TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-07-08, n. 202311443

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3T, sentenza breve 2023-07-08, n. 202311443
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202311443
Data del deposito : 8 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/07/2023

N. 11443/2023 REG.PROV.COLL.

N. 08472/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8472 del 2023, proposto da
A M, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, F S, A M N, G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F S in Roma, via Giosuè Borsi n. 4;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Università degli Studi Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

− del provvedimento prot. 0004167 del 3 aprile 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca, Segretariato Generale, Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore, a firma del Dirigente dell’Ufficio V “Stato giuridico ed economico del personale universitario”, conosciuto il 12 aprile 2023 in quanto trasmesso dall’Università degli Studi di Padova con e-mail al ricorrente, con il quale è stato comunicato all’Università degli Studi di Padova che la chiamata diretta del Prof. A M ai sensi dell’art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, non è ammissibile;

− del parere non favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale, nell’adunanza del 9 marzo 2023, con riguardo alla proposta di chiamata diretta del Prof. A M ai sensi dell'art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, mai trasmesso al ricorrente, il cui contenuto è stato conosciuto in quanto trascritto nel predetto provvedimento prot. 0004167 del 3 aprile 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca;

− in parte qua del Decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 1° settembre 2016, n. 662, e della relativa tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere;

− di ogni altro atto presupposto richiamato nei predetti atti o comunque presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, anche se non conosciuti, ivi compreso, per quanto occorrer possa, la comunicazione dell’Università degli studi di Padova del 12 aprile 2023 recante il provvedimento prot. 0004167 del 3 aprile 2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università degli Studi Padova;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2023 il dott. G L M R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il prof. A M:

-deduce di ricoprire la qualifica di “maître de conférences” in Economia, presso l’Université Paris Nanterre (Francia), a far data dal 1° settembre 2016 e a tutt’oggi;

-aggiunge di aver maturato varie esperienze formative e curriculari, compresa l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 13/A4, economia applicata, rilasciata dal Ministero dell’Università e della Ricerca in data 21 gennaio 2022;

-documenta che, a fronte di proposta di chiamata diretta da parte dell’Università degli Studi di Padova, in data 12 ottobre 2022, ex art. 1, comma 9, L. 230/2005, come integrato dall’art. 1, comma 18, lett. b, della L. 240/2010, il Consiglio Universitario Nazionale, organo consultivo del Ministero, ha espresso parere non favorevole (segnatamente, “ parere non favorevole alla corrispondenza tra la posizione di: Maître de Conférences ricoperta dal 01/09/2016 a tutt’oggi, presso l’Université Paris Nanterre (Francia) e la posizione di Professore di II fascia, in quanto posizione non superiore a quella di Ricercatore ”).

Al parere è conseguita l’impugnata declaratoria di inammissibilità della proposta di chiamata diretta da parte del Ministero, con l’assunto della mancanza del requisito di un triennio in una posizione accademica estera, corrispondente a quella di professore di II fascia (“ Alla luce di quanto sopra esposto, atteso che al momento della proposta di chiamata diretta da parte di codesto Ateneo (12/10/2022) lo studioso non aveva maturato il requisito del triennio in una posizione accademica estera corrispondente a quella di professore di II fascia, e pertanto spiace comunicare che la chiamata diretta in parola non è ammissibile ”).

Il ricorrente censura il provvedimento per (i) violazione dell’art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, dell’art. 18, comma 1, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662;
eccesso di potere per ingiustizia manifesta, errata rappresentazione della realtà, contraddittorietà, difetto di motivazione e di istruttoria;
(ii) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni della medesima Amministrazione, nonché, in ogni caso, per difetto di istruttoria e falsa rappresentazione dei fatti violazione dell’art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, dell’art. 18, comma 1, lett. b), l. 30 dicembre 2010, n. 240 e del decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, sotto ulteriore profilo, quanto in specie alla mancata valutazione dell’abilitazione scientifica nazionale a professore associato, richiamando quali precedenti favorevoli le pronunce di questo TAR, Sez. III, 23 giugno 2017 n. 7376 e 16 aprile 2018, n. 4160;
(iii) violazione dell’art. 3 della L. 241/90 sotto il profilo del difetto assoluto di motivazione;
(iv) eccesso di potere per contraddittorietà con precedenti determinazioni amministrative sotto altro profilo, in particolare con il precedente parere reso dal Consiglio Universitario Nazionale del 12 luglio 2017;
violazione dell’art. 1, co. 9, l. 4 novembre 2005, n. 230, nel presupposto erroneo che il Prof. M non ricopra da almeno un triennio una posizione accademica equipollente a quella italiana;
(v) mancata acquisizione del parere, da richiedere “ove necessario”, degli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia, in violazione dell’art. 2 del d.m. 662/2016;
(vi) illegittimità autonoma del decreto ministeriale 1° settembre 2016, n. 662, e conseguente illegittimità derivata del provvedimento prot. 0004167 del 3 aprile 2023, per la mancanza di compiuta definizione, nella tabella ministeriale, dell’equivalenza del titolo francese in questione.

