TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201201707

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. I, sentenza 2012-10-23, n. 201201707
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201201707
Data del deposito : 23 ottobre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01530/2009 REG.RIC.

N. 01707/2012 REG.PROV.COLL.

N. 01530/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1530 del 2009, proposto dai sigg. M T e K T, in qualità di eredi del sig. U T, rappresentati e difesi dagli avv. R R e Niccolo' Pecchioli, con domicilio eletto presso il loro studio in Firenze, via Lamarmora 14;
;

contro

Comune di Signa in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avv. E V, con domicilio eletto presso il suo studio in Firenze, via Duca D'Aosta 10;

per l'annullamento

del decreto n. 45 del 16 aprile 2009 con cui il Comune di Signa ha definitivamente espropriato i terreni individuati al catasto terreni del medesimo Comune al foglio 9, particelle n. 660, 663, 1054, 1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1073 e 1075 per una superficie catastale di mq 9.022, intestati in comunione pro indiviso a: Tempesti Costanza, Tempesti Ettore Mario, Tempesti Giovanna, Tempesti Maria Grazia e Tempesti Ugo,

nonchè per il risarcimento del danno in via principale o comunque consequenziale causato ai ricorrenti per effetto della illecita apprensione dei beni di loro proprietà.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Signa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 luglio 2012 il dott. Carlo Testori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1) Con decreto n. 45 del 16/4/2009 il Comune di Signa ha disposto l'espropriazione dei terreni distinti al NCT foglio di mappa n. 9, particelle 660, 663, 1054, 1057, 1060, 1066, 1068, 1070, 1071, 1073, 1075, per una superficie complessiva di mq. 9.022, intestati in comunione pro indiviso a Tempesti Costanza, Tempesti Ettore Mario, Tempesti Giovanna, Tempesti Maria Grazia, Tempesti Ugo.

Contro tale provvedimento, ritenuto inutiliter datum (perché adottato a termini scaduti e dunque in carenza di potere in concreto) o comunque illegittimo, hanno agito in giudizio davanti a questo Tribunale i sigg. Massimo e K T, unici eredi del sig. U T, deceduto in data 1/3/2009;
con il ricorso in epigrafe essi chiedono, oltre all'annullamento (per quanto occorrer possa) del decreto di esproprio, la condanna del Comune di Signa " sia alla restituzione dei beni illecitamente appresi, previa loro rimessione in pristino, sia al risarcimento del danno relativo al periodo della loro utilizzazione senza titolo (cioè dalla data di scadenza dei termini di occupazione legittima sino alla data della effettiva restituzione), danno che può essere stimato in misura corrispondente agli interessi legali sul valore di mercato dei suoli a decorrere dal giorno in cui l'occupazione è divenuta illecita ".

2) Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio l'Amministrazione comunale intimata, che ha formulato eccezioni e ha ampiamente controdedotto.

I ricorrenti hanno depositato una memoria di replica in vista dell'udienza dell'11 luglio 2012, in cui la causa è passata in decisione.

DIRITTO

1) Si controverte di una procedura espropriativa finalizzata alla realizzazione del secondo lotto di una strada di circonvallazione prevista da una variante al PRG di Signa approvata nel 1996, il cui progetto definitivo, recante dichiarazione di pubblicità utilità, indifferibilità e urgenza dei lavori, è stato approvato con deliberazione G.C. n. 201 del 20/9/1999;
la procedura si è conclusa con l'adozione del decreto di espropriazione n. 45 del 16/4/2009, oggetto del presente giudizio, promosso dagli eredi (come risulta dai doc.ti nn. 1, 1bis e 1ter depositati il 20/6/2012) di uno dei comproprietari in comunione pro indiviso dei terreni espropriati.

2) Il Comune di Signa ha innanzitutto eccepito l'irricevibilità del ricorso presentato dai sigg. Tempesti in quanto tardivo, in relazione al tempo dell'avvenuta notifica del provvedimento impugnato nei confronti dell'intestatario catastale dei beni.

Il profilo relativo alla tempestiva impugnazione del decreto di esproprio s'intreccia, nel caso in esame, con la questione, preliminarmente sollevata nel ricorso, relativa alla necessità o meno di impugnare, per ottenerne l'annullamento, il provvedimento espropriativo in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità.

