TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-12, n. 202306341

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-04-12, n. 202306341
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306341
Data del deposito : 12 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 12/04/2023

N. 06341/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00401/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Tredicine Alfiero, rappresentato e difeso dall'avvocato O C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, come da procura in atti;

contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove, 21, come da procura in atti;
Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I n. rep. CA/2686/2019 – prot. CA/162419/2019 del 7/8/2019, comunicata in data 6/11/2019, conclusiva delle Conferenze di Servizi relative alla conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale” ai sensi dell'art. 52 D.A.C. n. 29/2018;

- delle note del Municipio Roma I prot. nn. CA/209264, CA/209269 e CA/209273 del 6 novembre 2019 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale”;

in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 12\3\2020:

della Deliberazione della Giunta del Municipio Roma I Centro n. 46 del 29 novembre 2019, prot. CA/230821 del 5/12/2019, pubblicata all'Albo Pretorio on line dal 10 al 24 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Ambiti territoriali n. 1 e n. 2 del Tavolo Tecnico per il Decoro – Tipologie di postazioni: Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare, Urtisti, Posteggi isolati, fissi, Posteggi c.d. anomali, Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti – individuazione delle aree per la rilocalizzazione definitiva”;

- della nota della Soprintendenza Capitolina in essa richiamata;

in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, o comunque in essi richiamati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 10/1/2022:

- della Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I n. rep. CA/2686/2019 – prot. CA/162419/2019 del 7/8/2019, comunicata in data 6/11/2019, conclusiva delle Conferenze di Servizi relative alla conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale” ai sensi dell'art. 52 D.A.C. n. 29/2018;

- delle note del Municipio Roma I prot. nn. CA/209264, CA/209269 e CA/209273 del 6 novembre 2019 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento delle istanze di conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale”;

in uno a tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.

- della Determinazione Dirigenziale n. 2170 emessa dal Dirigente (titolare dei poteri sostitutivi ex D.D. DG/65/2021) del Municipio Roma I in data 24/9/2021, comunicata in data 15/10/2021, avente ad oggetto “conversione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche c.d. “anomale” in posteggi isolati fissi, ai sensi dell'art. 52 D.A.C. 30/2017 e ss.mm. e ii – Atto di chiusura del procedimento”;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Roma Capitale e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 gennaio 2023 il consigliere A S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. – Con il ricorso introduttivo del presente giudizio il sig. A T ha impugnato la Determinazione Dirigenziale del Municipio Roma I n. rep. CA/2686/2019 – prot. CA/162419/2019 del 7/8/2019, comunicata in data 6/11/2019, conclusiva delle Conferenze di Servizi relative alla conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale” ai sensi dell’art. 52 D.A.C. n. 29/2018, nonché le note del Municipio Roma I prot. nn. CA/209264, CA/209269 e CA/209273 del 6 novembre 2019 con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento delle istanze di conversione delle autorizzazioni c.d. “anomale”.

2. – Egli espone di essere titolare di alcuni piccoli rami di azienda esercenti il commercio su aree pubbliche, muniti di autorizzazioni amministrative c.d. “anomale” rilasciate da Roma Capitale, in quanto originariamente non rispondenti alle previsioni legislative di cui alla L. 112/91 ed al successivo D.Lgs. 114/92, ossia di un’autorizzazione valida per esercitare in “Zona di Roma” (come da D.D. 852/2003);
di un’autorizzazione valida per esercitare in zona “Vicolo Doria” (come da D.D. 2029 e 2030 del 22/10/1997);
di un’autorizzazione valida per esercitare in Via della Croce (ai sensi di D.D. 235/2009).

3. – Il ricorso introduttivo è affidato a motivi rubricati come segue.

1) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (Delibera A.C. n. 29/2018, art. 52 – Legge Regione Lazio n. 22/2019 – D. Lgs. 42/2004, art. 52) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria.

2) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, erroneità, travisamento dei fatti, illogicità, contraddittorietà – VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (DM 28/10/2011 – Del. A.C. 233/2014).

3) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione, difetto dei presupposti, sviamento, contraddittorietà – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (D. Lgs. 59/2010 – art. 1, comma 686 L. 145/2018 – Delibera A.C. n. 96/2014).

4) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (Delibera A.C. n. 29/2018, art. 52 – Legge Regione Lazio n. 22/2019 – D. Lgs. 42/2004, art. 52) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento La violazione di legge e l’eccesso di potere viziano gli atti impugnati anche sotto altri.

5) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione, contraddittorietà, erroneità, travisamento dei fatti.

4. – Con un primo ricorso per motivi aggiunti, inoltre, il ricorrente ha impugnato i medesimi atti di cui sopra, oltre alla Deliberazione della Giunta del Municipio Roma I Centro n. 46 del 29 novembre 2019, prot. CA/230821 del 5/12/2019, pubblicata all’Albo Pretorio on line dal 10 al 24 dicembre 2019, avente ad oggetto: “Ambiti territoriali n. 1 e n. 2 del Tavolo Tecnico per il Decoro – Tipologie di postazioni: Automezzi adibiti alla vendita del settore alimentare, Urtisti, Posteggi isolati, fissi, Posteggi c.d. anomali, Pittori/Ritrattisti/Caricaturisti – individuazione delle aree per la rilocalizzazione definitiva”, svolgendo contro di essi le seguenti censure:

1) Illegittimità derivata.

2) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, violazione delle norme sul giusto procedimento – VIOLAZIONE DI LEGGE (Legge Regione Lazio n. 33/1999 – legge Regione Lazio n. 22/2019 – Legge 241/1990);

3) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, erroneità, travisamento dei fatti, difetto del presupposto illogicità, contraddittorietà – VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (DM 28/10/2011 – Del. A.C. 233/2014).

5. – Con una seconda serie di motivi aggiunti, inoltre, il ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale n. 2170 emessa dal Dirigente (titolare dei poteri sostitutivi ex D.D. DG/65/2021) del Municipio Roma I in data 24/9/2021, comunicata in data 15/10/2021, avente ad oggetto “conversione delle autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche c.d. “anomale” in posteggi isolati fissi, ai sensi dell’art. 52 D.A.C. 30/2017 e ss.mm. e ii – Atto di chiusura del procedimento”.

Contro detta determinazione il sig. Tredicine oppone i seguenti motivi.

1) ILLEGITTMITA’ DERIVATA.

2) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e motivazione, illogicità manifesta, contraddittorietà – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (art. 52 Delib. A.C. n. 29/2018 – art. 45 Legge Regione Lazio n. 22/2019), norme che non consentirebbero il rilascio di un titolo provvisorio, quale sarebbe quello assentito ai ricorrenti.

3) ECCESSO DI POTERE per difetto dei presupposti, travisamento di fatto, illogicità - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE (Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 e n. 145 del 30/12/2018;
art. 16 bis del D.L. 22/03/2021 n. 41, come convertito dalla L. 69/2021), nella parte in cui prevede la scadenza del nuovo titolo in conversione “quella risultante dall’applicazione delle prescrizioni di cui alla Legge di Bilancio n. 205 del 27/12/2017 e n. 145 del 30/12/2018, come prorogata dall’art. 16 bis del Decreto Legge 22/03/2021 n. 41, come convertito dalla L. 69/2021, tenuto conto della D.D. n. CA/509/2021”, ossia al novantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19, facendo così riferimento a normativa non pertinente.

4) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (Delibera A.C. n. 29/2018, art. 52 – Legge Regione Lazio n. 22/2019 – D. Lgs. 42/2004, art. 52) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria, non essendo stato indicato ai ricorrenti un sito alternativo tra quelli ritenuti idonei in sede istruttoria dal c.d. tavolo tecnico del decoro.

5) VIOLAZIONE DI LEGGE E/O REGOLAMENTO (Delibera A.C. n. 29/2018, art. 52 – Legge Regione Lazio n. 22/2019 – D. Lgs. 42/2004, art. 52) – ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, disparità di trattamento, contraddittorietà, in cui si assume che il provvedimento impugnato e gli atti prodromici, avendo ritenuto i siti originariamente richiesti in Via della Croce e Vicolo Doria non concedibili con mero riferimento alle valutazioni del Tavolo Tecnico del Decoro, sarebbe affetto da carenza istruttoria con riguardo alla possibilità di collocazione in area limitrofa.

