TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-07-11, n. 201306957

TAR Roma
Sentenza
11 luglio 2013
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TAR Roma
Sentenza
11 luglio 2013

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2013-07-11, n. 201306957
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201306957
Data del deposito : 11 luglio 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02071/2012 REG.RIC.

N. 06957/2013 REG.PROV.COLL.

N. 02071/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2071 del 2012, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
CL GI,GO RC, GO IA Di ANOR, ZO FU, OL UG, ML ZI, CO FR, NA MA NI, DO CL ZA, VO DE, RA ES, ZI RA, NAbella AN, NA IA, MA SA DR, HE NN, FL IN, IO AS, IC BA, AL RO, UD LD, SI IN, EL LI, ST UC, MO AL, IE ST, FA RC, RI RM, MA DO RI ET di Meana, UE TT, CO IM, RG IN, NI TI MO, RL VE, CO AR, LO CH, BE SI, VA BE, AU MA MAnni, CO VE, IE VA, DR UL, IA IS, FA CC GI, CL AT, ND NE IN, EL CE, AR AR, MAno LL, RD AN, BI AT, SI AC, AN TA, ZI NA, RA CA, CO NU, IO ET, VA De QU, CO PI, ND TI, AN EL, AN Di PO, ND BO, AN La LA, MI OR, EP ID, EL EL EL, NO LT ZZ, ER CO IT, ER AO, EL PA EG RA, UL RA, TO BR, NA ER, LO AL, ER ON, MI DI, AR IN, ID De HI, GI PE, RU CC, MO NN, MA SA, AN CC, RL PE, EP GL, SI TI, FL TR, LO PO, ERfrancesco AR, ERo NO RI, AG ET, NA RI LL SA, LA TT, AR TI, UE VAni, PO SI, EP US, AR D’AM, TO ON, LM SO, MA EN CC LI, NN CA, CL LO, EP UL SC, MB CC, IM CI, NI LB CI, AU TI, MA IN, MI GU, MA SAria AM, NN FL, EP OS, PA IN, MA SA CA, EL TR, DO RR, IA RT, MA AN EB TA, RI SI OL, NA IA SA, CO IN, RL AL, LB SE, NA NN, RD RB, BR ZA, ER D’TT, SAlba TA, NA LE, MA ET CO, VI IA, DO VA, ZO OR, GI GI PI, RG DI, LO ZI, OR RE, ZI NT, RU LO, VA RU, RO NO, AN RE, LT RD, RI OL, AN SS, CO PE, IE AL, IO ST, LB GO, NO IS, IC EF, RC SA, OL LO, BE MA, RC LI, TO EL, LO ZZ, OL LI, CO CH, NN AP, DO ME OB, IN FO, AN AL, CO BE, SE LE, RI BR, DO NU, SA AN, NI CA, BE RI, GI AN, ST HI, IN ES, ID LI, EL MM, GI UN, NA MA TT, SI IO, AN RI, CO MA, RU UL IB, IC ER, AN AG, OL RE, LB LI, NA RU, AU RT, CO IN, ET De IM, GIni ST IO, ND RA Di CA, OL IV, BE IV, EP NC, ER EP BA, GIni VA, NA AN, nonchè EL TU, quale vedova di AR TI, e TO BR, quale erede di NA CL, tutti rappresentati e difesi dagli avv. prof. BI Cintioli, ST HI e EP Lo Pinto, con domicilio eletto presso il loro studio in Roma, via Salaria, 259;



contro

- SIAE-Societa' Italiana degli Autori ed Editori, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti prof. Floriano D'Alessandro, prof. RI Sorrentino e ZI Mandel, con domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, v.le della Letteratura, 30;
- Commissario Straordinario della Siae;
- Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso cui domiciliano in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti di

SI ANro;



per l'annullamento

1) quanto al ricorso:

- del “Nuovo regolamento del fondo di solidarietà SIAE” (pubblicato in data 25.1.2012 sul sito internet della SIAE) ed in particolare dell’art. 6, nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento;