A fronte dei diversi indirizzi seguiti in materia dalla giurisprudenza della Corte di cassazione e del giudice amministrativo e, conseguentemente, delle diverse opzioni prese in esame nel ricorso, il Collegio ritiene di confermare l'orientamento già enunciato nella sentenza di questa stessa Sezione 28 luglio 2008 n. 1822 secondo cui " in caso di sopravvenuta inefficacia della dichiarazione di pubblica utilità ovvero di sua caducazione in sede giurisdizionale, non si verifica una fattispecie di carenza di potere bensì, richiamando l'insegnamento tradizionale, di cattivo uso del potere… ". Sulla stessa linea si è posto, più di recente, il TAR Catanzaro che, nella sentenza 18 maggio 2010 n. 777 ha affermato: " La giurisprudenza…, condivisa da questo Collegio, ritiene… che il decreto di esproprio pronunciato al di là dei termini della dichiarazione di pubblica utilità non possa considerarsi nullo, ma debba qualificarsi, per ciò stesso, come illegittimo, con conseguente necessità di impugnazione entro i termini di decadenza.

Tale impostazione nasce dal rifiuto da parte della giurisprudenza amministrativa della nota dicotomia carenza di potere in astratto - carenza di potere in concreto, elaborata dalla giurisprudenza della Cassazione. Quest'ultima, com'è noto, ha, invece, affermato la radicale nullità di atti quali, tra gli altri, la dichiarazione di pubblica utilità che difetti dell'indicazione dei termini per l'espropriazione e gli atti del procedimento espropriativo intervenuti a termini scaduti ed ha ritenuto sussistente, in conseguenza, la giurisdizione del giudice ordinario in ordine alle relative controversie.

L'orientamento della giurisprudenza amministrativa appare basato sulla constatazione che il diritto positivo non conosce tale speciale categoria di vizi di particolare gravità, implicanti radicale nullità degli atti da essi affetti, e che, anzi, l'individuazione di essa si pone in contrasto con le norme di legge introdotte con l'art. 14 della L. 11 febbraio 2005, n. 15, che disciplinano analiticamente le ipotesi di nullità del provvedimento amministrativo (sul tema, Cons. St., Ad. Plen. 12/2007 cit.) ".

Tanto premesso, occorre ora verificare la tempestività del ricorso alla luce di quanto eccepito dal Comune resistente in relazione alle seguenti circostanze:

- la notifica del decreto di esproprio impugnato è stata effettuata nei confronti del sig. U T, nel luogo di residenza, a mezzo del servizio postale con raccomandata che risulta consegnata in data 28/4/2009, come da ricevuta sottoscritta;

- il predetto risultava all'epoca (co)intestatario catastale dei beni oggetto di esproprio;

- nel luogo di notifica era residente anche la moglie, coerede del sig. U T con i figli (prima della rinuncia all'eredità con atto in data 25/5/2009);
i legami familiari tra i predetti inducono a ritenere operante la presunzione di piena conoscenza del decreto da parte dei ricorrenti sin dall'atto della notifica;

- il ricorso, notificato in data 10-11/9/2009, è dunque tardivo.

L'eccezione è infondata.

L’art. 3 comma 2 del T.U. n. 327/2001 dispone: " Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo ". La norma citata, benché non applicabile alla presente controversia in relazione a quanto previsto dal successivo art. 57 per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del T.U., recepisce peraltro un consolidato orientamento giurisprudenziale formatosi nella vigenza della legge n. 865/1971, alla luce del quale va dunque esaminato il caso di cui si discute in questo giudizio. In proposito si rileva quanto segue: il sig. U T, intestatario catastale, era deceduto in data 1/3/2009;
il 19/3/2009 il legale del predetto aveva inviato al Comune di Signa, via fax, una nota avente ad oggetto " Tempesti/Comune di Signa " riguardante aree adiacenti al cimitero comunale, occupate dal medesimo Comune;
tale nota era espressamente formulata in nome e per conto dei proprietari degli immobili e, tra gli altri, degli " eredi di U T: Giannetti Gigliola, K T, M T ". È vero che i terreni di cui alla nota in questione erano diversi da quelli oggetto del decreto di esproprio qui impugnato, ma è indubbio che 40 giorni prima della notifica di tale decreto l'Amministrazione comunale aveva ricevuto una comunicazione da cui si evincevano sia la notizia della morte del sig. U T, sia l'indicazione dei suoi eredi, subentrati nella proprietà dei beni del de cuius . Anche ad ammettere che potessero residuare dubbi circa la successione nella comunione relativa ai terreni oggetto del presente giudizio, resta il fatto che il Comune di Signa ha notificato il decreto di esproprio ad un soggetto di cui conosceva l'avvenuto decesso;
e ciò, se non incideva sulla legittimità dell'atto, impediva comunque il decorso, nei confronti degli effettivi proprietari, del termine per impugnare, ove non sussistessero circostanze idonee a far presumere comunque l’intervenuta loro conoscenza dell'atto stesso.