6) ECCESSO DI POTERE per difetto di istruttoria – VIOLAZIONE DI LEGGE (art. 53 Legge Regione Lazio n. 22/2019), in quanto non sarebbe stato assicurato un effettivo intervento delle associazioni di categoria, come invece richiesto dall’art. 53 del nuovo Testo Unico regionale del commercio (L.R. n. 22/2019).

6. – Roma Capitale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti con memoria.

Il MIBAC si è costituito con atto di stile.

7. – I ricorrenti hanno depositato memoria conclusionale con cui hanno insistito per l’accoglimento dell’impugnazione.

8. – Alla pubblica udienza del 10 gennaio 2023 il ricorso è passato in decisione.

11. – Il ricorso introduttivo ed il primo ricorso per motivi aggiunti devono essere dichiarati improcedibili.

Come già affermato dalla Sezione (cfr. ad esempio sentenza n. 8105/2022), “Ed invero, con la sopra indicata Determinazione Dirigenziale n. 2170 prot. CA/156689 del 24.09.2021, versata in atti dalla ricorrente e adottata in esecuzione dei poteri sostitutivi attivati con Deliberazione della Giunta Capitolina n. 65/2021 per la conclusione del procedimento di conversione delle autorizzazioni anomale, il Direttore del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, insediato presso il Municipio I quale titolare dei poteri sostitutivi, ha provveduto a “convertire” in posteggi fissi un elenco di n. 38 autorizzazioni anomale, indicandone i rispettivi siti;
in detto elenco figurano (ai numeri 20 e 21) le autorizzazioni intestate alla ricorrente, oggetto dell’odierno gravame, che sono state confermate (per quanto provvisoriamente, nell’attesa di verifiche da parte della Polizia Locale) esattamente nei siti indicati dalla medesima e da cui – per contro – erano state ritenute da delocalizzare con i provvedimenti impugnati. A seguito di tale provvedimento, pertanto, alcuna utilità la ricorrente potrebbe oramai conseguire dall’annullamento degli atti qui impugnati, stante l’intervenuta adozione da parte dell’Amministrazione Capitolina di un successivo provvedimento dispositivo sul punto della collocazione dei posteggi in questione, che, peraltro, soddisfa l’interesse azionato, in quanto attribuisce (perlomeno allo stato, fino ad un eventuale nuovo e diverso provvedimento) il bene della vita anelato (vale a dire, la possibilità di esercizio del commercio nella specifica postazione richiesta)” (nello stesso senso anche le sentenze n. 12497/2022 e n. 4968/2022).

12.- L’interesse processuale del ricorrente, quindi, si concentra sulla Determinazione Dirigenziale n. 2170 prot. CA/156689 del 24.09.2021, la quale ha –come appena detto- inciso immediatamente sulla posizione dell’interessato, avendo espressamente rilasciato (a differenza di quanto affermato nelle difese di Roma Capitale) un titolo concessorio, sebbene qualificato come temporaneo.

13. – Passando quindi all’esame dei secondi motivi aggiunti, va respinto il primo di essi, non potendo essere ravvisata illegittimità derivata da provvedimenti contro cui sono stati svolti motivi di impugnazione oramai improcedibili.

14. – Il secondo motivo aggiunto della seconda serie, che propone la questione dell’impossibilità di rilasciare titoli temporanei, non può essere accolto.

Come affermato dalla Sezione (sentenza n. 11364/2022) le censure che richiamano il termine di scadenza delle concessioni previsti dalla c.d. Direttiva Bolkenstein al 31 dicembre 2018 devono ritenersi improcedibili.

Come noto, infatti (si vedano le sentenze della Sezione n. 801\2022 e n. 1411\2022), con l’art. 181 comma 4 bis d.l. n. 34/2020, convertito dalla l. n. 77/2020, era stato stabilito che “le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2013, nel rispetto del comma 4-bis dell' articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida adottate dal Ministero dello sviluppo economico e con modalità stabilite dalle regioni entro il 30 settembre 2020, con assegnazione al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca direttamente sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri camerali quale ditta attiva ove non sussistano gravi e comprovate cause di impedimento temporaneo all'esercizio dell’attività”.

