TAR Roma, sez. 1T, sentenza 2013-09-30, n. 201308493
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Testo completo
N. 08493/2013 REG.PROV.COLL.
N. 10525/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10525 del 2010, proposto da:
Comune di Guidonia Montecelio, rappresentato e difeso dall'avv. G N C, con domicilio eletto presso G N C in Roma, largo Arenula, 34;
contro
Regione Lazio, rappresentato e difeso per legge dall'Avv. T C, domiciliata in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;
nei confronti di
Soc Colari - Consorzio Laziale Rifiuti Srl, rappresentato e difeso dall'avv. A P, con domicilio eletto presso A P in Roma, p.zza San Salvatore in Lauro, 10;
e con l'intervento di
ad adiuvandum:
Comune di Fonte Nuova, rappresentato e difeso dall'avv. Pietro Sirena, con domicilio eletto presso Cesare Massimo Bianca in Roma, via Po, 43;
per l'annullamento
dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) all'Impianto integrato di recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi" concessa, ai sensi del D.Lgs. 59/05 e s.m.i., con determinazione C1869 del 2 agosto 2010 e notificata al Comune di Guidonia in data 9.8.2010, che autorizza la soc. COLARI a trattare presso l'impianto di trattamento meccanico biologico (TMB) 190.000 tonnellate annue di rifiuti in luogo delle 140.000 tonnellate annue previste dal Decreto Commissariale del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio, n. 24 del 24 giugno 2008, quantità peraltro confermata dalla relazione del 15.9.2009 sull'avanzamento delle iniziative per il superamento della fase emergenziale, emanata dalla Regione Lazio, ovvero nella misura ancora inferiore, e che ha del tutto omesso il recepimento della Convenzione sottoscritta a margine della Conferenza dei servizi in data 5 marzo 2010 e di ogni altro atto indicato nell'epigrafe del ricorso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Lazio e di Soc Colari - Consorzio Laziale Rifiuti Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 giugno 2013 il dott. Stefania Santoleri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato il Comune di Guidonia Montecelio ha impugnato l’autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.), concessa con determinazione C1896 del 2 agosto 2010, con la quale è stato autorizzato il Consorzio CO.LA.RI. a trattare presso l’impianto di trattamento meccanico biologico (TMB), sito nel Comune di Guidonia Montecelio, 190.000 tonnellate annue di rifiuti.
Avverso detto provvedimento il Comune ricorrente deduce i seguenti motivi di impugnazione:
___1. Difformità dell’A.I.A. rispetto al Piano Regionale di gestione dei rifiuti, al Decreto Commissariale n. 24 del 24/6/08 e alla Convenzione sottoscritta tra Regione Lazio, Comune di Guidonia Montecelio e società CO.LA.RI. Eccesso di potere. Illogicità, difetto di ragionevolezza e contraddittorietà.
Lamenta il Comune l’illegittimità dell’atto per contraddittorietà rispetto alle previsioni contenute nel decreto commissariale del Commissario Delegato per l’emergenza ambientale nel territorio della Regione Lazio n. 24 del 24 giugno 2008, che recepiva la scelta operata nel Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, nel quale era stata prevista l’offerta impiantistica di TMB a regime per il Comune di Guidonia per la quantità di 140.000 tonnellate annue.
La previsione contenuta nell’AIA di autorizzazione al trattamento di 190.000 tonnellate annue di rifiuti sarebbe dunque in contraddizione con le precedenti determinazioni della Regione.
Inoltre la scelta sarebbe illogica perché con l’incremento della raccolta differenziata vi sarebbe una diminuzione dei rifiuti da avviare al trattamento presso gli impianti di TMB.
___2. Violazione di legge. Violazione degli artt. 198 e 200 c.d. Codice Ambiente approvato con D.Lgs. n. 152/06. Eccesso di potere per difetto di ragionevolezza, illogicità, travisamento dei fatti e contraddittorietà.
Il provvedimento, nella parte in cui stabilisce la quantità di rifiuti che possono essere trattati, sarebbe del tutto illogico, in quanto nell’ATO di riferimento – prima dell’avvio della raccolta differenziata – non si raggiungevano le 150.000 tonnellate annue di rifiuti da trattare presso gli impianti di TMB: con l’avvio della raccolta differenziata la quantità di rifiuti da