A questo proposito la circostanza che la notifica del decreto di esproprio sia avvenuta nel luogo di residenza del sig. U T e della moglie convivente e sia stata ricevuta da quest'ultima non basta per integrare la presunzione di conoscenza del decreto anche da parte dei figli, tenuto conto che i predetti non erano conviventi con i genitori (come risulta dalla dichiarazione di successione ed è comunque incontestato);
in proposito il TAR Liguria, sez. I, nella sentenza 9 dicembre 2009 n. 3559 ha evidenziato " come la giurisprudenza abbia espresso il principio secondo il quale la piena conoscenza di un provvedimento amministrativo maturata in capo ad un soggetto possa estendersi anche ad altro soggetto solo in presenza di determinate condizioni. Tale affermazione è stata espressa in relazione all'ipotesi dei coniugi, per cui la piena conoscenza del provvedimento amministrativo maturata in capo ad un coniuge si presume maturata anche in capo all'altro. Tuttavia la giurisprudenza più avveduta ha posto una serie di condizioni affinché la piena conoscenza del provvedimento amministrativo possa estendersi anche all'altro coniuge. È stato così affermato che i coniugi devono essere conviventi e comproprietari e che devono essere presenti ulteriori elementi tali da potere consentire l'operare di una presunzione semplice (art. 2727 c.c ) che possa fare ritenere la piena conoscenza del provvedimento maturata anche in capo all'altro coniuge ". Nel caso in esame il legame familiare non è tra coniugi, bensì tra madre e figli non conviventi con la prima;
mancano dunque i presupposti per configurare una presunzione grave, precisa e concordante che consenta di far risalire la conoscenza del provvedimento impugnato da parte dei sigg. K e M T alla data del 28/4/2009 o ad altra successiva, tale comunque da escludere la tempestività della notificazione del ricorso.

3) Un'ulteriore eccezione formulata dalla difesa del Comune di Signa fa riferimento alle seguenti circostanze:

- i comproprietari dei terreni oggetto della presente controversia avevano in precedenza convenuto in giudizio la predetta Amministrazione per ottenere la giusta indennità di espropriazione e di occupazione;
in quella causa, definita dalla Corte d'appello di Firenze, sez. I civ., con la sentenza 27 novembre 2009 n. 1560, non è stata sollevata alcuna questione circa l'efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, che costituisce il presupposto logico necessario della pronuncia;
al contrario nella stessa sentenza e nella c.t.u. disposta in quel giudizio si dà atto che il decreto di esproprio non era ancora stato emesso non essendo ancora decorso il quinquennio;
su tale presupposto si è dunque formato il giudicato: ne consegue l'inammissibilità del ricorso in esame.

Anche questa eccezione va disattesa. La perdurante efficacia della dichiarazione di pubblica utilità non costituiva oggetto del contenzioso davanti al giudice civile, né presupposto logico imprescindibile per pronunciare sulla domanda relativa alla quantificazione dell'indennità di espropriazione;
nessuna preclusione derivante dal giudicato può dunque ritenersi sussistente sul punto.

4.1) Nelle sue difese il Comune di Signa sostiene poi che al momento dell'emissione del decreto di esproprio la dichiarazione di pubblica utilità era ancora efficace: di qui l'infondatezza dell'iter argomentativo su cui si regge il ricorso. In proposito occorre procedere ad una puntuale ricostruzione delle vicende che hanno contrassegnato il procedimento ablatorio di cui controverte.

Con deliberazione n. 201 del 20/9/1999 la G.C. di Signa ha approvato il progetto definitivo dei lavori relativi alla realizzazione della strada di collegamento tra la S.S. 325 e via del Crocifisso (lotto n. 2), con effetto dichiarativo della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza;
sono stati inoltre stabiliti i termini iniziali e finali inerenti i lavori stessi e la procedura espropriativa, la conclusione della quale era fissata entro 60 mesi decorrenti dalla data di adozione dell'atto deliberativo (dunque entro il 20/9/2004).

