TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-07-27, n. 201608688

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2016-07-27, n. 201608688
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201608688
Data del deposito : 27 luglio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/07/2016

N. 08688/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11117/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11117 del 2015, proposto da:
-OMISSIS-, -OMISSIS-,-OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato A C C.F. CLNNLT77R18A783A, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Amiterno, 2

contro

Ministero della Salute, in persona del legale rapp.te p.t, non costituito in giudizio

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sulla sentenza -OMISSIS-pronunciata dal Tribunale di Tivoli - Sez lavoro all'esito del procedimento -OMISSIS-.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2016 il dott. A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame, notificato il -OMISSIS-e depositato il successivo -OMISSIS-, le ricorrenti espongono che il Tribunale del lavoro di Tivoli, con la sentenza in epigrafe indicata, aveva dichiarato il diritto di -OMISSIS--OMISSIS-, «all’indennizzo di cui alla legge n. 210/92 – per infermità ascrivibile all’8^ categoria della Tabella A di cui al d.P.R. n. 834/81 e successive modifiche – con decorrenza -OMISSIS-, e condanna il Ministero della salute ad erogarle detta prestazione con la indicata decorrenza e in misura di legge, oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa e fino al saldo», aveva condannato «il Ministero convenuto a rimborsare in favore dei procuratori antistatari di parte ricorrente le spese di giudizio che si liquidano in complessivi € 1.300,00, oltre Iva e Cpa» ed aveva posto «a definitivo carico del Ministero convenuto le spese di Ctu medico-legale, già liquidate con separato decreto».

Soggiungono le odierne ricorrenti, tra le quali gli avvocati antistatari -OMISSIS- e-OMISSIS- che agiscono in proprio, che la sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, era stata notificata all’Amministrazione in forma esecutiva il -OMISSIS-.

Non avendo l’Amministrazione provveduto al pagamento di quanto previsto nel titolo esecutivo, parte ricorrente chiede pertanto: 1) che tale sentenza venga eseguita mediante la condanna del Ministero della Salute a corrispondere, a ciascuno secondo il proprio diritto, le somme dovute con gli accessori indicati nel titolo;
2) che venga nominato anche, ove occorra, un commissario ad acta che provveda in luogo dell’inadempiente amministrazione;
3) la condanna, ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., al pagamento di una somma di denaro pari ad € 50,00 in favore dell’istante per ogni ulteriore giorno di ritardo;
4) la condanna alle spese legali con distrazione in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

L’Amministrazione intimata non si è costituita in giudizio.

Il ricorso è stato trattenuto in decisione alla Camera di Consiglio del 5 luglio 2016 nella quale il Collegio lo ha trovato parzialmente fondato.

In particolare, benché la sentenza – ormai passata in giudicato (cfr. certificazione rilasciata-OMISSIS-dalla cancelleria del Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro e prevenzione, in ordine al passaggio in giudicato) – sia stata ritualmente notificata già in forma provvisoriamente esecutiva all’Amministrazione debitrice, questa non risulta che abbia ad oggi ottemperato in alcun modo autonomamente nonostante sia ormai decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.

Ciò posto, la domanda esecutiva deve essere accolta in favore delle ricorrenti, ciascuna per il proprio diritto, e per l’effetto va ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione a quanto disposto con la richiamata sentenza -OMISSIS-emessa dal Tribunale di Tivoli, Sezione lavoro, nel termine di trenta giorni dalla notifica, se anteriore, o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Si nomina sin da ora, come richiesto dal ricorrente, per il caso di perdurante inadempimento dopo il decorso di tale termine di trenta giorni, quale Commissario ad acta il Prefetto di Roma o un funzionario all’uopo delegato, il quale dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato;
l’eventuale compenso del Commissario è liquidato sin d’ora in € 500 (cinquecento), salva eventuale diversa liquidazione che questi esplicitamente richieda sulla base della documentata relazione da produrre per attestare l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli.

Non può invece essere accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al danno da ritardo ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in quanto, come già precisato da plurime sentenze del Giudice amministrativo (tra le molte, sentenze del T.A.R. Campania, Napoli, n. 5580/2013, n. 1013/2013 e n. 1010 del 22.2.2013), la previsione del meccanismo surrogatorio alla scadenza del termine dei trenta giorni concessi all’amministrazione rende non necessaria la previsione di una condanna dell’amministrazione ai sensi della citata disposizione, essendo previsto un meccanismo di rapida eliminazione dell’inerzia.

Le spese del giudizio di ottemperanza, nella misura indicata in motivazione, vanno poste a carico dell’Amministrazione la quale dovrà altresì rifondere il contributo unificato anticipato dalle ricorrenti.

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