TAR Lecce, sez. III, ordinanza cautelare 2011-10-14, n. 201100712
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N. 00712/2011 REG.PROV.CAU.
N. 01414/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1414 del 2011, proposto da:
G L, rappresentato e difeso dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Lecce, via Augusto Imperatore, 16;
contro
Comune di Cavallino, rappresentato e difeso dall'avv. E S D, con domicilio eletto presso E S D in Lecce, via 95 Rgt Fanteria, 9;
Comune di Lizzanello, Regione Puglia, non costituiti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
dell'ordinanza 27.5.2011 n. 44 prot. 7071, notificata in data sconosciuta, del Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Cavallino e di ogni altro atto presupposto, collegato e/o consequenziale compreso, ove occorra, gli avvisi di avvio del procedimento 01.04.10 prot. n. 4448/10;
del presupposto D.P.G.R. Puglia 21.12.06 n. 1091 avente ad oggetto "Comuni di Cavallino e Lizzanello - Variazione linea di confine" e degli atti ad esso presupposti ed in particolare la D.G.R. 21.11.06 n. 1721 e le delibere C.C. di Cavallino 05.09.05 n. 29 e di Lizzanello 05.09.05 n. 21;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Cavallino;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2011 il dott. L D G e uditi per le parti l’avv. Pellegrino per il ricorrente e l’avv. Sticchi Damiani per il Comune;
Ritenuto necessario, al fine del decidere, disporre l’acquisizione:
a) della deliberazione della Giunta Regionale n. 1721 del 21 novembre 2006;
b) delle deliberazioni consiliari n. 29 del 5 settembre 2005 del Comune di Cavallino e n. 21 del 5 settembre 2005 del Comune di Lizzanello;
c) di ogni altro documento ritenuto utile ai fini della decisione;
Ai predetti adempimenti le Amministrazioni comunali dovranno provvedere entro il 31 ottobre 2011;
Considerato il pregiudizio che nelle more della definizione del merito potrebbe derivare al ricorrente dall’esecuzione del provvedimento demolitorio impugnato;