Il Ministero dell’Università e della Ricerca si è costituito nel giudizio.

All’udienza camerale del 5 luglio 2023, chiamata per l’esame della domanda cautelare allegata al ricorso, previa discussione, il Presidente del Collegio ha dato avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata.

DIRITTO

Il primo motivo di ricorso, che si può esaminare congiuntamente al terzo, è fondato.

Il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 2 maggio 2011, n. 236 (in Gazzetta Ufficiale, 21 settembre, n. 220) reca definizione delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane e quelle estere di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b) della legge n. 240/2010.

L’art. 2 del citato d.m. prevede che “ Gli Atenei acquisiscono il parere del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca qualora le corrispondenze riportate in allegato risultino di dubbia applicazione in relazione a casi specifici, ovvero siano intervenute modifiche ordinamentali in Paesi esteri, ovvero si renda necessario stabilire corrispondenze non incluse nell'allegato. Il parere è reso dal Ministero, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, sentiti il C.U.N. e, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia ”.

La tabella ministeriale di equivalenza fra titoli accademici italiani ed esteri, contenuta nell’Allegato 1, prevede la possibilità che il titolo di maître de conférences sia considerato equivalente ai titoli di professore associato o di ricercatore di tipo B.

In calce alla tabella contenuta nell’allegato 1, il Ministero dispone che, per i titoli esteri evidenziati da asterisco, aventi corrispondenza non univoca ai titoli italiani, l’equivalenza è da valutare in relazione al CV e all’istituzione di appartenenza.

La previsione ministeriale limita, quindi, la discrezionalità dell’Amministrazione, attribuendo valore precipuo, per la decisione nel senso dell’una o dell’altra equivalenza, al curriculum dell’interessato e alla sede di provenienza.

In altri termini, l’Amministrazione, nel rispetto della previsione citata, deve esaminare quanto attestato dall’interessato nel cv, con riferimento ai suoi dati professionali, formativi ed esperienziali, esaminare il rilievo della sede universitaria di provenienza, e inferire, dall’esame in questione, quale sia il profilo sostanzialmente equivalente dell’interessato, se quello di ricercatore o quello di professore.

Nel caso di specie, senza dare luogo all’applicazione delle norme citate, l’Amministrazione non ha dato corso alle prescritte valutazioni tecniche in modo completo, limitandosi il parere del Consiglio Universitario Nazionale a dichiarare il profilo del ricorrente, quale maître de conférences dal 1° settembre 2016 a tutt’oggi, presso l’Université Paris Nanterre (Francia), non superiore a quello di ricercatore, senza condurre un esame sufficientemente dettagliato sul cv e sulla sede di provenienza dell’interessato, tale da giustificare l’equivalenza rilevata.

Il Ministero ha poi preso atto del parere, con relativa dichiarazione di inammissibilità della proposta.

Sono quindi fondate le censure di difetto di motivazione, difetto di istruttoria e violazione di legge e di decreto ministeriale, azionate con il primo e con il terzo motivo di ricorso.

Gli ulteriori motivi del ricorso, in considerazione del carattere dirimente e preliminare del primo e del terzo motivo, possono essere assorbiti.

Quale effetto conformativo della presente sentenza, il Ministero dell’Università e della Ricerca dovrà riesaminare la proposta di chiamata diretta, con acquisizione di nuovo parere del Consiglio Nazionale Universitario riguardante anche il curriculum vitae del prof. A M, ivi compresa l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia da questi posseduta, e l’istituzione di provenienza Université Paris Nanterre , onde pervenire a motivato ed esplicito giudizio di equivalenza con un titolo italiano, tenendo conto del periodo coperto nella posizione accademica estera e della possibilità di sentire, ove necessario, gli addetti culturali delle Ambasciate italiane o delle Ambasciate estere in Italia.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

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