TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-04-10, n. 201300286

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2013-04-10, n. 201300286
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201300286
Data del deposito : 10 aprile 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00237/2007 REG.RIC.

N. 00286/2013 REG.PROV.COLL.

N. 00237/2007 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2007, proposto da:
IT RR EN, rappresentata e difesa dagli avv. Anna Lisa Collu, Tamara Boi, con domicilio eletto presso il primo avvocato in Cagliari, via Satta n. 5;



contro

Regione Autonoma della Sardegna, rappresentata e difesa dagli avv. Sonia Sau, Roberto Murroni, con domicilio eletto presso Ufficio Legale Regione Sarda in Cagliari, viale Trento, n. 69; Assessorato Regionale Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale, Servizio Ripartimentale Agricoltura Cagliari;



per l'annullamento

della nota prot. n. 19913 del 14.12.2006, con la quale il Direttore del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari ha respinto la richiesta di aiuto ai sensi dell’art. 1, comma 2, L.r. n. 15/2003 e della deliberazione G.R. n. 36/17, del 26.7.2005;

- della circolare esplicativa del 28.8.2005, prot. n. 14954, a firma del Direttore del Servizio Produzioni presso l’Assessorato all’Agricoltura e alle Politiche Agricole;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Autonoma della Sardegna;

viste le memorie difensive;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 febbraio 2013 il dott. Gianluca Rovelli e uditi l’avvocato Collu per la ricorrente e gli avvocati Sau e Murroni per la Regione autonoma della Sardegna;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Espone la ricorrente di aver presentato istanza ai sensi dell’art. 1, comma 2, della L.R. n. 15/2003 e della deliberazione della Giunta regionale n. 36/17 del 26.7.2005, volta ad ottenere il riconoscimento dell’indennizzo previsto per i serricoltori danneggiati dal virus giallo del pomodoro da mensa, in relazione all’annata agricola del 2003/2004 (1.11.2003 - 30.10.2004).

Alla domanda allegava le fatture, emesse dal AI EN LA, attestanti l’acquisto di piantine di pomodoro effettuato nell’annata 2003/2004.

Con nota prot. 19913 del 14.12.2006, il Responsabile del Servizio Ripartimentale dell’Agricoltura di Cagliari comunicava all’impresa ricorrente che tale istanza non poteva essere accolta, in quanto le fatture allegate “non sono accettabili perché emesse da ditte non accreditate per la produzione di materiale vivaistico orticolo”.

Con ricorso, notificato in data 22 febbraio 2007, La IT RR EN domandava l’annullamento della nota prot. 19913 del 14.12.2006 e della circolare esplicativa del 28.8.2005, prot. n. 14954, deducendo i seguenti motivi in diritto:

1) eccesso di potere per violazione, errata interpretazione ed applicazione dei principi di legge nazionali e comunitari, nonché illogicità ed ingiustizia manifesta; in particolare, ad avviso della ricorrente, il Servizio Ripartimentale avrebbe errato nel rigettare l’istanza di ammissione al contributo, stante l’equivalenza “sostanziale” tra la precedente normativa che prevedeva che i fornitori di materiale

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