TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-10-29, n. 202402985
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Testo completo
Pubblicato il 29/10/2024
N. 02985/2024 REG.PROV.COLL.
N. 02039/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la LI
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2039 del 2022, proposto da-OMISSIS-rappresentato e difeso dall'avvocato Adriana Di Giorgio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- il Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo con domicilio digitale ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it e domicilio fisico in Palermo, via Mariano Stabile, n.184;
per l'annullamento
- del decreto del Prefetto di Palermo del 25 gennaio 2022,-OMISSIS- di reiezione dell'istanza di revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni e conferma del provvedimento-OMISSIS-
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l'atto di formale costituzione in giudizio, i documenti e la memoria difensiva, depositati dal Ministero dell’Interno - Ufficio Territoriale del Governo di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice la dott.ssa Anna Pignataro;
Uditi, nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2024, il difensore di parte ricorrente e l’Avvocato dello Stato per l’amministrazione resistente, presenti così come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
A) Con atto notificato il 10 novembre 2022 e depositato il 12 dicembre seguente, parte ricorrente ha impugnato, al fine dell’annullamento, il decreto-OMISSIS- del 25 gennaio 2022 notificato il 12 settembre 2022, con il quale il Prefetto di Palermo ha respinto l’istanza di revoca presentata il giorno 11 marzo 2020 e, per l’effetto, confermato il divieto di detenzione di armi e munizioni,-OMISSIS-emesso a causa della segnalazione per i delitti di maltrattamenti contro familiari o conviventi (art. 572, c.p.) e lesione personale (582, c.p.).
L’istanza di revoca si basa sul fatto sopravvenuto dell’archiviazione del procedimento penale per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali, chiesto dal P.M. il 21 luglio 2017, nonchè alla stregua dell’asserito rasserenamento dei rapporti familiari e della buona condotta successivamente tenuta.
È dedotta l’illegittimità per i motivi di violazione di legge, con riguardo agli artt. 11 e 43 del R.D. 773/1931, eccesso di potere per carenza di istruttoria, travisamento dei fatti e difetto di motivazione, poiché il provvedimento sarebbe stato emesso in carenza di un autonomo e attuale giudizio di valutazione dei fatti e senza un’idonea motivazione sulla presunta inaffidabilità del ricorrente; inoltre, né prima, né dopo l’avvio del procedimento penale di che trattasi, è stato posto in essere alcun episodio violento indice del perdurare della conflittualità all’interno della famiglia, o commessi altri fatti di rilevanza penale, così come comprovato dal certificato penale e carichi pendenti depositato in atti.
L’amministrazione resistente, con memoria del 18 maggio 2024, ha ampiamente controdedotto e chiesto il rigetto del ricorso, siccome infondato.
All’udienza pubblica del 25 giugno 2024, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
B) Il ricorso è infondato.
È noto che il potere di rilasciare le licenze per porto d’armi costituisce una deroga al divieto sancito dall’art. 699 c.p. e dall’art. 4, comma 1, l. n. 110 del 1975 e che alla regola generale del divieto di detenzione delle armi l’autorizzazione di polizia può derogare in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, che è compito dell’Autorità di pubblica sicurezza prevenire.
Il Collegio ritiene che, alla luce di tale basilare principio dell’ordinamento e dei fatti valorizzati nel provvedimento gravato, la prognosi inferenziale compiuta dalla Prefettura di Palermo riguardo all’inaffidabilità del richiedente e ai fini della conferma del divieto di detenzione di armi e munizioni di cui al decreto -OMISSIS-, non è irragionevole, né immotivata.
L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, nell'attribuire al Prefetto la facoltà di vietare la detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, prevede che tale potere possa essere esercitato, non solo quando la persona destinataria del predetto provvedimento abbia riportato condanne penali o sia sottoposta a procedimenti penali, ma anche quando la medesima, più semplicemente, sia "ritenuta capace di abusarne".
Analogamente, l'art. 43 dello stesso testo normativo attribuisce al Questore il potere di ricusare la licenza di porto d'armi "a chi non dà affidamento di non abusare delle armi".
Il predetto giudizio di affidabilità, formulato - a seconda dei casi - dal Prefetto o dal Questore, è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della