TAR Palermo, sez. II, sentenza 2022-01-31, n. 202200315
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Pubblicato il 31/01/2022
N. 00315/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00746/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 746 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati D M A, M G e E P, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisco eletto presso lo studio dell’avv. F S in Palermo, via Nunzio Morello, n. 40;
contro
-OMISSIS-, -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentante
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;
nei confronti
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dagli avvocati Roberto Surdi e Francesco Surdi, con domicilio digitale come PEC da Registri di Giustizia e con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Francesco Surdi in Palermo, via Ammiraglio Gravina, n. 2/F;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
e con l'intervento di
ad opponendum
:
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sonia Cirella, Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Mazzarella in Palermo, via Caltanissetta 1;
per l’annullamento
a) del provvedimento della Commissione di gara, di cui al verbale della seduta pubblica n. -OMISSIS-, di esclusione dell'offerta del costituendo R.T.I. -OMISSIS-. dalla gara indetta con D.D.G. n.-OMISSIS-dalla -OMISSIS-per l'affidamento, mediante procedura aperta ex art. 3, comma 37, del D. Lgs. n. 163/2006, “del servizio di gestione per un periodo di anni 10, finalizzata alla produzione di acqua potabile dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari”;
b) del provvedimento della Commissione di gara, di cui al verbale della seduta pubblica n. -OMISSIS-, di aggiudicazione provvisoria dell’appalto in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la mandataria -OMISSIS-. e le mandanti -OMISSIS-.;
c) del disciplinare di gara nella parte in cui all'art. 3, punto 9, contrasta con l'art. III.2.1) del bando di gara, introducendo il requisito della riconducibilità del certificato CCIAA "alle attività oggetto del presente appalto";
d) del provvedimento, ignoto negli estremi e nell'esatto contenuto, di aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese tra la mandataria -OMISSIS-. e le mandanti -OMISSIS-.;
e) di tutti gli atti e i verbali delle operazioni di gara;
f) di ogni ulteriore atto precedente, susseguente o comunque connesso.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della -OMISSIS- e -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120, co. 10, cod. proc. amm.;
Relatore il dott. C C nell’udienza smaltimento del giorno 19 gennaio 2022, tenutasi tramite collegamento da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4- bis c.p.a. e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso regolarmente notificato il 21 febbraio 2014 e depositato il successivo 5 marzo, la -OMISSIS-. in proprio e nella qualità di mandataria del costituendo R.T.I. con la mandante -OMISSIS-. ha esposto:
- di essere stata tra i due raggruppamenti partecipanti alla gara indetta dall’amministrazione resistente per l’affidamento, mediante procedura aperta ex art. 3, comma 37, del d.lgs. n. 163/2006, “del servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzata alla produzione di acqua potabile dell’impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Lipari” per un valore complessivo dell’appalto pari ad euro 45.866.875,00;
- di essere stata esclusa dalla gara per la carenza del requisito costituito dall’iscrizione camerale della mandante -OMISSIS- nell’attività oggetto dell’appalto in questione;
- che l’appalto, pertanto, era stato aggiudicato provvisoriamente all’odierna parte contro-interessata.
Avverso il provvedimento di esclusione e di aggiudicazione provvisoria, la parte ricorrente ha interposto il presente gravame articolando i seguenti motivi:
1) Violazione dell’art. III.2.1) del Bando di gara;falsa applicazione dell’art. 3, punto 9) del disciplinare di gara nonché violazione dell’art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006;eccesso di potere per difetto di istruttoria ed omessa ed errata valutazione dei presupposti.
2) Violazione dell'art. III.2.1) del Bando di gara nonché violazione e falsa applicazione dell’art. 39, comma 1, e 233, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006;violazione del principio di massima partecipazione alla gara;eccesso di potere per carenza di istruttoria e manifesta illogicità.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 46 comma 1 bis , e 49 del d.lgs. n. 163/2006.
4) Violazione e falsa applicazione degli artt. 75 e 113 del D.Lgs. 163/2006;violazione dell'art. III.1.1) del bando di gara e dell'art.3 punto 4) del disciplinare di gara;eccesso di potere per difetto di istruttoria.
5) Violazione dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 in relazione agli artt. 24, 38, 41 e 44 del d.lgs. 159/2011;eccesso di potere per carenza di istruttoria e travisamento dei presupposti di diritto.
6) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara nonché violazione del principio di continuità delle operazioni di gara.
7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 5 del disciplinare di gara nonché violazione del principio di divieto di integrazione della Commissione di gara con soggetti ad essa estranei.
8) Violazione e falsa applicazione dell’art. 5 del disciplinare di gara (pag. 12) nonché violazione del principio di integrità dei plichi.
Si sono costituite in giudizio le amministrazioni intimate e la parte