TAR Torino, sez. I, decreto decisorio 2016-02-18, n. 201600045
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N. 00045/2016 REG.PROV.PRES.
N. 01139/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 1139 del 2011, proposto da:
Poste Italiane S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. D P, R C, M F, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M F in Roma, viale Europa, 190;
contro
Comune di Torino, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. M P, A M A, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A M A in Torino, Via Corte D'Appello, 16;
per l'annullamento
del capitolato speciale per l'affidamento di servizi di notificazione e archiviazione delle violazioni al Codice della strada, leggi collegate e regolamenti comunali e leggi speciali, comprensivi di servizi accessori inerente la procedura ristretta indetta dal Comune di Torino, nella parte in cui prevede, al punto 2.5.3.1., che l'Amministrazione comunale corrisponderà all'impresa aggiudicataria le spese postali di notificazione degli atti nella misura di un numero di spedizioni corrispondente al 35% del numero delle notifiche effettuate in Torino e del 120% effettuate fuori Torino;del capitolato speciale per l'affidamento di servizi di notificazione e archiviazione delle violazioni al Codice della strada, leggi collegate e regolamenti comunali e leggi speciali, comprensivi di servizi accessori inerente la procedura ristretta indetta dal Comune di Torino, nella parte in cui non tiene conto nel calcolo del prezzo a base d'asta del costo del personale;della lettera di invito alla gara mediante procedura ristretta secondo la normativa C.E. per l'affidamento di servizi di notificazione e archiviazione delle violazioni al Codice della strada, leggi collegate e regolamenti comunali e leggi speciali, comprensivi di servizi accessori del 21.7.2011, nella parte in cui in merito al punto 2.5.3.1, pag. 11 del capitolato, la parte di spese di spedizione necessarie, ma eccedenti il 120% delle notifiche, rimane interamente a carico dell'affidatario;nonché nella parte in cui chiarisce che "... stante le previsioni delle notifiche da effettuarsi fuori Torino, sulla base dello storico degli scorsi anni, si può ipotizzare un onere a carico da circa € 204.750,00 a circa € 234.000,00, tenendo conto di una tariffa unitaria media di € 3,90";
di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso con quello impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli artt. 71 c1 e 81 cod. proc. amm.;
Considerato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 ottobre 2011;
Che in data 20 novembre 2014, venne fissata l’udienza di discussione del ricorso;
Che a tale data la causa venne cancellata dal ruolo;
Che nessun altro atto di procedura è stato compiuto dalle parti fino al giorno della presente pronuncia, né è stata ripresentata istanza di fissazione di udienza.