Con deliberazione n. 174 del 24/7/2000 la medesima Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo dell'opera in questione, modificando la precedente deliberazione n. 201/1999 nel senso di fissare dalla data del 24/7/2000 la decorrenza dei termini connessi alla procedura espropriativa (da concludere quindi entro il 24/7/2005).

Con deliberazione n. 5 del 12/1/2004 la G.C. di Signa ha approvato il nuovo progetto esecutivo dell'opera;
nelle premesse dell'atto deliberativo si richiama " la relazione del responsabile unico del procedimento, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale… " in cui tra l'altro si legge:

" Il termine di scadenza della dichiarazione pubblica utilità 5 anni è il 20.9.2004 e, visti gli slittamenti verificatisi nell'approvazione del presente progetto si propone di differire al 20.9.2006.

……

Si ritiene pertanto di:

3. dichiarare l'opera di pubblica utilità, con indifferibilità e urgenza dei lavori ".

Con deliberazione n. 42 del 7/3/2005 la predetta Giunta comunale ha approvato una perizia di variante con effetto dichiarativo di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dei relativi lavori, espressamente " confermando i relativi vigenti termini ".

In data 16/4/2009 è stato infine emanato il decreto di esproprio n. 45.

4.2) In relazione alla successione dei provvedimenti così ricostruita si può affermare:

- nel primo atto che dichiarava la pubblica utilità dell'opera da realizzare la scadenza dei termini di cui all’art. 13 della legge 2359/1865 (e dunque dell'efficacia della stessa dichiarazione di p.u.) era fissata al compimento di cinque anni dall'approvazione del progetto definitivo;

- con la deliberazione n. 174/2000 sono stati differiti i soli termini relativi all'espropriazione (da ultimare entro il 24/7/2005);

- la G.C. di Signa ha successivamente approvato la deliberazione n. 5/2004, di cui la relazione del RUP costituisce " parte integrante e sostanziale ": da ciò consegue che con l'approvazione del nuovo progetto esecutivo è stato altresì prorogato (seppur attraverso una non felice formulazione) il termine di scadenza della dichiarazione di pubblica utilità fino al 20/9/2006;

- prima della scadenza di cui sopra la predetta Giunta comunale ha approvato (con la deliberazione n. 42 del 7/3/2005) una perizia di variante dando atto che la stessa " equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dei relativi lavori, confermando i relativi vigenti termini ";
l'espressione " confermando i relativi vigenti termini " manifesta, ad avviso del Collegio, l'intendimento dell'Amministrazione di non modificare i termini già stabiliti per la procedura in questione e dunque, in particolare, quello prorogato (poco più di un anno prima) al 20/9/2006;
a tale conclusione si perviene, da un lato, rilevando che una diversa scelta sarebbe stata esplicitata attraverso una formulazione non meramente confermativa della situazione esistente;
dall'altro, tenendo conto che la dichiarazione di pubblica utilità è stata rinnovata perché la variante comportava modifiche anche all'originario piano particellare di esproprio: risulta peraltro testualmente riportato nella deliberazione che le proprietà coinvolte " hanno sottoscritto verbali di accettazione alla cessione volontaria delle aree interessate ";
e quest'ultima circostanza giustificava appieno il mantenimento dei termini precedentemente fissati;

- si deve dunque ritenere che il decreto di esproprio è stato emanato quando era ormai da tempo scaduto il termine previsto per il compimento del procedimento ablatorio.

4.3) In relazione a quanto sopra si deve concludere che il provvedimento impugnato è stato illegittimamente adottato, in mancanza del necessario presupposto;
l'azione impugnatoria proposta con il ricorso risulta dunque fondata e va accolta, con conseguente annullamento del decreto n. 45 del 16/4/2009.

5.1) Quali le conseguenze?

