di massima riconosciuto laddove prevalga la grandezza di segno negativo.
Violazione dell’art. 1, comma 677, legge n. 147 del 2013.
La nota metodologica preciserebbe che “la TASI ad aliquota massima sugli altri immobili corrisponde al massimo tra il 2,9 per mille e la differenza tra l’11 per mille (10,6 per mille più 0,4 per mille) e l’aliquota effettiva IMU come precedentemente determinata”, ma tale affermazione sarebbe errata e contrasterebbe con il disposto dell’art. 1, comma 677, secondo periodo, in ragione del quale “per il 2014 e per il 2015, l’aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille”.
Ove si volesse calcolare la TASI ad aliquota massima sugli immobili diversi dall’abitazione principale, non si dovrebbe considerare il dato massimo tra il 2,9 per mille e la differenza tra l’11 per mille (10,6+0,4) e l’aliquota IMU come precedentemente determinata, bensì il minore dei due dati perché non sarebbe possibile superare la soglia TASI del 2,9 per mille.
Violazione dell’art. 97 Cost. e del principio di buon andamento. Violazione del principio di ragionevolezza. Eccesso di potere per disparità di trattamento e contraddittorietà. Violazione dell’art. 3 Cost. Ingiustizia grave e manifesta.
Il contributo di 625 milioni di euro avrebbe dovuto ristorare i comuni dei minori introiti derivanti dalla modifica del sistema di imposizione sugli immobili ed avrebbe dovuto favorire l’introduzione di ulteriori esenzioni dalla TASI per le abitazioni principali.