TAR Pescara, sez. I, sentenza breve 2010-12-17, n. 201001283
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N. 01283/2010 REG.SEN.
N. 00403/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 60 e 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 403 del 2010, proposto da:
A T, rappresentata e difesa dall'avv.to P D N, con domicilio eletto presso il suo studio, in Pescara, viale R. Elena 30;
contro
L’Inpdap - Ufficio Provinciale di Pescara;Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, rappresentato e difeso dagli avv. A G e C B, con domicilio eletto presso il primo, in Pescara, via Rieti, 47 c/o Inpdap;
nei confronti di
M P, non costituitosi;
PER L’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA DALLA RICORRENTE ALL'UFFICIO PROVINCIALE INPDAP DI PESCARA RELATIVA AL TRATTAMENTO ECONOMICO DI FINE RAPPORTO PER PENSIONAMENTO DEL CONTROINTERESSATO.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Inpdap - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2010 il presidente U Z e uditi l'avv. De Nardis Pierluigi per la ricorrente e l'avv. Barone Carmine per l'Amministrazione resistente;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
La ricorrente ha chiesto con apposita istanza del 29 giugno 2010 all’INPDAP l’ammontare del TFR dovuto all’ex marito Paoloemili Massimo e se si fosse provveduto alla relativa liquidazione. Con missiva del 20 luglio 2010 l’INPDAP opponeva un diniego alla richiesta di accesso. La ricorrente con lettera del 23 settembre 2010 reiterava la richiesta senza ottenere risposta.
La ricorrente agisce quindi per l’accesso alla richiesta documentazione, facendo presente di avere un interesse diretto alla documentazione in parola, essendo, quale ex coniuge, titolare di un assegno ex art. 12 bis della legge 898 del 1970, cui corrisponde una percentuale dell’indennità di fine rapporto.
Resiste in giudizio l’INPDAP che eccepisce la tardività del ricorso per l’accesso, a suo avviso proposto oltre trenta giorni di cui all’art 25 della legge 241 del 1990, avendo l’interessata ricevuto il diniego in data 20 luglio 2010.
La seconda istanza sarebbe poi meramente reiterativa della precedente.
L’INPDAP contesta anche nel merito la richiesta di accesso concludendo per il rigetto.
L’eccezione d’irricevibilità del ricorso sollevata dall’INPDAP non appare fondata;invero il provvedimento impugnato risulta notificato alla ricorrente in data 20 luglio 2010 mentre il ricorso per l’accesso risulta notificato il 1 ottobre 2010 (data di spedizione della raccomandata) e quindi entro i trenta giorni previsti dalla norma, tenendo conto della sospensione feriale dei termini.
Il presente ricorso va di conseguenza esaminato nel merito, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 116 del Codice del processo amministrativo.
Va al riguardo premesso che, come è noto, in base al disposto dell’art. 22, n. 1, lett. b) della L. 7 agosto 1990, n. 241, sono titolari del diritto di accesso i soggetti che hanno “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”.
Ora, interpretando tale normativa, il giudice amministrativo ha costantemente chiarito che l’interesse legittimante l’accesso non richiede l’esistenza in capo all’istante di una situazione giuridica azionabile in giudizio, essendo sufficiente che questi sia titolare di una posizione differenziata, non necessariamente coincidente con un diritto soggettivo o con un interesse legittimo (cfr. per tutti, Cons. St., sez. VI, 18 dicembre 2007, n. 6545).
Pertanto, la nozione di “situazione giuridicamente tutelata” di cui predetto art. 22, per la cui tutela è attribuito il diritto di accesso, è stata interpretata come nozione diversa e più ampia rispetto all’interesse all’impugnativa, che non presuppone neppure necessariamente una posizione soggettiva qualificabile in termini di diritto soggettivo o di interesse legittimo. La legittimazione all’accesso, conseguentemente - come questa stessa Sezione ha anche recentemente avuto modo di rilevare con sentenza 6 novembre 2008, n. 881 - viene riconosciuta a chiunque possa dimostrare che gli atti procedimentali oggetto dell'accesso abbiano spiegato o siano idonei a spiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla lesione di una posizione giuridica, stante l'autonomia del diritto di accesso, inteso come interesse ad un bene della vita distinto rispetto alla situazione legittimante all'impugnativa dell’atto (T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 04 giugno 2008 , n. 5479, e T.A.R. Lombardia, sede Milano, sez. III, 10 giugno 2008 , n. 1960).
Con riferimento a tali principi costantemente affermati in giurisprudenza e dai quali non sussistono ragioni per discostarsi, sembra evidente al Collegio che l’istante, allo stato degli atti, abbia di certo diritto ad accedere agli atti richiesti con l’istanza.
La ricorrente invero per azionare il suo diritto in qualità di ex coniuge ha necessità di conoscere dall’INPDAP dell’effettivo ammontare dell’indennità di liquidazione dell’ex marito ovvero almeno lo stato della relativa pratica.
La difesa dell’INPDAP sul punto appare contraddittoria: da un lato afferma invero che si tratterebbe di una richiesta imprecisa ed esplorativa (pagina 5 della memoria di costituzione) e d’altro lato asserisce che la ricorrente era già in grado di agire direttamente in sede civile (pagina 6 della citata memoria) il che presuppone la piena conoscenza della liquidazione.
Ad avviso di questo Collegio, la richiesta di accesso appare giustificata dalla possibilità della ricorrente di agire per difendere anche in giudizio le proprie ragioni, dalla situazione obiettiva di ex coniuge e dall’assenza di ragioni ostative costituzionalmente garantite;inoltre l’INPDAP non contesta il collocamento a riposo per infermità dell’ex coniuge della ricorrente, avvenuto in data 19 dicembre 2009, e ancor meno la propria competenza a determinare la liquidazione dell’indennità di fine rapporto.
Il ricorso va quindi accolto e va di conseguenza ordinato all’INPDAP di rendere disponibili alla ricorrente gli atti richiesti (il prospetto di liquidazione del trattamento di fine rapporto di M P ovvero - ove il relativo iter non fosse ancora completato - l’intera documentazione in possesso dell’Ente relativa a detta liquidazione) entro giorni 20 (venti) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Le spese della presente causa per l’accesso, come di regola (articoli 91 e seguenti del codice di procedura civile, richiamati dall’art. 26 del Codice del processo amministrativo – Decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104), seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.