- della relativa delibera di approvazione del Commissario Straordinario n. 86 del 15.11.2011 (pubblicata sul sito internet della Società in data 6.3.2012), anche nella parte in cui dispone la modifica dell’art. 20 dello Statuto;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali tra i quali, se ed in quanto occorre possa, (i) le note prot. nn. 568/2012 del 16.1.2012 e 599/2012 del 25.1.2012, con le quali è stata comunicata agli associati l’adozione del nuovo regolamento del Fondo di solidarietà SIAE e (ii) la nota pubblicata nel Bollettino sociale SIAE il 13.12.2012, con cui SIAE ha comunicato che le polizze assicurative indennitarie stipulate in favore degli associati non saranno più rinnovate;

2) quanto ai primi motivi aggiunti:

- del DPCM 9.11.2012, con il quale è stato approvato lo Statuto della Società italiana degli autori ed editori (SIAE) nel testo adottato con la delibera del Commissario Straordinario n. 102 del 27 ottobre 2012;

- dell’allegato Statuto della Società italiana degli autori ed editori nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento ed in particolare (i) dell’art. 1, commi 3 e 4, e (ii) dell’art. 31;

- di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti tra i quali il D.M. 16/11/2012 recante ulteriore proroga, non oltre il 31 marzo 2013, dell’incarico di Commissario straordinario della SIAE conferito al dott. GI GI Rondi, nonché dell’incarico di sub Commissari conferito al prof. avv. AR Stella Richter e all’avv. Domenico Luca Scordino;

3) quanto ai secondi motivi aggiunti:

- del nuovo “Regolamento del Fondo di Solidarietà SIAE” (pubblicato sul sito internet della Società in data 4.3.2013) ed in particolare dell’art. 6, nella parte in cui non include tra le forme di solidarietà l’assegno di professionalità e le coperture assicurative di cui al previgente Regolamento;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della SIAE-Societa' Italiana degli Autori ed Editori nonché della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la relativa documentazione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del 5 giugno 2013 il dott. Ivo Correale e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso a questo Tribunale, notificato il 16 marzo 2012 e depositato il successivo 20 marzo, i ricorrenti in epigrafe, tutti autori di opere a carattere creativo e divulgativo in diversi settori culturali ed artistici e titolari di diritti di autore su opere dell’ingegno, la cui tutela avevano affidato alla SIAE, evidenziavano che il precedente Statuto di tale Società, approvato con d.p.c.m. dell’11 dicembre 2008, prevedeva in particolare la promozione di forme di assistenza e solidarietà a favore degli autori, effettuata attraverso un Fondo (c.d. “di solidarietà”) costituito dalla Società stessa e da questo gestito per conto degli associati, i quali lo alimentavano mediante una percentuale di contribuzione trattenuta, così da generare un complesso patrimoniale autonomo rispetto a quello sociale. Le prestazioni “solidaristiche” consistevano nell’”assegno di professionalità”, quale emolumento assistenziale erogato agli iscritti/soci al raggiungimento di determinati requisiti di età e di anzianità contributiva, con cadenza mensile, importo uguali per tutti i beneficiari e oggetto di reversibilità, nelle “polizze assicurative indennitarie”, quali prestazioni solidaristiche a carattere indennitario, stipulate per far fronte ad esigenze di carattere sanitario o sorte a seguito di decesso per infortunio, e nel “contributo periodico agli associati autori anziani”, quale contributo triennale erogato a favore dei soli associati “indigenti”.

Rammentando la situazione di fatto che, nel 2011, vedeva la nomina di un Commissario straordinario della SIAE, i ricorrenti chiedevano l’annullamento della delibera n. 86/2011 con la quale il Commissario in carica aveva modificato il precedente “Regolamento” nella parte sopra evidenziata, azzerando tutte le prestazioni solidaristiche previste in precedenza ed interrompendo quelle in corso.

I ricorrenti, quindi, in sintesi, lamentavano quanto segue.

“ OLzione e falsa applicazione del D.P.R. 9 marzo 2011, nella parte in cui individua i poteri del Commissario straordinario. Incompetenza. Eccesso di potere per sviamento e difetto dei presupposti. Difetto di istruttoria. OLzione e falsa applicazione degli artt. 5 e 20 dello Statuto SIAE e, così, degli stessi principi solidaristici di SIAE. OLzione e falsa applicazione della legge n. 2/2008. OLzione dei principi di proporzionalità e del legittimo affidamento. OLzione e falsa applicazione degli artt. 7 e 10 l.

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