I ricorrenti chiedono, in primo luogo, la restituzione dei terreni illegittimamente espropriati, previa loro rimessione in pristino e richiamano, a sostegno delle loro pretese, precedenti giurisprudenziali anche di questo Tribunale. In effetti nella sentenza 31 maggio 2011 n. 950 (di cui vengono riportati ampi stralci) e, ancor prima, nella sentenza 11 gennaio 2011 n. 29 la Sezione ha affrontato le questioni relative alla sorte di terreni interessati da procedure espropriative non correttamente concluse, in cui all'occupazione in via d'urgenza sia seguita la trasformazione dei suoli e la realizzazione di un'opera pubblica;
in quelle pronunce (così come in altre successive) il TAR ha ripercorso la storia della "accessione invertita", istituto di origine giurisprudenziale che la Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto incompatibile con l’art. 1 del Protocollo addizionale, determinandone il venir meno;
ha accennato all'istituto della "acquisizione sanante" (introdotto dall’art. 43 del T.U. n. 327/2001, espunto dall'ordinamento per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 293/2010 e reintrodotto dall’art. 42 bis del medesimo T.U.), di cui peraltro non si fa questione nella presente controversia;
e ha affermato che la non corretta conclusione del procedimento espropriativo, non comportando un effetto traslativo della proprietà, determina la permanenza del diritto dominicale in capo al titolare del fondo, che dunque ben può chiederne ed ottenerne la restituzione, previo ripristino.

5.2) Alla pretesa dei ricorrenti il Comune oppone:

- che sia la domanda restitutoria, sia quella risarcitoria sono prescritte;

- che i terreni sono ormai irreversibilmente trasformati in strada appartenente al demanio comunale e ciò comporta l'impossibilità di accogliere la domanda restitutoria (in tal senso richiama TAR Lazio, sez. III, n. 554/2012).

Entrambe le eccezioni sono infondate in quanto:

- il diritto di proprietà dei ricorrenti non è mai venuto meno e quindi l’Amministrazione, occupando senza titolo i beni di cui si discute, pone in essere un illecito permanente (che potrà cessare solo nel momento in cui avverrà l’effetto traslativo a suo favore, con l’acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 o con un contratto di compravendita, se ed in quanto le relative attività saranno poste concretamente in essere);
non può dunque eccepirsi alcuna prescrizione del diritto alla restituzione fatto valere dai ricorrenti;
in ogni caso l'eccezione non può trovare accoglimento anche perché formulata in termini del tutto generici;

- non è ostativa alla restituzione l’asserita demanialità dei terreni trasformati a seguito della realizzazione dell’opera pubblica;
se così fosse si reintrodurrebbe per altra via l’istituto dell'accessione invertita ormai espunto dall'ordinamento.

Sotto altro profilo, ma sempre in tema di domanda restitutoria, è opportuno poi richiamare la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. I civile, 23 agosto 2012 n. 14609 che, trattando di una occupazione usurpativa (ma il principio è estensibile anche al caso qui in esame, riconducibile alla tipologia della cosiddetta occupazione acquisitiva), ha affermato il seguente principio di diritto: " in tema di occupazione usurpativa, nell'ipotesi di ricorso, da parte del proprietario del bene illecitamente occupato, alla tutela reale, mediante azione di restituzione, ancorchè accompagnata dalla richiesta di riduzione in pristino, non sono predicabili i limiti intrinseci alla disciplina risarcitoria, come l'eccessiva onerosità prevista dall'art. 2058 c.c., comma 2;
nè può farsi ricorso alla previsione dell'art. 2933 cod. civ., comma 2 ove non risulti che la distruzione della "res" indebitamente edificata sia di pregiudizio all'intera economia del Paese, ma abbia, al contrario, riflessi di natura individuale o locale
";
si vedano, in senso conforme, le affermazioni contenute nella sentenza dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 aprile 2005 n. 2, richiamata dalla Cassazione nella decisione citata.

5.3) Il Collegio ritiene peraltro doveroso soffermarsi su una diversa problematica, relativa alla circostanza che l'azione restitutoria è stata promossa solo da due dei comproprietari dei beni, mentre non risulta che gli altri abbiano agito in sede giurisdizionale contro il decreto di esproprio. Se ne potrebbe dedurre che il decreto in questione ha comunque prodotto i suoi effetti nei confronti dei comproprietari non ricorrenti, determinando il trasferimento in capo al Comune della proprietà dei terreni di cui si discute, per la parte corrispondente alle quote dei predetti. E ciò renderebbe estremamente difficoltoso, per non dire impossibile, procedere alla restituzione pro quota dei beni rivendicati dai ricorrenti.

