TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300572

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-06-08, n. 202300572
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 202300572
Data del deposito : 8 giugno 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/06/2023

N. 00572/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00134/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 134 del 2019, proposto da
Azienda per il Diritto Allo Studio Universitario per la Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, piazza Unità Italiana 1;

contro

Università degli Studi Siena, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;

per accertare,

l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannare l'università di Siena alla corresponsione della somma di euro 1.755.953,43 (un milionesettecentocinquantacinquemilanovecentocinquantatre/43), pari alla somma di quanto dovuto relativamente agli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008, o la diversa somma ritenuta di giustizia, oltre accessori di legge.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Siena;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 maggio 2023 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con atto di citazione depositato presso la cancelleria del Tribunale di Firenze il 22 marzo 2013, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ha convenuto in giudizio l’Università degli Studi di Siena per accertare l’inadempimento della stessa Università e condannarla al pagamento di euro 1.755.953,43 (unmilionesettecentocinquantacinquemilanovecentocinquantatre/43), pari alla somma di quanto dovuto relativamente agli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008, oltre interessi legali e per quanto concerne le somme erogate a titolo di contributo per il diritto allo studio.

Si è evidenziato che l’Università di Siena, per diversi anni, ha assegnato alla Azienda regionale DSU di Siena (oggi Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana - ARDSU) un contributo pari a euro 877.000,00 annuo, vincolato all’erogazione di borse di studio e in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 della L. 390/1991.

I relativi versamenti, pur essendo stati posti in essere regolarmente negli anni precedenti e fino al contributo dell’anno accademico 2004/2005, non sarebbero stati mai ottemperati per quanto concerne gli anni accademici 2005/2006, 2006/2007 e 2007/2008.

In particolare, malgrado successive diffide e alcune note con le quali l’Università avrebbe riconosciuto l’esistenza del debito, non si sarebbe disposto il pagamento delle annualità riferite all’anno accademico 2005/2006 e 2007/2008 e per un ammontare pari a euro 1.755.953,43, contributi questi ultimi che sarebbero stati effettivamente erogati dalla ricorrente nei confronti dei singoli studenti meritevoli e mediante l’assegnazione di borse di studio.

A seguito del proponimento del ricorso, e con la sentenza n. 2141 del 18 luglio 2018, il Tribunale civile di Firenze ha declinato la propria giurisdizione in favore di questo Tribunale, essendosi in presenza di un accordo (o comunque di un rapporto negoziale) disciplinato dall’art. 15 della L. 241/90 e devoluto alla giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo ai sensi dell’art 133, lett. a) c.p.a..

Con l’atto di riassunzione presso questo Tribunale, l’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana, ha reiterato le domande di accertamento e condanna dell’Università di Siena alla corresponsione della somma sopra citata, corrispondente ai contributi erogati e per quanto riguarda gli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008.

Anche nel presente giudizio e a seguito dell’avvenuta riassunzione si è costituita l’Università di Siena, ritenendo come non sussistesse alcun inadempimento, in quanto la somma richiesta farebbe riferimento all’erogazione di un contributo volontario, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 12 della L. 390/1991.

All’udienza del 24 maggio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione, così come richiesto da tutte le parti costituite.

DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e va accolto.

1.1 È dirimente constatare come risulti accertata l’esistenza di una situazione debitoria dell’Università di Siena, desumibile dalle note di riconoscimento del debito e dai pregressi rapporti instaurati dalle parti e, ciò, pur in assenza di una specifica convenzione.

1.2 Costituisce circostanza incontestata che l’Università di Siena, per diversi anni, ha assegnato alla Azienda regionale di Siena un contributo pari a € 877.000,00 annuo, vincolato all’erogazione di borse di studio e in attuazione di quanto previsto dall’art. 15 della L. 390/1991.

1.3 Detta disposizione prevede la possibilità per l’Università di concorrere agli interventi per garantire il diritto allo studio universitario con oneri esclusivamente a carico del proprio bilancio.

1.4 Sulla base di una prassi instaurata tra le parti, l’assegnazione di questi contributi veniva comunicata dall’Università ogni anno in corrispondenza del termine di approvazione del bilancio previsionale da parte dell’Azienda.

1.5 A seguito di ciò si procedeva all’erogazione effettiva della somma, anche attraverso compensazioni con somme dovute dall’Azienda all’Università (si vedano a conferma di tali modalità di pagamento le note del 10 maggio 2006 e del 1 luglio 2008).

