TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-12-13, n. 201101553

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2011-12-13, n. 201101553
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201101553
Data del deposito : 13 dicembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00418/2011 REG.RIC.

N. 01553/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2011, proposto da:
T F, rappresentato e difeso dagli avv. A G, U C, F S M, con domicilio eletto presso A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;
E N, rappresentato e difeso dall'avv. F S M, con domicilio eletto presso A G in Catanzaro, via Vittorio Veneto, 48;

contro

Universita' della Calabria, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distr.le Catanzaro, domiciliata per legge in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

nei confronti di

Antonio Morrone, rappresentato e difeso dagli avv. Francesca Capicotto, Franco Gatano Scoca, Maria Chiara Scoca, con domicilio eletto presso Giuseppe Bova in Catanzaro Lido, V.Corace,46;
Silvano Gabriele Cella, rappresentato e difeso dagli avv. Francesco Gaetano Scoca, Maria Chiara Scoca, Francesca Capicotto, con domicilio eletto presso Giuseppe Bova in Catanzaro L., via Corace, 46;

per l'annullamento

del decreto del Rettore dell’Università della Calabria del 13 gennaio 2011, n. 32, con il quale sono stati approvati gli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di prima fascia per il settore scientifico disciplinare BIO/14- Farmacologia, presso la Facoltà di Farmacia e Scienze della Nutrizione e della Salute, e con il quale sono stati dichiarati idonei i dottori Silvano Gabriele Cella e Luigi Antonio Morrone, nonché per l’annullamento dei verbali della Commissione giudicatrice e di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale a quelli impugnati.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Universita' della Calabria e di Antonio Morrone e di Silvano Gabriele Cella;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2011 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, gli interessati chiedono l’annullamento del provvedimento di approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa contestata, oltre che dei verbali della commissione esaminatrice, deducendo otto motivi di illegittimità.

L’università intimata ha chiesto il rigetto del ricorso, eccependo l’infondatezza di tutte le censure.

I controinteressati professori Cella e Morrone si sono costituiti chiedendo la reiezione del ricorso per infondatezza.

DIRITTO

Premessa l’inammissibilità dell’impugnazione dei verbali della commissione esaminatrice, privi di lesività in quanto atti endoprocedimentali, il Collegio ritiene di dover esaminare per primo il terzo motivo di ricorso, con il quale si censura l’individuazione, da parte della commissione di concorso, di un criterio di valutazione delle candidature non previsto dal regolamento né dal bando di concorso, consistente nella capacità di attrarre fondi per la ricerca. Tale criterio, surrettiziamente introdotto in sede di specificazione di un criterio valutativo legittimo, avrebbe viziato il giudizio finale, rendendo illegittima la procedura concorsuale.

Le controparti hanno eccepito l’inammissibilità della censura, non essendo provato che l’introduzione del criterio controverso abbia danneggiato i ricorrenti, oltre che l’infondatezza, nel merito, della deduzione, in quanto la commissione di concorso avrebbe il potere, sancito dall’art. 4, c. 1 del DPR 117 del 2000, di predeterminare i criteri di massima e le procedure di valutazione comparativa dei candidati.

Premette il Collegio che i concorsi per la nomina a professore universitario sono disciplinati dal DPR 23/03/2000 n. 117, “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 1998, n. 390, concernente le modalità di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori a norma dell'art. 1 della legge 3 luglio 1998, n. 210”.

L’art. 4 del suddetto regolamento, rubricato “Lavori delle commissioni giudicatrici”, così dispone:

“1. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati. Tali determinazioni sono comunicate senza indugio al responsabile del procedimento di cui al comma 11 dell'art. 2, il quale ne assicura la pubblicità almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione.

2. Per valutare le pubblicazioni scientifiche e il curriculum complessivo del candidato la commissione tiene in considerazione i seguenti criteri:

a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;

b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;

c) congruenza dell'attività del candidato con le discipline ricomprese nel settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari che le comprendano;

d) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno della comunità scientifica;

e) continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle conoscenze nello specifico settore scientifico-disciplinare.

3. Per i fini di cui al comma 2 la commissione fa anche ricorso, ove possibile, a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale.

4. Costituiscono, in ogni caso, titoli da valutare specificamente nelle valutazioni comparative:

a) attività didattica svolta anche all'estero;

b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;

c) l'attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;

d) i titoli di dottore di ricerca e la fruizione di borse di studio finalizzate ad attività di ricerca;

e) il servizio prestato nei periodi di distacco presso i soggetti di cui all'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297;

f) l'attività in campo clinico e, con riferimento alle scienze motorie, in campo teorico-addestrativo, relativamente ai settori scientifico-disciplinari in cui siano richieste tali specifiche competenze;

g) l'organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;

h) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale.

5. (omissis)

6. Le università, con propri regolamenti emanati ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210, possono adottare disposizioni modificative e integrative di criteri di cui al comma 2.

