TAR Venezia, sez. III, sentenza 2013-01-07, n. 201300004

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2013-01-07, n. 201300004
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201300004
Data del deposito : 7 gennaio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01593/2011 REG.RIC.

N. 00004/2013 REG.PROV.COLL.

N. 01593/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1593 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Ma.C.M Ss, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Desafio Srl, Capo Horn Pub Srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avv. L T, Roberta Vezzu', G B, con domicilio eletto presso G B in Mestre-Venezia, corso del Popolo, 89;

contro

Comune di Venezia, rappresentato e difeso per legge dagli avv. G G, N O, domiciliata in Venezia, S. Marco, 4091;
Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambientale del

Veneto, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Interno - U.T.G. Prefettura di Venezia, in persona del legale rappresentante, non costituito in giudizio;

nei confronti di

Alessandro Fuga non costituito in giudizio;

per l'annullamento

quanto al ricorso principale:

dell'ordinanza sindacale Prot. O.R. 2011.466 del 02.08.2011, a firma del Sindaco Dr. Orsoni con oggetto "Provvedimento urgente, ai sensi dell'art.54, comma 4°, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, per la tutela della sicurezza urbana e l'incolumità pubblica in relazione agli elevati livelli sonori riconducibili al formarsi di grosse aggregazioni di persone stazionanti in Campo Santa Margherita ed aree limitrofe;

quanto ai motivi aggiunti:

della deliberazione di Giunta Comunale n. 502 del 27/10/2011, pubblicata in albo pretorio dal 4/11/2011 al 19/11/2011 e notificata a mani ai ricorrenti in data 27/10/2011, con la quale la Giunta Comunale, individua l'Area di San Pantalon quale area nella quale si evidenziano fenomeni di degrado e/o allarme sociale ex artt. 49 ter e quater del regolamento di Polizia Urbana.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Venezia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2012 il dott. Marco Morgantini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso originario parte ricorrente ha impugnato:

- l’ordinanza sindacale n° 466 del 2 Agosto 2011 con cui, per un periodo di due mesi a decorrere dal 3 Agosto 2011 e con riferimento all’area di Campo Santa Margherita ed in quelle specificamente indicate:

a) è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle ore 6 l’esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche e non, nonché l’esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico;

b) è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle 8 di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

c) è fatto divieto, all’interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali, dalle ore 0,01 alle 8, di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

- la deliberazione del consiglio comunale di Venezia n° 75 del 23 Maggio 2011, avente ad oggetto “approvazione modifiche al regolamento di polizia urbana”.

Con motivi aggiunti parte ricorrente ha impugnato la delibera della Giunta Comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011, con cui:

- sono state individuate le aree ove si evidenziano fenomeni di degrado e/o allarme sociale, tra cui Campo Santa Margherita e Campo San Pantalon;

- è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle ore 6 l’esercizio di ogni attività di somministrazione di alimenti e bevande, di commercio di alimenti e di bevande alcoliche e non, nonché l’esercizio di attività artigianali di produzione di alimenti con contestuale commercializzazione degli stessi al pubblico;

- è fatto divieto, dalle ore 0,01 alle 8 di porre in essere qualsiasi forma e tipologia di spettacolo sul suolo pubblico e presso i plateatici dei pubblici esercizi, nonché il suono di strumenti musicali di qualsiasi tipo, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

- è fatto divieto, all’interno dei pubblici esercizi, degli esercizi commerciali e degli esercizi artigianali, dalle ore 0,01 alle 8, di porre in essere qualsiasi forma di spettacolo e di intrattenimento musicale, ivi compreso l’impiego anche dei soli impianti stereofonici o comunque atti alla diffusione musicale;

- è fatto obbligo di rimozione dei plateatici in tutte le zone individuate nella delibera come sopra alle ore 24 e la collocazione degli stessi all’interno di appositi locali oppure a raso degli stabili degli esercizi.

La deliberazione della Giunta Comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011 ha fatto applicazione del regolamento di polizia urbana, così come modificato con delibera del consiglio comunale n° 75 del 23 Maggio 2011, con cui è stato previsto (artt. 49 ter e 49 quater parimenti impugnati) che la Giunta Comunale individui le aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado e/o di allarme sociale e le tipologie di limitazioni, con particolare riferimento:

- alle limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande;

- alle limitazioni agli orari di fruizione dei plateatici;

- al divieto di porre in essere spettacoli sul suolo pubblico e sui plateatici dei pubblici esercizi ed anche all’interno dei pubblici esercizi.

Il collegio osserva quanto segue.

Con riferimento all’ordinanza sindacale n° 466 del 2 Agosto 2011, il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse, avendo tale ordinanza esaurito i propri effetti.

L’art- 49-ter del regolamento di polizia urbana attribuisce alla giunta comunale il potere di individuare le aree in cui si evidenziano fenomeni di degrado, sulle quali potranno essere imposte, sempre dalla giunta comunale, limitazioni agli orari di apertura di esercizi commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande siti all’interno di dette aree.

