TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-03-16, n. 202304676
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 16/03/2023
N. 04676/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00179/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 179 del 2023, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliati
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto di rigetto istanza rilascio permesso di soggiorno per motivi familiari e tutti gli atti conseguenziali e connessi;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2023 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.
Visto il ricorso con il quale il sig. -OMISSIS- impugna il provvedimento di permesso di soggiorno per motivi familiari;
Visto che il ricorrente ha presentato domanda nel 2020, da irregolare sul territorio nazionale, dopo essere stato espulso nel maggio 2014 ed essere stato raggiunto da tre ordini di lasciare il territorio nazionale nelle date del 2/07/2014, 18/08/2014 e 02/05/2016, tutti rimasti inottemperati;
Visto che dopo l’espulsione, eseguita nel 2018, il ricorrente è rientrato nel territorio nazionale prima dei previsti cinque anni ed ha presentato la domanda di permesso per motivi familiari senza essere in possesso del previsto nulla osta al rientro in Italia;
Vista la costituzione in giudizio dell’Amministrazione in data 8 febbraio 2023, nonché il deposito di documenti in data 13 febbraio 2023;
Preso atto dell’avviso ex art. 73 c.p.a., dato in Camera di Consiglio alle parti presenti, del possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario, con conseguente rinvio della causa anche per termini a difesa a fronte della tardività del deposito della documentazione da parte della resistente;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Considerato, in particolare, che secondo l’art. 30, comma 6, d.lgs. n. 286/98, “contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' disciplinata dall'articolo 20 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150” (che prevede la competenza del Tribunale in composizione monocratica del luogo in cui il ricorrente ha la residenza) (cfr., ex multis, Sentenza Tar Lazio Terza Ter 01156/2015 e I quater 8503/2011;T.A.R. Campania, Sezione Sesta, n. 1069 del 13/02/2015;T.A.R. Piemonte, sez. I, 15 giugno 2012, n. 734;T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 7 maggio 2012, n. 295;T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. I, 23 novembre 2010, n. 8059, T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 30 agosto 2010, n. 4425, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 16 gennaio 2007, n. 275);
Considerato che la Corte di Cassazione ha da tempo affermato la natura di diritti soggettivi dei diritti all'unità familiare ed al ricongiungimento familiare, il cui riconoscimento è disciplinato da un apposito procedimento amministrativo di natura complessa ed a formazione progressiva, che coinvolge un'attività valutativa dell'autorità amministrativa e dell'autorità diplomatica di natura non discrezionale ma vincolata all'accertamento dei requisiti e delle condizioni stabiliti dalla legge, e l'eventuale ricorso, di natura non impugnatoria, al Giudice ordinario, secondo quanto previsto dal menzionato del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 30, comma 6 (così, Cass. [ord.], sez. un., 24-10-2014, n. 22612, ma vedi anche sentenze Cass. S.U. n. 15247 del 2006, n. 21108 del 2013, nonché le ordinanze nn. 17574 del 2010, 7218 del 2011, 22307 del 2013);
Rilevato che il visto per motivi familiari presuppone, ai sensi di quanto dispongono gli artt. 28 e 29 d.lgs. 286/1998 e il paragrafo 10 del dm 11 maggio 2011, che sia il congiunto residente in Italia ad esercitare il proprio diritto a mantenere o riacquistare l’unità familiare (cfr. Cass. sezione I civile, 14-11-2003, n. 17194);
Ritenuto, pertanto, di dichiarare l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di controversia riservata alla cognizione del giudice ordinario, davanti al quale il processo potrà essere proseguito con le modalità e nei termini di cui all'art. 11 c.p.a.;
di poter compensare le spese di lite;