1.6 È incontestato, infatti, che a partire dal contributo relativo all’anno accademico 2000/2001 e fino a quello dell’anno accademico 2004/2005, i versamenti sono stati conguagliati con le rate dovute dall’Azienda alla stessa Università per l’acquisto della residenza universitaria di Siena.

1.7 Per quanto riguarda le annualità di cui si controverse l’Azienda DSU di Siena, al fine di formalizzare la situazione creditoria in esame, aveva proceduto all’adozione di specifici atti ricognitori che sono stati comunicati all’Università, dapprima, con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 28 giugno 2007 e, poi, con il Decreto Commissariale n. 4 del 27 ottobre 2008, con la nota del 4 gennaio e, ancora, con i solleciti di pagamento del 2 aprile 2009, del 16 luglio 2009 e, da ultimo, con la nota dell’11 aprile 2011.

1.8 In riscontro a quest’ultima l’Università di Siena (in questo senso sono le note del 11 maggio 2011) ha espressamente riconosciuto l’esistenza di un debito per gli anni accademici 2006/2007 e 2007/2008 per euro 877.976,73 per ciascuna annualità.

1.9 Il contenuto di dette note deve ritenersi inequivocabile, laddove l’Università afferma espressamente di voler “ destinare anche per l’anno.. l’importo di euro 877.976,73 per l’integrazione degli interventi per il diritto allo studio disposti da Codesta Azienda.. ”.

L’Università ha, inoltre, avuto modo di precisare i termini per l’erogazione effettiva di detti benefici agli studenti dell’Ateneo senese, affermando che la borsa di studio potrà essere erogata “ come per i contributi degli anni passati, nell’aprile del 2009 ”.

2. Ciò premesso è evidente che l’Università ha manifestato la volontà di destinare le somme sopra citate per l’erogazione delle borse di studio, rinviando alle prassi in vigore e seguite nelle precedenti contribuzioni, nell’ambito delle quali l’Università aveva sempre provveduto alla corresponsione degli stessi benefici, pur non avendo mai fatto ricorso ad una specifica delibera del proprio organo di amministrazione o ad altro atto amministrativo esplicito.

2.1 Sul punto è sufficiente richiamare un costante orientamento giurisprudenziale che ha affermato come “.. il riconoscimento di un debito non esige formule speciali e può essere contenuto in una dichiarazione di volontà diretta consapevolmente all'intento pratico di riconoscere l'esistenza di un diritto, ma, può risultare, implicitamente, anche da un atto compiuto dal debitore per una finalità diversa e senza la consapevolezza dell'effetto ricognitivo. L'atto di riconoscimento non ha natura negoziale, né carattere recettizio e non deve necessariamente essere compiuto con una specifica intenzione riconoscitiva. Ciò che occorre è che esso rechi, anche implicitamente, la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito e riveli i caratteri della volontarietà ” (Cass. civ. Sez. II Ord., 12 aprile 2018, n. 9097).

2.2 I comportamenti posti in essere dall’Università di Siena dimostrano l’esistenza dei presupposti sopra citati, avendo quest’ultima impegnato e confermato la destinazione della somma (come per gli anni precedenti) e dato mandato per procedere alla corresponsione ai singoli studenti delle borse di studio entro un determinato periodo di tempo.

2.3 Ne consegue come nel caso di specie, anche a prescindere dall’adozione di un formale provvedimento, l’Università ha confermato l’esistenza di un debito, assumendo una serie di comportamenti inequivocabili, tutti univocamente diretti a disporre l’erogazione concreta dei benefici per l’attuazione del diritto allo studio, come poi effettivamente posto in essere da parte dell’Azienda per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana.

2.4 Si consideri, da ultimo, che nemmeno è stata contestata la circostanza che le borse di studio, e quindi i benefici di cui si tratta, non siano stati effettivamente erogati e per gli importi contenuti e richiesti a seguito della proposizione del presente ricorso.

2.5 In conclusione il ricorso è fondato e va accolto.

L’Università di Siena va condannata alla corresponsione, nei confronti della ricorrente, della somma di euro 1.755.953,43 (un milione settecento cinquanta cinquemila novecento cinquanta tre/43), pari alla somma di quanto dovuto relativamente agli anni accademici 2005/2006 e 2007/2008, oltre interessi legali.

2.6 La particolarità della fattispecie esaminata consente di compensare le spese tra le parti costituite.

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