TAR Venezia, sez. I, sentenza 2023-05-04, n. 202300599
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 04/05/2023
N. 00599/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2023, proposto da
M P, rappresentato e difeso dall'avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A I, N O, F T e I S, con domicilio eletto nella sua sede municipale in Venezia, San Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
Ministero dell'Interno e Sindaco del Comune di Venezia quale ufficiale del governo, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura distrettuale Stato, domiciliata in Venezia, piazza S. Marco, 63.
per l'annullamento
del diniego opposto con nota pec prot. 561994/2022 del 2 dicembre 2022 alla richiesta di rilascio di documentazione presentata dal dott. Petrin inviata con pec del 3 novembre 2022, che recava allegata la sentenza del Consiglio di Stato n. 9380/2022,
per l'accertamento,
della sussistenza del diritto del richiedente ad ottenere copia della documentazione richiesta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Venezia e del Ministero dell'Interno e del Sindaco del Comune di Venezia quale Ufficiale del Governo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 marzo 2023 il dott. Filippo Dallari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente Sig. M P, in data 3 novembre 2022, ha presentato al Comune di Venezia una domanda di accesso agli indici decennali di nascita e matrimonio del periodo 1871 – 1901 dei Comuni, accorpati a quello di Venezia di cui oggi costituiscono delle frazioni, di Zelarino, Chirignago e Favaro Veneto.
Nella domanda si afferma che la conoscenza dei documenti è necessaria “ per una ricerca storica sull’emigrazione veneta in Sud America ”.
Il Comune di Venezia, con provvedimento del 2 dicembre 2022, ha respinto l’istanza con un’articolata motivazione con la quale, in estrema sintesi, ha affermato che gli indici decennali fanno parte dei registri di stato civile e la loro ostensione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni di stato civile e in particolare dell’art. 450 cod. civ. che ne prevede la consultazione – non l’accesso - con la supervisione dell’Ufficiale di Stato Civile. Inoltre tali atti contengono dati personali, pertanto deve essere assicurato altresì il rispetto delle disposizioni di cui all’art. 5 del Regolamento UE n. 2016/679, l’indicazione dei dati deve essere adeguata, pertinente e limitata a quanto necessario, con la conseguenza che il rilascio di copia dei documenti richiesti non risulta giustificato e proporzionato rispetto alla motivazione addotta dal richiedente. Il ricorrente – si aggiunge nella motivazione dell’atto - non ha comprovato un interesse concreto e attuale al rilascio della documentazione richiesta.
Con il ricorso in epigrafe il diniego è impugnato con due motivi di violazione di legge ed eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione.
Il ricorrente riferisce di essere impegnato, con il figlio, in una ricerca storica sul fenomeno migratorio dal Veneto al Sudamerica a cavallo dei secoli XIX e XX, di aver rivolto analoghe istanze di accesso a diversi Comuni che le hanno accolte, e di aver presentato tre ricorsi giurisdizionali avverso i dinieghi formulati dai Comuni di Pieve di Soligo, Altivole e Villafranca di Verona, e che i ricorsi sono stati accolti, con la conseguente affermazione del diritto di accedere agli atti richiesti, con le sentenze di questa Sezione, rispettivamente 24 giugno 2022, n. 1074, 2 marzo 2022, n. 383, e 13 ottobre 2021, n. 1213, quest’ultima confermata in appello con sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 31 ottobre 2022, n. 9380.
Nel ricorso si deduce la violazione dell’art. 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, la contraddittorietà, nonché l’errore nella valutazione dei presupposti, perché oggetto della domanda di accesso non sono le certificazioni anagrafiche, ma i soli indici decennali che alcuni Comuni rendono direttamente consultabili on line , tramite il portale “ Antenati ” curato dall’Istituto Centrale per gli Archivi (ICAR) del Ministero della Cultura, che sono privi di dati personali dei soggetti elencati, dato che contengono oltre al nome e cognome della persona, l’anno di nascita o di celebrazione del matrimonio. Circa l’ostensibilità degli atti, il ricorrente cita anche dei pareri resi nel 2006, nel 2007 e nel 2008 dalle Prefetture di Padova, Treviso e Venezia che si sono espresse in senso favorevole.
Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia, eccependo in rito il proprio difetto di legittimazione passiva, in quanto parte del giudizio dovrebbe essere il Sindaco nella sua qualità di ufficiale del governo perché oggetto della controversia sono degli atti dello stato civile, nonché il difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396.
Nel merito il Comune ha evidenziato di avere negato al ricorrente di estrarre copia integrale degli indici decennali, non la consultazione degli stessi con la supervisione dell’Ufficiale di Stato Civile.
Il Comune rimarca che gli indici – ancorché risalenti nel tempo - costituiscono parte integrante dei registri di stato civile e sono sottoposti alla relativa disciplina che ne consente la consultazione – non l’estrazione integrale di copia - esclusivamente attraverso la mediazione dell’Ufficiale di Stato Civile, come confermato dal Ministero dell’Interno anche con nota del 2 maggio 2022.
Il Comune afferma inoltre che il ricorrente non può accedere in modo integrale e diretto agli elenchi che contengono dati sensibili e che il medesimo è comunque privo del necessario interesse personale e diretto alla conoscenza di tali dati.
Il Comune contesta altresì la correttezza dei precedenti di questa Sezione che hanno affermato l’accessibilità di questi documenti in ragione della disposizione di cui all’art. 122, comma 1, lett. b), ultimo periodo, del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale sancisce che gli atti idonei a rivelare rapporti riservati di tipo familiare, sono consultabili decorsi settanta anni. Il Consiglio di Stato infatti con la sentenza n. 9380/2022 si sarebbe discostato da tale motivazione, fondando la propria decisione sull’art. 177, comma 3, del d.lgs. n. 196 del 2003, che invece consente l’accessibilità degli estratti degli atti di stato civile decorsi settanta anni dalla formazione dell’atto. Sennonché – ricorda il Comune – tale ultima disposizione è stata abrogata per effetto dell’art. 27 del d.lgs. n. 101 del 2018.
Si sono altresì costituiti in giudizio sia il Sindaco di Venezia nella sua qualità di ufficiale del governo, sia il Ministero dell’Interno con l’Avvocatura distrettuale dello Stato: entrambi hanno affermato di essere in via esclusiva gli unici soggetti passivi per le controversie aventi ad oggetto atti dello stato civile i quali non sarebbero sussumibili entro la categoria degli atti amministrativi ai fini dell’accesso, ed eccependo per le stesse ragioni il difetto di giurisdizione, in quanto la controversia avrebbe dovuto essere proposta avanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 95 del D.P.R. n. 396 del 2000.
Nel merito l’Avvocatura dello Stato articola difese corrispondenti a quelle già proposte dal Comune, sottolineando che l’abrogazione dell’art. 177, comma 3, del D.lgs. n. 196 del 2003 deve ritenersi dovuta alla volontà del legislatore di escludere l’accessibilità di questi atti alla luce del Regolamento UE 2016/679.
Alla camera di consiglio del 22 marzo 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Torna all’attenzione della Sezione la questione dell’accessibilità o meno degli indici decennali di nascita e matrimonio relativi al periodo a cavallo dei secoli XIX e XX, proposta dall’odierno ricorrente a diversi Comuni, risolta in suo favore in tre precedenti pronunce, una delle quali confermata in appello, i cui estremi sono indicati nella parte narrativa in fatto.
1.2 Rispetto a tali pronunce, nel caso in esame vengono per la prima volta proposte delle questioni in rito che devono essere esaminate in via preliminare.
Il Comune resistente e il Ministero dell’Interno unitamente al Sindaco del Comune di Venezia nella sua qualità di ufficiale del governo, che sono volontariamente intervenuti in giudizio, eccepiscono il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, ed il difetto di legittimazione passiva dell’Amministrazione comunale perché oggetto della controversia sono atti dello stato civile.
Entrambe le eccezioni, che possono essere esaminate congiuntamente, non sono fondate.
L’art. 95 del d.P.R. n. 396 del 2000, dispone che chi intenda promuovere la rettificazione di un atto dello stato civile o la ricostituzione di un atto distrutto o smarrito, o la formazione di un atto omesso o la cancellazione di un atto indebitamente registrato, o intenda opporsi a un rifiuto dell'ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o altro adempimento, deve proporre ricorso al tribunale nel cui circondario si trova l'ufficio dello stato civile presso il quale è