TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-30, n. 202309130

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-05-30, n. 202309130
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202309130
Data del deposito : 30 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2023

N. 09130/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02253/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2253 del 2017, proposto da:
-OMISSIS- S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato E A, con domicilio eletto in Roma, via Cosseria, n.2;



contro

Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati M B, P M, P R, con domicilio eletto in Roma, via del Quirinale 21;



per l'annullamento

- della nota del Servizio Sanzioni del 21.12.2016, a firma del Funzionario incaricato, prot. n.-OMISSIS-, classificazione XIII, 2, 6, inviata il 22.12.2016, e successivamente pervenuta, con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza ingiunzione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-;

- dell’Ordinanza ingiunzione prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, che ha inflitto alla Società ricorrente la sanzione di Euro 3.000,00 (tremila) oltre diritti e spese di notifica, per un totale complessivo di Euro 3.030,70 (tremilatrenta/70), ai sensi e per gli effetti degli artt. 326 uc, D.Lgs. 07.09.05, n. 209 e dell’art. 13, Reg. IVASS n. 1 dell’8.10.2013;

- dell’atto di contestazione degli addebiti prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2015;

- degli atti dell’istruttoria curata dal Servizio Vigilanza Intermediari dell’Istituto;

- del verbale di audizione dell’8.03.2016;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ivass - Istituto per la Vigilanza Sulle Assicurazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 14 aprile 2023, in videoconferenza sulla piattaforma Team, il dott. Igor Nobile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato a mezzo del servizio postale all’Ivass e tempestivamente depositato il 10.3.2017, la società ricorrente in epigrafe ha adito questo Tribunale, per l’annullamento:

- della nota del Servizio Sanzioni del 21.12.2016, a firma del Funzionario incaricato, prot. n.-OMISSIS-, classificazione XIII, 2, 6, inviata il 22.12.2016, e successivamente pervenuta, con la quale è stata trasmessa l’Ordinanza ingiunzione prot. n.-OMISSIS- del -OMISSIS-;

- dell’Ordinanza ingiunzione prot. n.-OMISSIS-del -OMISSIS-, che ha inflitto alla Società ricorrente la sanzione di Euro 3.000,00 (tremila) oltre diritti e spese di notifica, per un totale complessivo di Euro 3.030,70 (tremilatrenta/70), ai sensi e per gli effetti degli artt. 326 uc, D.Lgs. 07.09.05, n. 209 e dell’art. 13, Reg. IVASS n. 1 dell’8.10.2013;

- dell’atto di contestazione degli addebiti prot. n. -OMISSIS- del 26.11.2015;

- degli atti dell’istruttoria curata dal Servizio Vigilanza Intermediari dell’Istituto;

- del verbale di audizione dell’8.03.2016;

- di ogni altro atto preordinato, connesso, conseguenziale.

2. Con l’odierno ricorso la società ricorrente avversa l’ordinanza ingiuntiva con la quale l’Ivass

ha inflitto alla stessa la sanzione di tremila euro (oltre accessori) ai sensi degli artt. 324, co.1, 326, co.5 D.Lgs.n.209/2005 (Codice delle Assicurazioni private), nel testo ratione temporis vigente, nonché dell’art.13, co.1 del Regolamento dell’8.10.2013, per accertata violazione degli obblighi di diligenza e correttezza (rif. artt.183 D.Lgs.n.209/2005 e 47, co.1, lett. a) Regolamento Isvap n.5/2006, in relazione alla polizza intermediata nell’interesse dell’Asl di Benevento 1 per l’annualità 2015.

In particolare, l’Asl di Benevento 1, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, aveva selezionato la compagnia denominata “-OMISSIS-” (di seguito “-OMISSIS-”), con lo scopo di assicurare la responsabilità civile generale dell’ente.

La polizza (recante n.-OMISSIS-) aveva durata triennale (dal 1.1.2013 e scadenza al 1.1.2016) e prevedeva che il pagamento del premio, pari ad euro 1.080.000,00, doveva essere pagato alla -OMISSIS- per il tramite del broker incaricato dall’Asl (ossia la -OMISSIS-), con effetto liberatorio per l’assicurato.

Sono insorti problemi fra l’Asl e la compagnia assicuratrice nel corso degli anni 2013 e 2014, culminati nel 2015 con la comunicazione, ad opera di quest’ultima, che la copertura della polizza era cessata al 31.12.2014, in quanto, pur avendo l’Asl regolarmente pagato il premio nelle mani del broker, il premio non era poi stato riversato alla Compagnia.

Il mancato riversamento alla Compagnia è imputabile al fatto che -OMISSIS- (broker retail) aveva provveduto medio tempore al versamento del premio alla società di brokeraggio -OMISSIS- s.r.l. (broker wholesale), ritenendo tale pratica corretta in applicazione dell’accordo di servizi intervenuto fra -OMISSIS- e la -OMISSIS- in data 20.6.2012 e avuto riguardo alla comunicazione inoltrata alla -OMISSIS- da -OMISSIS-, recante riferimento al predetto

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