7.-12. (omissis)

13. Al termine dei lavori la commissione previa valutazione comparativa, con deliberazione assunta a maggioranza dei componenti, indica i vincitori nelle valutazioni comparative per ricercatore e individua inequivocabilmente i nominativi di non più di due idonei nelle valutazioni comparative per professore associato e per professore ordinario, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della legge 3 luglio 1998, n. 210.”

Il bando del concorso controverso, all’art. 9, nel disciplinare gli adempimenti delle commissioni esaminatrici, prevede che la valutazione dei curriculum e delle pubblicazioni dei candidati avvenga secondo criteri esattamente coincidenti con quelli previsti dall’art. 4, c. 2 del regolamento statale, nelle lettere da A ad E. Inoltre, coerentemente con il regolamento stesso, conferma che saranno valutati i titoli individuati dallo stesso art. 4, comma 4, lettere da A ad H.

La commissione giudicatrice, nel determinare i criteri di massima per la valutazione dei candidati, nella riunione telematica del 25 giugno 2010, ha specificato alcuni criteri di valutazione dei curriculum e delle pubblicazioni fissati dal regolamento e dal bando. Similmente ha operato riguardo i titoli da valutare, specificando, quanto ai titoli di cui alla lettera G del comma 4 dell’art. 4 del regolamento statale, che tra i titoli da valutare specificamente sarà compresa “l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca, nonché la capacità di attrarre fondi per la ricerca”.

In tal modo, la commissione non si è limitata a specificare quali titoli dimostranti lo svolgimento di attività organizzative, direttive e di coordinamento di gruppi di ricerca sarebbero stati valutati, ma ha creato il presupposto per la valutazione di una nuova categoria di titoli, attestanti la “capacità di attrarre fondi per la ricerca”, non previsti dal regolamento n. 117 del 2000, né dal bando di concorso.

L’integrazione o la modificazione, da parte della commissione di concorso, dei criteri e dei titoli predeterminati dal regolamento e dal bando di concorso deve ritenersi illegittima, perché lo stesso regolamento più volte richiamato consente, al comma 6, la modificazione o integrazione dei criteri di valutazione, elencati al comma 2, solo con regolamento adottato dall’università e non prevede alcuna possibilità di introdurre titoli da valutare ulteriori rispetto a quelli indicati al comma 4.

Il potere di predeterminare criteri di massima e procedure di valutazione, riconosciuto alla commissione dal comma 1 del ripetuto art. 4, deve interpretarsi come potere di specificazione di criteri e titoli prestabiliti dalle norme e non come possibilità di introdurre criteri e titoli nuovi.

Tale interpretazione è condivisa dalla giurisprudenza amministrativa, secondo la quale “la formula di cui all'art. 4, comma 1, d.P.R. n. 117 del 2000, ai sensi del quale «le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati» non deve essere intesa quale delega alle Commissioni giudicatrici della individuazione di « criteri generali » ai fini della valutazione comparativa, bensì, quale possibilità per la Commissione di specificare i criteri nel rispetto di quanto sancito dalle disposizioni di rango primario e secondario” ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 08 maggio 2008, n. 2125;
T.A.R. Umbria Perugia, sez. I, 16 aprile 2010 , n. 241).

Nella fattispecie, la capacità di “attrarre fondi” non può essere considerata compresa nell’ambito delle attività di direzione o coordinamento di gruppi di ricerca, ma costituisce un’attività diversa, per cui il relativo titolo non può essere ritenuto una specificazione della più ampia categoria di titoli riconosciuta valutabile dalla lettera G del ripetuto comma 4.

Ne consegue che la commissione, nella predeterminazione dei criteri di massima da adottare nella valutazione comparativa, è incorsa in una illegittimità, avendo violato la norma recata dall’art. 4, c.4 del DPR 117/2000, oltre lo stesso bando di concorso.

Inoltre, seppure non sussistesse l’accertata violazione di legge, l’introduzione della nuova categoria di titoli sarebbe illegittima per eccesso di potere, sotto il profilo dell’irragionevolezza, in quanto l’attitudine “ad attrarre fondi” non può costituire titolo di merito in un concorso per professore universitario, trattandosi di abilità non attinente al talento scientifico, alla preparazione culturale ed alla attitudine alla didattica richiesti ad un professore universitario.

Né vale obiettare che non è provato che l’introduzione del titolo spurio avrebbe danneggiato la valutazione dei ricorrenti.

Infatti, la determinazione anche di un solo criterio o titolo illegittimo vizia, per violazione di legge, l’intero procedimento concorsuale, senza che debba gravare sui ricorrenti l’onere di provare che il risultato negativo della valutazione sia stato determinato unicamente dall’applicazione del criterio illegittimo.

La fondatezza del motivo di ricorso scrutinato consente di ritenere assorbiti gli altri motivi, essendo stata accertata l’illegittimità dell’intera procedura concorsuale.

Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto e, per l’effetto, deve essere annullato il provvedimento impugnato con il quale sono stati approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa.

Le spese di causa devono gravare sulla parte che ha dato origine alla controversia, adottando il provvedimento illegittimo ed essere rimborsate, nella misura liquidata in dispositivo, alla parte vincitrice, mentre sono da compensare con le altre parti costiuite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi