TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2016-10-07, n. 201604629

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VI, sentenza breve 2016-10-07, n. 201604629
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201604629
Data del deposito : 7 ottobre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/10/2016

N. 04629/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05113/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5113 del 2014, proposto da:
J S T D G F M G, rappresentato e difeso dagli avvocati S V C.F. VDVSTL60T70Z153K e V S C.F. SSSVLR53L09F839R con i quali elettivamente domicilia in Napoli alla via Sedile di Porto n. 9;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso la quale domicilia in Napoli alla via Diaz n. 11;

per l'annullamento

- del decreto di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Napoli e non notificato;

- della nota n. prot. Cat. A.12/2014/Imm/1°sez/Din/

AA

4814 emessa il 10 giugno 2014 con la quale veniva comunicato al procuratore costituito il rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno ed il rifiuto di riesame della pratica in questione (rectius nota Cat. A.12/2014/Imm/1°sez/Din.I/AA prot. 4086 del 14 maggio 2014);


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 settembre 2016 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


Considerato che il ricorrente ha impugnato con il presente ricorso: 1) il provvedimento di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno datato 25 novembre 2013, adottato dalla Questura di Napoli e asseritamente mai notificatogli;
2) la nota del 14 maggio 2014 (e non quella del 10 giugno 2014 indicata per errore nell’epigrafe del ricorso che si riferisce al figlio del ricorrente) con la quale la stessa Questura gli ha comunicato che l’iter avviato con la sua domanda di rinnovo del titolo di soggiorno del 27 marzo 2013 si è conclusa con l’adozione del provvedimento sub 1) del 25 novembre 2013;

Rilevato che

- la parte è stata avvisata all’odierna camera di consiglio ai sensi dell’art. 73, comma 3 c.p.a. della possibile irricevibilità del ricorso con riguardo al provvedimento sub 1) nonché della inammissibilità del medesimo in riferimento alla nota sub 2);

- infatti, il ricorrente ha avuto piena conoscenza del contenuto del provvedimento di rigetto del 25 novembre 2013 perlomeno dal 5 giugno 2014, data di ricevimento da parte della Questura di Napoli di una articolata “memoria difensiva” e di richiesta di “riesame e revoca in autotutela del provvedimento di rigetto” (cfr. allegati in atti);

- pertanto, l’impugnazione del provvedimento in questione, avvenuta solo in data 23 settembre 2014 è palesemente tardiva;

Considerato, inoltre, che con la nota del 14 maggio 2014 la Questura, lungi dall’aver riesaminato la posizione del ricorrente, si è limitata a comunicare che la “pratica di soggiorno” si era definitivamente conclusa con l’emissione del provvedimento reiettivo adottato in data 25 novembre 2013;

Ritenuto, dunque, che il ricorso per questa parte deve essere dichiarato inammissibile;

Rilevato, infatti, che la lesione dell’interesse del ricorrente si era già determinata per effetto dell’adozione del provvedimento di rigetto dell’istanza (tardivamente impugnato) rispetto al quale tale nota riveste il carattere di atto meramente confermativo (se non addirittura di sola comunicazione);

Ritenuto che le spese seguono la soccombenza e trovano liquidazione in dispositivo;

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