TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201201707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201201707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201707
Data del deposito : 23 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01530/2009 REG.RIC.

N. 01707/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01530/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2009, proposto dai sigg. M T e K T, in qualità di eredi del sig. U T, rappresentati e difesi dagli avv. R R e Niccolo' Pecchioli, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lamarmora 14; ;



contro

Comune di Signa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E V, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D'Aosta 10;



per l'annullamento

del decreto n. 45 del 16 aprile 2009 con cui il Comune di Signa ha definitivamente espropriato i terreni individuati al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particelle n. 660, 663, 1054, 1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1073 e 1075 per una superficie catastale di mq 9.022, intestati in comunione pro indiviso a: Tempesti Costanza, Tempesti Ettore Mario, Tempesti Giovanna, Tempesti Maria Grazia e Tempesti Ugo,

nonchè per il risarcimento del danno in via principale o comunque consequenziale causato ai ricorrenti per effetto della illecita apprensione dei beni di loro proprietà.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Signa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1) Con decreto n. 45 del 16/4/2009 il Comune di Signa ha disposto l'espropriazione dei terreni distinti al NCT foglio di mappa n. 9, particelle 660, 663, 1054, 1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1073, 1075, per una superficie complessiva di mq. 9.022, intestati in comunione pro indiviso a Tempesti Costanza, Tempesti Ettore Mario, Tempesti Giovanna, Tempesti Maria Grazia, Tempesti Ugo.

Contro tale provvedimento, ritenuto inutiliter datum (perché adottato a termini scaduti e dunque in carenza di potere in concreto) o comunque illegittimo, hanno agito in giudizio davanti a questo Tribunale i sigg. Massimo e K T, unici eredi del sig. U T, deceduto in data 1/3/2009; con il ricorso in epigrafe essi chiedono, oltre all'annullamento (per quanto occorrer possa) del decreto di esproprio, la condanna del Comune di Signa " sia alla restituzione dei beni illecitamente appresi, previa loro rimessione in pristino, sia al risarcimento del danno relativo al periodo della loro utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima sino alla data della effettiva restituzione), danno che può essere stimato in misura corrispondente agli interessi legali sul valore di mercato dei suoli a decorrere dal giorno in cui l'occupazione è divenuta illecita ".

2) Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, che ha formulato eccezioni e ha ampiamente controdedotto.

I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica in vista dell'udienza dell'11 luglio 2012, in cui la causa è passata in decisione.



DIRITTO

1) Si controverte di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del secondo lotto di una strada di circonvallazione prevista da una variante al PRG di Signa approvata nel 1996, il cui progetto definitivo, recante dichiarazione di pubblicità utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 201 del 20/9/1999; la procedura si è conclusa con l'adozione del decreto di espropriazione n. 45 del 16/4/2009, oggetto del presente giudizio, promosso dagli eredi (come risulta dai doc.ti nn. 1, 1bis e 1ter depositati il 20/6/2012) di uno dei comproprietari in comunione pro indiviso dei terreni espropriati.

2) Il Comune di Signa ha innanzitutto eccepito l'irricevibilità del ricorso presentato dai sigg. Tempesti in quanto tardivo, in relazione al tempo dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato nei confronti dell'intestatario catastale dei beni.

Il profilo relativo alla tempestiva impugnazione del decreto di esproprio s'intreccia, nel caso in esame, con la questione, preliminarmente sollevata nel ricorso, relativa alla necessità o meno di impugnare, per ottenerne l'annullamento, il provvedimento espropriativo in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

A fronte dei diversi indirizzi seguiti in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo e, conseguentemente, delle diverse opzioni prese in esame nel ricorso, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento già enunciato nella sentenza di questa stessa Sezione 28 luglio 2008 n. 1822 secondo cui " in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero di sua caducazione in sede giurisdizionale, non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì, richiamando l'insegnamento tradizionale, di cattivo uso del potere… ". Sulla stessa linea si è posto, più di recente, il TAR Catanzaro che, nella sentenza 18 maggio 2010 n. 777 ha affermato: " La giurisprudenza…, condivisa da questo Collegio, ritiene… che il decreto di esproprio pronunciato al di là dei termini della dichiarazione di pubblica utilità non possa considerarsi nullo, ma debba qualificarsi, per ciò stesso, come illegittimo, con conseguente necessità di impugnazione entro i termini di decadenza.

