TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-12-27, n. 201002954

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2010-12-27, n. 201002954
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201002954
Data del deposito : 27 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01899/1999 REG.RIC.

N. 02954/2010 REG.SEN.

N. 01899/1999 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1899 del 1999, proposto da:
Tecnoservice S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. S S e A T, con domicilio eletto presso A T in Lecce, Corte Conte Accardo, 2;

contro

Comune di Corsano, n.c.;

nei confronti di

Impresa Tre Esse, rappresentata e difesa dall'avv. F B, con domicilio eletto presso A Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

per l'annullamento

della deliberazione della Giunta Municipale di Corsano n° 62 del 9 Giugno 1999, pubblicata all'Albo Pretorio dello stesso Comune fino al 25 Giugno 1999, con cui è stato approvato il bando di gara per pubblico incanto per l'appalto dei lavori di toponomastica stradale;

del bando di gara suddetto pubblicato fino 15 Luglio 1999;

del verbale di gara del 15 Luglio 1999;

di ogni atto connesso, presupposto e/o consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata Impresa Tre Esse;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 Dicembre 2010 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli avv.ti A T e A Vantaggiato, quest'ultimo in sostituzione dell'avv.to F B;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente – iscritta nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di Lecce per l’attività (tra l’altro) di costruzione, montaggio e installazione di segnaletica e sicurezza stradale, ma non iscritta all’Albo Nazionale Costruttori, né all’Albo delle Imprese Artigiane – impugna la deliberazione della Giunta Municipale di Corsano n° 62 del 9 Giugno 1999 (pubblicata all’Albo Pretorio Comunale fino al 25 Giugno 1999) con la quale è stato approvato il bando di gara per pubblico incanto per l’appalto dei lavori di “toponomastica stradale” con l’importo a base d’asta di £. 69.475.000, nonché il bando della gara (pubblicato all’Albo Pretorio Comunale fino al 15 Luglio 1999), il verbale di gara del 15 Luglio 1999, con cui sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Impresa controinteressata, e ogni altro atto connesso.

A sostegno dell’impugnazione interposta sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Incompetenza della Giunta Comunale riguardo all’aprovazione del bando di gara – Violazione degli artt. 35 e 51 della Legge n° 142/1990, come modificati dalla Legge n° 127/1997 e dalla Legge n° 191/1998.

2) Illegittimità della deliberazione della Giunta Municipale n° 62 del 9 Giugno 1999, del bando di gara e degli atti conseguenti per eccesso di potere e per violazione della Legge n° 109/1994 e successive modifiche, della Legge n° 57/1962 e successive modifiche, del D.P.C.M. n° 55/1991.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto della domanda azionata, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si è costituita in giudizio l’impresa controinteressata, depositando una memoria difensiva con la quale ha puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la declaratoria di inammissibilità e, in ogni caso, per la reiezione del ricorso.

Non si è costituito in giudizio il Comune di Corsano.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 741 del 2 Settembre 1999.

Con istanza depositata il 30 Novembre 2010, il difensore della Società ricorrente ha fatto presente che la sua cliente non ha più interesse a coltivare il ricorso, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 2 Dicembre 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Si può prescindere dall’esame dell’eccezione preliminare di inammissibilità del gravame (per allegata carenza di interesse della Società ricorrente, non avendo la stessa partecipato alla gara) sollevata dalla difesa della impresa controinteressata, poiché il ricorso, che peraltro era infondato nel merito, è sicuramente divenuto improcedibile per sopravventa carenza di interesse.

Osserva, innanzitutto, il Collegio che, in virtù del combinato disposto degli artt. 1 e 43 primo comma della Legge Regionale Pugliese 16 Maggio 1985 n° 27 e ss.mm. (vigente “ratione temporis”), all’esecuzione dei lavori pubblici che si realizzano nella Regione Puglia (con o senza l’intervento finanziario regionale e con la sola eccezione delle opere di competenza dello Stato) si provvede mediante imprese iscritte all’Albo Nazionale Costruttori ovvero, qualora l’importo dei lavori a base d’asta non superi lire 500 milioni, a mezzo di imprese artigiane iscritte, per categorie relative all’opera, nell’apposito Albo delle Imprese Artigiane di cui alla Legge 25 Luglio 1956 n° 860 e ss.mm., sicchè le contestate prescrizioni dell’impugnato bando di gara (richiedenti l’iscrizione all’Albo Nazionale Costruttori per la categoria S10 per classe che comprende l’importo a base di gara o l’iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane per la categoria compatibile con la natura dell’opera oggetto dell’appalto) sono perfettamente legittime, e la Società ricorrente – non in possesso dei requisiti di ammissione al pubblico incanto – non era legittimata a sollevare ulteriori censure avverso gli atti della gara in questione.

In ogni caso, il difensore della ricorrente, con apposita istanza depositata presso la Segreteria di questo T.A.R. in data 30 Novembre 2010, ha dichiarato “che non vi è più interesse al ricorso”, chiedendo che “venga dichiarata cessata la materia del contendere”.

Il Tribunale rileva che, pur non risultando presenti nel caso di specie i presupposti necessari per l’invocata pronuncia di cessazione della materia del contendere (l’avvenuta emanazione, da parte della Pubblica Amministrazione, di un provvedimento di ritiro, con effetto ex tunc, degli atti amministrativi impugnati), è principio generale del processo amministrativo che la parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta per la decisione, ha la piena disponibilità dell’azione e, quindi, può dichiarare di avere perduto ogni interesse alla decisione.

In quest’ultimo caso, il Giudice – non avendo né il potere di procedere d’ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell’interesse ad agire – non può che dichiarare l’improcedibilità del ricorso per carenza sopravvenuta d’interesse.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.

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