La conclusione di cui sopra, però, si scontra con l'orientamento della Corte di cassazione, che nella sentenza della Sez. I Civile 22 marzo 1995 n. 3313, esaminando il caso di un provvedimento di espropriazione annullato in accoglimento di un ricorso straordinario, ha evidenziato come " il decreto del Capo dello Stato di annullamento del provvedimento di espropriazione di un fondo in comproprietà di più soggetti spieghi i suoi effetti rispetto a tutti i comproprietari, costituendo il provvedimento di espropriazione un atto unitario e indivisibile rispetto a tutti i soggetti titolari di diritti sul fondo di modo che l'annullamento del provvedimento stesso investe l'atto nella sua interezza onde riguarda tutti i soggetti che ne erano destinatari anche se rimasti estranei al procedimento di annullamento ". Alle medesime conclusioni erano già pervenute le Sezioni unite della Cassazione nella sentenza 24 aprile 1979 n. 2313 di cui si riporta la massima: " Con riguardo all'atto amministrativo, con pluralità di destinatari, che non possa essere concettualmente scisso in autonome e distinte disposizioni, ma risulti indivisibile, in quanto espressione di una unica volontà della P.A. diretta a provvedere nei confronti di più soggetti, considerati come componenti di un gruppo unitario, il giudicato di annullamento, per motivo attinente all'atto stesso nella sua interezza, produce effetto verso tutti gli interessati, abbiano partecipato o meno al giudizio. Pertanto, in ipotesi di decreto di espropriazione, che incida su una pluralità di posizioni soggettive confluenti sul medesimo bene espropriato, e, quindi, fra loro inscindibilmente collegate (nella specie, diritto di proprietà dell'ente concedente e diritto di godimento dell'assegnatario di terreno di riforma fondiaria), il passaggio in giudicato della pronuncia di annullamento del decreto medesimo, resa dal Consiglio di Stato per vizio attinente alla dichiarazione di pubblica utilità posta a base del provvedimento ablatorio è operante pure nei confronti del titolare di una di quelle posizioni, che non abbia assunto la qualità di parte nel relativo procedimento ".

Nel caso in esame il decreto di esproprio impugnato riguarda beni in comunione pro indiviso ;
alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale si tratta di un atto inscindibile, che costituisce espressione di una volontà unica della P.A. di provvedere unitariamente nei confronti di una pluralità di destinatari individuati non uti singuli , ma come componenti di un gruppo unitario ed indivisibile. Ne consegue che l'annullamento del provvedimento in questione produce effetti nei confronti di tutti i comproprietari (anche di quelli non ricorrenti) e che nessun effetto traslativo della proprietà, neppure parziale, può ritenersi prodotto a favore del Comune di Signa. Ciò consente di ordinare alla predetta Amministrazione di provvedere alla restituzione ai ricorrenti (previa rimessione in pristino) dei terreni illegittimamente espropriati, nella loro interezza, impregiudicate le determinazioni che le parti coinvolte riterranno di assumere circa la regolamentazione dei loro rapporti in relazione agli immobili di cui si tratta.

In sostanza, dunque, anche l'azione restitutoria merita accoglimento.

6.1) Quanto alla domanda risarcitoria si deve innanzitutto evidenziare che il giudicato formatosi sulla sentenza 27 novembre 2009 n. 1560 con cui la Corte d'appello di Firenze, sez. I civ., ha deciso la causa promossa, tra gli altri, dal dante causa degli odierni ricorrenti in ordine all'indennità di espropriazione e di occupazione non può valere nel presente giudizio;
non solo è diverso l’oggetto del contendere (qui si controverte del risarcimento del danno per l'illegittima occupazione), ma soprattutto la Corte d'appello si è pronunciata sulla base di un quadro normativo che è stato poi profondamente modificato per effetto della sentenza della Corte costituzionale 10 giugno 2011 n. 181. Si legge, in particolare, nella sentenza del giudice ordinario (pag. 14): " in assenza dei requisiti di edificabilità legale, l'indennità di esproprio non può che essere determinata secondo il valore agricolo medio del fondo, tenuto conto delle colture effettivamente praticate, secondo il disposto dell'art. 16 della legge n. 865/1971 rimasto immune da censure di costituzionalità ". Successivamente la citata sentenza della Corte costituzionale n. 181/2011 ha dichiarato " l’illegittimità costituzionale dell’art.

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