TAR Roma, sez. V, sentenza 2022-10-19, n. 202213438
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Pubblicato il 19/10/2022
N. 13438/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04621/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4621 del 2022, proposto da F A, rappresentato e difeso dagli avvocati F T e A T, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Tedeschini in Largo Messico 7, Roma;
contro
Regione Lazio, in persona del Presidente in carica, rappresentata e difesa dagli avvocati E C e R M, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto nella sede dell’Avvocatura dell’Ente in Roma, Via Marcantonio Colonna n.27;
nei confronti
Idea 4 S.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Paolo Lazzara, Maria Paola Di Nicola e Luca Zerella, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Luca Zerella in Roma, via Ulpiano 29;
per l'annullamento
della Determina Dirigenziale G01106 della Regione Lazio, Direzione Ambiente, del 4 febbraio 2022 recante “ Pronuncia favorevole di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. progetto "Discarica per rifiuti speciali non pericolosi", Comune di Magliano Romano (RM), località Monte della Grandine Società proponente: IDEA 4 srl Registro elenco progetti n. 39/2014 ”, pubblicata sul BURL n. 17, allegato 1, del 22 febbraio 2022, nonché di ogni altro atto presupposto o conseguente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lazio e di Idea 4 S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore la dott.ssa Rosaria Palma nell'udienza pubblica del giorno 1° luglio 2022 e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso in trattazione, notificato a mezzo p.e.c il 22 aprile 2022 e depositato il successivo 26 aprile 2022, il signor Arnaldi Federico (proprietario di un appezzamento di terreno ad uso agricolo sito nel Comune di Magliano Romano, e rappresentante legale della azienda agricola Arnaldi bio srl costituita per l'utilizzo dei medesimi terreni) ha impugnato il provvedimento n. G01106 del 4 febbraio 2022, successivamente pubblicato sul BUR il 22 febbraio 2022, con il quale la Regione Lazio ha adottato la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art. 23 del d.lgs. 152/2006 in relazione al progetto presentato nel 2014 dalla società Idea 4 S.r.l. (odierna controinteressata) di "discarica per rifiuti speciali non pericolosi" relativa all’attuale discarica di inerti sita nel Comune di Magliano Romano (RM), alla località Monte della Grandine, contraddistinta al Foglio Catastale n. 19 particelle n. 13 e 38 della Carta Catastale del Comune di Magliano Romano.
2. La valutazione di impatto ambientale quivi impugnata costituisce l’ultimo atto di una complessa vicenda amministrativa e giudiziaria che ha interessato la discarica oggetto di causa (cfr. sul punto anche Tar Roma, Lazio, Sezione I, 28 agosto 2017, n. 9442), i cui tratti salienti possono così sintetizzarsi:
- la discarica in questione veniva autorizzata dal Comune di Magliano Romano per la prima volta in data 3 aprile 2007 contestualmente come discarica di inerti ed impianto di recupero su area di cava, già autorizzata per l'estrazione di materiali tufacei, con l'obbligo di ripristino ambientale finale;
- in data 28 agosto 2007 l'esercizio della discarica di materiali inerti con annesso impianto di recupero veniva ceduto a Idea 4 S.r.l. con contratto d'affitto di un ramo d'azienda;
-dopo la pubblicazione della delibera di Giunta regionale n. 239/2008, modificativa delle Linee guida relative alle modalità di svolgimento dei procedimenti di rilascio delle autorizzazioni agli impianti di gestione dei rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/2006 e della l.r. 27/1998, la Regione Lazio, richiesta di parere in merito all'autorizzazione concessa, con nota del 24 settembre 2009 rappresentava al Comune di Magliano Romano che l'elenco dei codici CER autorizzati risultava eccedente rispetto ai limiti della sua competenza;
