TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-04-26, n. 201800963

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2018-04-26, n. 201800963
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201800963
Data del deposito : 26 aprile 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 26/04/2018

N. 00963/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00020/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 20 del 2011, proposto da
I.L.V.C. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio Luigi Pallone in Catanzaro, via Citriniti, 5;

contro

Comune di Aprigliano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M T, con domicilio eletto presso lo studio Maria Sottile in Catanzaro, via A.Turco,N.71;

per l'annullamento della deliberazione della Giunta Comunale di Aprigliano n. 96 del Reg. 28/10/2010, avente ad oggetto “Ottimizzazione servizi cimiteriali. Attuazione attività di gestione servizio lampade votive” e del “Regolamento per il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri di Aprigliano” allegato alla predetta deliberazione, pubblicati l'11/11/2010, per la durata di quindici giorni consecutivi, e mai notificati e/o comunicati alla ricorrente;
ove occorra, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente, del progetto “ottimizzazione servizi cimiteriali” a firma del Responsabile del Servizio Finanziario del comune di Aprigliano, richiamato nella predetta deliberazione della Giunta Comunale di Aprigliano n. 96 del 28/10/2010, in cui “si sottopone l'intera problematica del servizio cimitero con suggerimenti validi circa le risultanze ultime di entrare per l'Ente da destinarsi ad interventi necessari alla manutenzione ordinaria e straordinaria della struttura e di una migliore offerta del servizio all'utenza cittadina”, mai pubblicato e/o notificato e/o comunicato alla ricorrente e pertanto non conosciuto;
ove occorra, per quanto di ragione e nei limiti dell'interesse della ricorrente, dell'avviso del comune di Aprigliano con il quale “si informano i cittadini che, per il servizio relativo alle lampade votive del cimitero e per il pagamento della quota annuale, bisogna rivolgersi direttamente agli uffici comunali”, mai pubblicato e/o comunicato e/o notificato alla ricorrente, nonché di ogni e qualsiasi altro atto che sia o possa considerarsi presupposto, connesso, collegato o conseguente


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Aprigliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 aprile 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente impugna la deliberazione della Giunta Comunale n. 96 del REF. 28/10/2010 avente ad oggetto “Ottimizzazione servizi cimiteriali. Attuazione attività di gestione servizio lampade votive”, con cui il Comune di Aprigliano, considerando il rapporto con la ricorrente scaduto in data 31/1272009, ha deliberato di “eseguire in forma diretta la gestione delle lampade votive, anche considerata la previsione di cui all’art. 113-bis D.L.gs n. 267/2000, nel quale è stabilito “ E’ consentita la gestione in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1”.

Lamenta la violazione dell’art. 23-bis d.l. 112/2008, eccesso di potere, incompetenza.

Resiste il Comune di Aprigliano.

All’udienza del 12.4.2018, la causa è stata trattenuta in decisione.

A prescindere dall’intervenuta abrogazione dell’art. 23 bis avvenuta, a seguito di referendum popolare, con DPR 18/7/2011, il ricorso è comunque infondato.

Alcuna disposizione di legge obbliga i comuni ad affidare all’esterno determinati servizi (illuminazione pubblica, centri assistenziali, case di accoglienza, case di riposo, case famiglia, assistenza domiciliare per anziani ed handicappati, asili nido, mense scolastiche, scuola-bus, biblioteche, impianti sportivi: tutti servizi che, notoriamente, gran parte dei comuni italiani gestiscono direttamente, senza appaltarli a privati), ove preferiscano amministrarli in via diretta e magari in economia, mentre, nel caso di una differente scelta, il discusso conferimento a terzi deve avvenire tramite gara rispettosa del regime comunitario di libera concorrenza” (Cons Stato n. 552/2011).

E’ altresì infondata l’eccezione di incompetenza in quanto il provvedimento gravato non costituisce una scelta di natura generale in materia di organizzazione e di istituzione di un servizio come tale rientrante nella competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 comma 2 lett. e), d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, ma una decisione relativa ad una vicenda afferente una gestione già in atto con consequenziale competenza residuale della Giunta (T.A.R. Napoli, (Campania), sez. I, 13/09/2005, n. 13484 ;
la delibera con il quale si stabilisce di non procedere al rinnovo dell'affidamento in regime di convenzione del servizio pubblico è legittimamente adottato dalla Giunta municipale ove essa si sia sostanzialmente limitata a prendere atto e a confermare la scadenza della convenzione T.A.R. Milano, (Lombardia), sez. III, 19/04/2012, n. 1150)

In considerazione della peculiarità delle questioni trattate, le spese di giudizio possono essere compensate

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