L’art- 49-ter del regolamento di polizia urbana, introdotto con la delibera consiliare impugnata, è illegittimo, perché attribuisce alla giunta comunale poteri che sono invece per legge attribuiti al sindaco.

In particolare sussiste contrasto con:

- il sesto comma dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui, per motivi di sicurezza urbana, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi;

- il quarto comma dell’art. 54 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo cui il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta con atto motivato provvedimenti con tingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

- l’art. 20 della legge regionale n° 29 del 2007, secondo cui il sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari per ragioni di ordine e di sicurezza pubblica o comunque di interesse pubblico. Esula invece dalla presente controversia la verifica di quanto residua a tale potere in seguito all’introduzione della lettera d) bis all’art. 3 del D.L. n° 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani).

Per sostenere la legittimità dell’ art. 49ter del Regolamento di Polizia Urbana non può nemmeno invocarsi l’art. 6 della legge 477/95 (legge-quadro sull’inquinamento acustico), articolo che, al comma secondo, dispone: “…. i comuni …. adeguano i regolamenti locali di igiene e sanità o di polizia municipale, prevedendo apposite norme contro l'inquinamento acustico, con particolare riferimento al controllo, al contenimento e all'abbattimento delle emissioni sonore derivanti dalla circolazione degli autoveicoli e dall'esercizio di attività che impiegano sorgenti sonore”.

L’art. 49ter summenzionato, infatti, esula dall’attuazione della normativa sull’inquinamento acustico e trascende esplicitamente nei campi dei “fenomeni di degrado e/o allarme sociale”, della “qualità della vita”, ecc. Campi che -come si è visto- possono rientrare in quello della “sicurezza urbana” o della “sicurezza pubblica”, oggetto rispettivamente dell’art. 54, c.6°, T.U.E.L. e dell’art. 20 L.R. 29/07, ovvero ragioni che possono comportare anche riduzioni all’orario di apertura degli esercizi commerciali ma demandate alla competenza del Sindaco e non della Giunta Municipale.

I Comuni cioè possono stabilire ai sensi dell’art. 6 della legge 477/95 norme regolamentari che limitino l’inquinamento acustico diurno e notturno in zone del territorio comunale e, in ipotesi, porre anche il divieto di apertura degli esercizi commerciali nelle ore notturne quando è necessario per rispettare quei limiti acustici. Ipotesi che può ricorrere più facilmente nei casi in cui il territorio presenti un rilevante interesse paesaggistico – ambientale e turistico (Consiglio di Stato, V Sez., n. 1265/11 e n. 5420/09). Tuttavia il ripetuto art. 49ter non rientra tra queste norme.

L’art. 49 quater del regolamento di polizia urbana, introdotto con la delibera consiliare impugnata, attiene invece a limitazioni diverse dalla determinazione degli orari dei pubblici esercizi, attenendo invece alla fruizione dei plateatici, agli spettacoli sul suolo pubblico, all’impiego di strumenti di diffusione sonora.

Rispetto a tale norma, ed alle relative applicazioni che ne sono state fatte con la delibera della giunta comunale impugnata, parte ricorrente non ha svolto censure specifiche e pertanto per tale parte il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse, anche considerando che parte ricorrente è titolare di pubblici esercizi e ha evidenziato il pregiudizio che deriva dall’obbligo di tenere chiuso il pubblico esercizio, in ottemperanza della delibera della giunta comunale impugnata, in attuazione dell’art. 49-ter del regolamento di polizia urbana. Non sono stati invece evidenziati altri profili di pregiudizio.

Il collegio evidenzia comunque che l’art. 49-quater del regolamento di polizia urbana e le relative determinazioni attuative della giunta comunale non sembrano viziati per incompetenza, perché la fruizione dei plateatici, la disciplina degli spettacoli sul suolo pubblico, la disciplina dell’impiego di strumenti di diffusione sonora attengono alla polizia urbana e dunque alla competenza regolamentare del consiglio in materia di polizia urbana ed alle successive competenze di indirizzo della giunta comunale, quali sono quelle esercitate nel caso di specie dalla giunta comunale in attuazione dell’art. 49-quater del regolamento di polizia urbana.

In conclusione il ricorso deve essere accolto nella parte in cui sono impugnati:

- l’art. 49-ter del regolamento di polizia urbana;

- la delibera della giunta comunale n° 502 del 27 Ottobre 2011, limitatamente:

- al punto 2) lettera a);

- al punto 3 limitatamente all’espressione “49-ter”;

- al punto 4 limitatamente all’espressione “è vietata in tutte le zone indicate al precedente punto 1. la concessione di proroghe agli orari di chiusura dei pubblici esercizi”.

Per tale parte restano assorbiti gli ulteriori motivi di ricorso.

Per il resto il ricorso è inammissibile per carenza d’interesse.

Il contenuto della presente sentenza impone la compensazione delle spese tra le parti.

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