- con provvedimento del 27 ottobre 2011, il Comune di Magliano Romano in autotutela revocava, quindi, parzialmente l'autorizzazione concessa, riducendo l'elenco delle tipologie di rifiuti da 74 a 12 codici CER;
- indi, con provvedimenti del 17 settembre 2012 e n. A06398 del 6 agosto 2013, la Regione Lazio autorizzava Idea 4 S.r.l., ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006 e ai sensi della l.r. n. 27/1998, la realizzazione e la messa in esercizio di una discarica per rifiuti inerti, per singoli sub-lotti funzionali, per un periodo di anni 10 e per una capacità di circa 890.000 m3, comprensivi dei 64.000 m3 già depositati in forza delle precedenti autorizzazioni comunali;
- con determinazione n. G4580 del 10 aprile 2014 la Regione prendeva atto dell'intervenuta formazione del silenzio - assenso alla modifica non sostanziale per l'accesso in discarica di due nuovi codici CER, 170506 e 191304;
- il 28 aprile 2014 Idea 4 S.r.l. presentava istanza per l'accesso in discarica di ulteriori 21 codici CER, oltre a quelli autorizzati;
- successivamente, in data 29 luglio 2014, la controinteressata formulava istanza di giudizio di compatibilità ambientale per una variante sostanziale per la riclassificazione della discarica da rifiuti inerti a rifiuti speciali non pericolosi, con contestuale richiesta di autorizzazione all'ingresso di altri codici CER;
-con determinazione n. G09137 del 22 luglio 2015, la Regione autorizzava Idea 4 S.r.l all'ingresso in discarica di n. 21 tipologie di codici CER, oggetto altresì dell'istanza attinente alla modifica della discarica da inerti a rifiuti non pericolosi: tale ultima determinazione veniva annullata dalla I Sezione Ter del Tar Lazio con sentenze n. 5274/2016 e n. 5275/2016;
-in data 25 febbraio 2016, Idea 4 S.r.l. presentava alla Regione istanza di variante non sostanziale dell’autorizzazione n.AO6398/2013 (successivamente modificata con determinazioni G4580 del 10 aprile 2014 e G09137 del 22 luglio 2015), per la deroga su tutti i parametri di tabella 2 dell’art. 5 del d.m del 27 settembre 2010, per un valore pari al triplo del valore tabellare, già autorizzato;
- con nota n. 134886 dell’11 marzo 2016, la Regione Lazio, facendo riferimento alla Direttiva del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Mare n. 274 del 16 dicembre 2015, Allegato 5 comma 3, riteneva che l’istanza, avente ad oggetto la richiesta di deroghe, non potesse essere sottoposta a riesame, essendo questo previsto solo per l’Autorizzazione Integrata Ambientale, ma dovesse essere trattata come variante sostanziale, essendo questo il procedimento che, per le autorizzazioni ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs n. 152/2006, più si avvicinava al riesame;
- con determinazione G11647 del 13 ottobre 2016 si concludeva positivamente la Conferenza di Servizi e, con determinazione G11762 del 14 ottobre 2016, la Regione autorizzava Idea 4 S.r.l. alla deroga ex art. 10 del D.M. del 27 settembre 2010, all’aumento dei valori limite per l’accettabilità dei rifiuti in discarica per un valore pari a tre volte quello già previsto, mentre con provvedimento regionale n. G12156 del 20 ottobre 2016 la società Idea 4 S.r.l. veniva nuovamente autorizzata all’ingresso degli stessi codici CER di cui alla determinazione precedentemente annullata con i precedenti pronunciamenti del Tribunale;
- entrambi i provvedimenti sopra indicati sono stati oggetto di contenzioso ed annullati dal Tar Lazio;
-con sentenza n.9428/2017, invero, il Tribunale adito ha dichiarato la nullità del provvedimento n. G12156 del 20 ottobre 2016 ritenuto elusivo del giudicato formatosi sulla sentenza n. 5274/2016, sul rilievo da un lato, che lo stesso non garantiva la partecipazione procedimentale dei soggetti privati portatori di interessi nel procedimento e, dall’altro, in quanto era stato incluso nel provvedimento l'allegato tecnico, come prescritto dalla decisione ottemperanda, ma tale protocollo non risultava coerente ai parametri indicati dal primo giudice che aveva prescritto che il protocollo avrebbe dovuto essere redatto anche tenuto conto delle cautele suggerite dall'ARPA Lazio la