Tale impostazione nasce dal rifiuto da parte della giurisprudenza amministrativa della nota dicotomia carenza di potere in astratto - carenza di potere in concreto, elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione. Quest'ultima, com'è noto, ha, invece, affermato la radicale nullità di atti quali, tra gli altri, la dichiarazione di pubblica utilità che difetti dell'indicazione dei termini per l'espropriazione e gli atti del procedimento espropriativo intervenuti a termini scaduti ed ha ritenuto sussistente, in conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

L'orientamento della giurisprudenza amministrativa appare basato sulla constatazione che il diritto positivo non conosce tale speciale categoria di vizi di particolare gravità, implicanti radicale nullità degli atti da essi affetti, e che, anzi, l'individuazione di essa si pone in contrasto con le norme di legge introdotte con l'art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, che disciplinano analiticamente le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo (sul tema, Cons. St., Ad. Plen. 12/2007 cit.) ".

Tanto premesso, occorre ora verificare la tempestività del ricorso alla luce di quanto eccepito dal Comune resistente in relazione alle seguenti circostanze:

- la notifica del decreto di esproprio impugnato è stata effettuata nei confronti del sig. U T, nel luogo di residenza, a mezzo del servizio postale con raccomandata che risulta consegnata in data 28/4/2009, come da ricevuta sottoscritta;

- il predetto risultava all'epoca (co)intestatario catastale dei beni oggetto di esproprio;

- nel luogo di notifica era residente anche la moglie, coerede del sig. U T con i figli (prima della rinuncia all'eredità con atto in data 25/5/2009); i legami familiari tra i predetti inducono a ritenere operante la presunzione di piena conoscenza del decreto da parte dei ricorrenti sin dall'atto della notifica;

- il ricorso, notificato in data 10-11/9/2009, è dunque tardivo.

L'eccezione è infondata.

L’art. 3 comma 2 del T.U. n. 327/2001 dispone: " Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo ". La norma citata, benché non applicabile alla presente controversia in relazione a quanto previsto dal successivo art. 57 per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del T.U., recepisce peraltro un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della legge n. 865/1971, alla luce del quale va dunque esaminato il caso di cui si discute in questo giudizio. In proposito si rileva quanto segue: il sig. U T, intestatario catastale, era deceduto in data 1/3/2009; il 19/3/2009 il legale del predetto aveva inviato al Comune di Signa, via fax, una nota avente ad oggetto " Tempesti/Comune di Signa " riguardante aree adiacenti al cimitero comunale, occupate dal medesimo Comune; tale nota era espressamente formulata in nome e per conto dei proprietari degli immobili e, tra gli altri, degli " eredi di U T: Giannetti Gigliola, K T, M T ". È vero che i terreni di cui alla nota in questione erano diversi da quelli oggetto del decreto di esproprio qui impugnato, ma è indubbio che 40 giorni prima della notifica di tale decreto l'Amministrazione comunale aveva ricevuto una comunicazione da cui si evincevano sia la notizia della morte del sig. U T, sia l'indicazione dei suoi eredi, subentrati nella proprietà dei beni del de cuius . Anche ad ammettere che potessero residuare dubbi circa la successione nella comunione relativa ai terreni oggetto del presente giudizio, resta il fatto che il Comune di Signa ha notificato il decreto di esproprio ad un soggetto di cui conosceva l'avvenuto decesso; e ciò, se non incideva sulla legittimità dell'atto, impediva comunque il decorso, nei confronti degli

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