TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-17, n. 202400435

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-10-17, n. 202400435
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400435
Data del deposito : 17 ottobre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 17/10/2024

N. 00435/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00244/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 244 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall’avvocato V N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Istituto omnicomprensivo statale di -OMISSIS-, in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici in L’Aquila, via Buccio di Ranallo, complesso monumentale di San Domenico, sono domiciliati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS-, attestante la non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-;

- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale, in particolare:

a) della relazione del Consiglio di Classe per la non ammissione alla classe successiva dell’alunno, redatta in data -OMISSIS-;

b) del documento di valutazione dell’alunno relativo all’anno scolastico 2022-2023;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 10 settembre 2023 da -OMISSIS-, nella spiegata qualità:

- del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe straordinario del -OMISSIS-, attestante la conferma della non ammissione alla classe successiva dell’alunno -OMISSIS-.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo - Istituto omnicomprensivo statale di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 ottobre 2024 la dott.ssa R P;

Udito il difensore della parte ricorrente, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. Nell’anno scolastico 2022-2023 l’alunno -OMISSIS- (d’ora in avanti solo l’alunno) ha frequentato la classe prima media, sezione C, presso l’Istituto comprensivo statale di -OMISSIS-.

All’esito dello scrutinio finale tenutosi in data -OMISSIS-, il Consiglio di Classe ha deliberato all’unanimità la non ammissione dell’alunno alla classe successiva, in ragione del mancato raggiungimento degli obiettivi formativi, comportamentali e relazionali.



1.1. In data -OMISSIS- i genitori dell’alunno hanno proposto reclamo al Dirigente scolastico avverso il giudizio di non ammissione alla classe successiva.



1.2. In data -OMISSIS- si è tenuto un Consiglio di Classe straordinario, convocato dal Dirigente scolastico a seguito della proposizione del reclamo, all’esito del quale è stato confermato - a maggioranza - il giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva.



1.3. Con ricorso notificato il 26 luglio 2023 e depositato il 31 luglio 2023, i genitori dell’alunno, nella qualità di esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore, hanno domandato l’annullamento del verbale dello scrutinio finale del Consiglio di Classe del -OMISSIS-, previa concessione della tutela cautelare, nella parte in cui ha espresso il giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva.

In particolare, la parte ricorrente ha censurato, con un unico motivo, la carenza e la contraddittorietà della motivazione del giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva (punto 1), l’omessa valutazione della possibilità di attivare le azioni di recupero dei livelli di apprendimento in relazione ad un arco temporale più ampio dell’anno scolastico (punto 2) nonché la violazione degli obblighi informativi nei rapporti scuola-famiglia (punto 3).



1.4. L’Amministrazione scolastica si è costituita in giudizio e ha depositato, tra i vari documenti, una relazione difensiva interna, indirizzata all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, a firma del Dirigente scolastico dell’Istituto omnicomprensivo statale di -OMISSIS-.



1.5. Con ricorso per motivi aggiunti notificato in data 8 settembre 2023 e depositato in data 10 settembre 2023, i genitori dell’alunno, nella spiegata qualità, hanno domandato l’annullamento, per illegittimità derivata, del verbale dello scrutinio finale straordinario del -OMISSIS-, in cui il Consiglio di Classe ha confermato a maggioranza il giudizio di non ammissione dell’alunno alla classe successiva.



1.6. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- il Tribunale ha sospeso l’efficacia degli atti impugnati con il ricorso introduttivo e con il ricorso per motivi aggiunti ed ha ammesso con riserva l’alunno alla frequentazione della classe successiva.



1.7. In vista della trattazione del merito del giudizio, nessuna delle parti ha svolto attività difensiva.



1.8. Alla pubblica udienza del 9 ottobre 2024 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.



2. Prima di affrontare il merito del giudizio, giova premettere una sintetica ricostruzione della normativa che disciplina il processo formativo e i risultati di apprendimento degli alunni che frequentano il primo ciclo di istruzione scolastica.

L’articolo 1 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 , enuncia i seguenti principi generali:

a) la valutazione dell’alunno deve favorire il miglioramento degli apprendimenti e il successo formativo (comma 1);

b) il percorso formativo dell’alunno deve essere personalizzato (comma 2);

c) le istituzioni scolastiche devono favorire i rapporti scuola-famiglia con l’adozione di modalità di comunicazione efficaci e trasparenti (comma 3).

L’articolo 6 del medesimo testo legislativo disciplina l’ammissione dell’alunno alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado, la quale può essere negata dal Consiglio di Classe in casi eccezionali (comma 1), previo assolvimento dell’onere di fornirne una motivazione adeguata (comma 2) e dell’onere di attivare specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (comma 3).

L’articolo 11, commi 9 e 10, disciplina, ai fini dell’ammissione alla classe successiva, la valutazione dell’alunno con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170;
tale valutazione deve essere coerente con il piano didattico personalizzato (PDP) predisposto dai docenti, nel quale sono individuate le misure dispensative e gli strumenti compensativi idonei a consentire all’alunno di dimostrare il livello di apprendimento effettivamente conseguito.

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