TAR Torino, sez. II, sentenza 2022-12-22, n. 202201184
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 22/12/2022
N. 01184/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01097/2019 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1097 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati G V e R V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, Istituto Comprensivo -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale n. 21;
nei confronti
di Camst soc. coop. a r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. n. -OMISSIS-, nonché della deliberazione del consiglio d'istituto del -OMISSIS- e delle deliberazioni del collegio dei docenti del -OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il piano triennale dell'offerta formativa;
nonché per l'accertamento del diritto dei minori, figli dei ricorrenti, ad essere ammessi a consumare propri pasti di preparazione domestica nel locale adibito a refettorio scolastico, unitamente ai compagni di classe, sotto la vigilanza e con l'assistenza educativa dei propri docenti, al fine di consentire ai medesimi la possibilità di condividere i contenuti educativi e formativi tipici del tempo mensa;
nonché per l'accertamento dell'obbligo e per la conseguente condanna della dirigente scolastica convenuta, di attivarsi affinché, nell'interesse generale della propria comunità scolastica, siano adottate tutte le misure e gli accorgimenti di legge atti a disciplinare la coesistenza nel medesimo locale adibito a refettorio di pasti di preparazione domestica e di pasti forniti dalla ditta comunale di ristorazione collettiva, senza divisioni e separazioni, garantendo ed assicurando per tutti i discenti l'assistenza educativa del personale docente oltre che le dovute prestazioni di pulizia e di sanificazione dei locali senza oneri in capo alle famiglie;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e dell'Istituto Comprensivo -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Martina Arrivi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, esercenti la responsabilità genitoriale sui figli minori frequentanti la scuola dell'obbligo presso l'Istituto comprensivo -OMISSIS- con modalità a tempo pieno, hanno impugnato la determinazione del dirigente scolastico prot. n. -OMISSIS-, con la quale sono state rigettate le richieste dei genitori volte a consentire ai loro figli la consumazione del pasto domestico nei locali della scuola, secondo il modello della cd. autorefezione, per l'anno scolastico 2019/20, nonché la deliberazione del consiglio d'istituto del -OMISSIS- e le deliberazioni del collegio dei docenti del -OMISSIS-, atti in forza dei quali è stato modificato il piano triennale dell'offerta formativa per le annualità 2019/20-2021/22 includendo, tra gli obiettivi formativi, l'educazione alimentare mediante la condivisione dello stesso pasto.
I ricorrenti hanno altresì agito per l'accertamento del « diritto sociale all'istruzione dei minori, figli dei ricorrenti, ad