quale aveva ritenuto necessaria “un'approfondita verifica per i rifiuti che potrebbero, per effettive caratteristiche chimico/fisiche, non essere "inerti" secondo la definizione di legge richiamata (come ad esempio i fanghi prodotti dal trattamento di effluenti industriali e delle acque refluee urbane, il compost fuori specifica, i rifiuti il cui CER può identificare una vasta gamma di tipologie quale il 191212, ecc.)". Erano, inoltre, stati recepiti tutti i nuovi codici CER di rifiuti così come proposti da Idea 4, senza tuttavia provare lo svolgimento dell'istruttoria volta a chiarire, come prescritto dalla sentenza ottemperanda, la natura effettivamente inerte dei medesimi;
- con sentenza n. 9441/2017, invece, il Tribunale, in accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Magliano Romano, ha annullato parzialmente la determinazione G12156 del 20 ottobre 2016 (come detto, adottata dalla Regione all'esito delle sentenze n. 5274 e n. 5275 del 5 maggio 2016), in relazione alla parte in cui il nuovo provvedimento non provvedeva a specificare: a) i soggetti cui viene demandato il riscontro delle caratteristiche dei diversi, singoli tipi di rifiuti che si adducono in discarica, della capacità di reazione reciproca fra rifiuti di differente tipologia;b) se le analisi aggiuntive volte alla prevenzione del rischio debbano essere effettuate prima che un singolo rifiuto giunga nel perimetro della discarica ovvero dopo che lo stesso vi sia stato immesso;c) in tale seconda ipotesi, quali debbano essere le ulteriori precauzioni perché il rifiuto sottoposto ad indagine non venga ancora a contatto con quelli già stoccati in discarica ovvero, qualora la confusione tra rifiuti sia già accaduta, in qual modo il rifiuto analizzato è risultato sospetto ovvero non conforme alla sua caratteristica propria, possa essere poi nuovamente separato rispetto agli altri già stoccati;
- con sentenza n. 9442/2017, il Tribunale annullava la determinazione n. G11762 del 14 ottobre 2016, con cui, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/2006, è stata concessa a Idea 4 S.r.l. l'autorizzazione alla deroga nella misura del triplo (ex art. 10 del d.m. 27 settembre 2010, come modificato dal d.m. 24 giugno 2015) ai valori limite per l'accettabilità dei rifiuti in discarica, fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
3. Il Commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza autorizzava Idea 4 S.r.l. ad ospitare 6 dei 21 codici CER precedentemente assentiti, mentre l’elevato numero, nell’ordine di un centinaio, dei codici EER autorizzati ex novo aveva indotto i Commissari a suggerire l’opportunità di verificare le potenziali reazioni degli stessi nel corpo della discarica, valutando, ove necessario, un’eventuale modifica dei presidi ambientali.
4. In questo quadro, nel settembre 2021, la Società Idea 4 S.r.l ha presentato le integrazioni al progetto originario (risalente al 2014) di riclassificazione della discarica di Magliano Romano da inerti a rifiuti non pericolosi, ai sensi dell’art.23 del d.lgs. 3 aprile 2006 n.152, cui è seguita la determinazione VIA del 4 febbraio 2022 oggetto della presente impugnativa.
5. La Regione Lazio ha quasi contestualmente adottato la determinazione n. G01417 del 14 febbraio 2022, con la quale, in esecuzione della sentenza Tar Roma, Lazio, n. 12299 del 29 novembre 2021, ha adottato un ulteriore provvedimento di modifica sostanziale dell'originaria autorizzazione del 2013, autorizzando l'impianto di trattamento chimico-fisico del percolato e le deroghe ex art. 10 DM 27 settembre 2010.
Tale ultimo provvedimento è oggetto di distinti ricorsi chiamati, come quello in trattazione, all’udienza del 1° luglio 2022.
6. Premessi cenni sulla legittimazione e sull’interesse a ricorrere, avverso gli atti impugnati il ricorrente ha formulato i seguenti motivi di ricorso:
1) Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione degli artt.142 comma 1 lett. f) ed m), del D.lgs. 22 gennaio 2004 n.42. Violazione art. 23 D. Lgs. 152/2006. Violazione del Capo III del