TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-09-17, n. 201409804

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2014-09-17, n. 201409804
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201409804
Data del deposito : 17 settembre 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05292/2003 REG.RIC.

N. 09804/2014 REG.PROV.COLL.

N. 05292/2003 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5292 del 2003, proposto da:
Azienda Agricola Guadagnin Gianni ed Emanuele s.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati M A, E E, M G, A T, con domicilio eletto presso A T in Roma, viale di Villa Grazioli, 5;

contro

Agea - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Regione Veneto, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tito Munari e Fabio Lorenzoni, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma, via del Viminale, 43;

per l'annullamento

della comunicazione della Regione Veneto – Giunta Regionale, Direzione regionale per le politiche agricole di mercato, denominata Regime comunitario quote latte comunicazione quantitativi di riferimento individuali periodo 2003/2004 e relativi allegati, ricevuta con raccomandata il 15 marzo 2003;

del

DM

17 febbraio 1998, del

DM

159/99 del 21 maggio 1999 e del

DM

19 aprile 2001;

di ogni altro atto comunque connesso, presupposto o conseguente,, comprese tutte le comunicazioni di assegnazione di QRI effettuate da AIMA (ora AGEA) e della Regione Veneto ex l. n. 5/98, l. n. 118/99 e l. n. 79/00.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura Generale dello Stato e della Regione Veneto;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 luglio 2014 il dott. Roberto Caponigro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente impugna gli atti indicati in epigrafe deducendo una pluralità di vizi di carattere sostanziale e formale, già prospettati in altre innumerevoli controversie relative a fattispecie analoghe esaminate e decise da questa Sezione.

L’Avvocatura Generale dello Stato e la Regione Veneto si sono costituite in giudizio per resistere al ricorso.

All’udienza pubblica dell’8 luglio 2014, la causa è stata trattenuta per la decisione.

2. La richiesta di sospensione del processo avanzata dalla parte ricorrente deve essere respinta in quanto non sussistono i presupposti richiesti dalla norma invocata (art. 295 c.p.c., richiamato dall’art. 79 del c.p.a.).

Per la sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c., non è sufficiente che, tra due liti, sussista una mera pregiudizialità logica, ma è necessario un rapporto di pregiudizialità giuridica, che ricorre soltanto quando la definizione di una controversia costituisca l'indispensabile antecedente logico giuridico della decisione dell'altra.

La fattispecie non si realizza nel caso di specie posto che il giudizio penale di che trattasi, pendente presso il Tribunale di Roma, non costituisce l'antecedente logico giuridico “indispensabile” per la decisione del ricorso in esame.

3. Il Collegio, disattesa l’eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione Veneto in quanto i provvedimenti impugnati sono dotati di autonoma efficacia lesiva, ritiene che sussistano i presupposti per pronunciare, ai sensi dell’art. 74 del d.lgs. n. 104 del 2010, una sentenza in forma semplificata, con riferimento a precedenti conformi dalle cui conclusioni il Collegio non ha motivo di discostarsi.

Le censure dedotte nel presente giudizio sono state esaminate e ritenute infondate da questa Sezione con molteplici sentenze, come la sentenza 7 gennaio 2013, n. 75 e la sentenza 29 maggio 2012, n. 4864 la quale, nel richiamare la precedente giurisprudenza della Sezione, tra cui la sentenza 6 luglio 2011, n. 5975 (ed altre dello stesso tenore: tra le quali, cfr

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