Successivamente, in relazione a tale norma, l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze n. 17 e n. 18 del 2021, ha affermato, tra l’altro, il principio di diritto secondo il quale il dovere di non applicazione delle disposizioni di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto illegittime per contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE;
e che il dovere di disapplicazione si estende, oltre agli organi giudiziari, a tutte le articolazioni dello Stato membro, compresi gli enti territoriali, gli enti pubblici in generale ed i soggetti ad essi equiparati, anche in caso di direttiva “self executing”.

Opinare diversamente, infatti, “significherebbe autorizzare la P.A. all’adozione di atti amministrativi illegittimi per violazione del diritto dell’Unione, destinati ad essere annullati in sede giurisdizionale, con grave compromissione del principio di legalità, oltre che di elementari esigenze di certezza del diritto”.

La Sezione, nelle sentenze su richiamate, ha poi evidenziato come sia indiscutibile che i posteggi per l’esercizio del commercio, nel comune di Roma Capitale, siano un bene limitato, considerato anche il ristretto carattere territoriale del Comune concedente, l’attuale assenza di concorrenzialità del settore e l’elevata attrattività che rivestono per gli operatori tali attività, specie nel contesto caratterizzato da profili di unicità e assoluta particolarità quale è quello di Roma.

Lo stesso Consiglio di Stato nella sentenza n. 18/21, ai fini della scarsità delle risorse a cui è correlata l’applicazione della direttiva 2006/123/CE, ha valorizzato i profili del limitato contesto territoriale di riferimento, dell’assenza di ulteriori concessioni assentibili e della potenziale diffusività della domanda evidenziando, in relazione a tale ultimo profilo, che “il concetto di scarsità va, invero, interpretato in termini relativi e non assoluti, tenendo conto non solo della “quantità” del bene disponibile, ma anche dei suoi aspetti qualitativi e, di conseguenza, della domanda che è in grado di generare da parte di altri potenziali concorrenti, oltre che dei fruitori finali del servizio che tramite esso viene immesso sul mercato”.

E, considerato che la direttiva 2006/123/CE “Bolkestein” è “self executing” e che comunque, il settore del commercio in aree pubbliche rientra nell’ambito di applicazione della stessa, si impone l’indizione di gare pubbliche a tutela della concorrenza per il mercato, materia “trasversale” che è suscettibile di trovare applicazione in vari settori dell’ordinamento nazionale, tra cui deve senz’altro farsi rientrare quello delle concessioni di parcheggi a rotazione per l’esercizio del commercio su aree pubbliche per altro caratterizzati anch’essi, come già detto, dalla scarsità delle concessioni assentibili, come confermato dall’Adunanza Plenaria n. 18 del 2021 allorchè precisa che “la sottoposizione ai principi della concorrenza e dell’evidenza pubblica trova il suo presupposto sufficiente nella circostanza che con la concessione del bene pubblico si fornisca un’occasione di guadagno a soggetti operanti sul mercato, tale da imporre una procedura competitiva ispirata ai suddetti principi di trasparenza e non discriminazione”.

Peraltro, l’inattualità dell’interesse a coltivare la censura in esame dipende anche dal fatto che, come affermato dalla stessa Plenaria (consapevole del notevole impatto (anche sociale ed economico) che tale immediata non applicazione può comportare, specie in un contesto caratterizzato da un regime di proroga che è frutto di interventi normativi stratificatisi nel corso degli anni) ha inteso modulare nel tempo l’efficacia della pronuncia, mediante la previsione di una disciplina transitoria, in cui le concessioni demaniali per finalità turistico-ricreative già in essere continuano ad essere efficaci sino al 31 dicembre 2023, al fine di assicurare alle amministrazioni un ragionevole lasso di tempo per intraprendere sin d’ora le operazioni funzionali all’indizione di procedure di gara e altresì consentire a Governo e Parlamento di approvare una normativa che possa finalmente riordinare la materia e disciplinare in conformità con l’ordinamento comunitario il sistema di rilascio delle concessioni.

15. – Parimenti improcedibile, per quanto detto, deve ritenersi il motivo che critica l’individuazione del termine di scadenza delle nuove collocazioni al novantesimo giorno successivo alla fine dell’emergenza sanitaria da Covid 19, in quanto fa riferimento all’art. 26 bis del D.L. n. 41\2021.

Peraltro, il motivo è infondato, in quanto la richiamata norma recita: “Al fine di garantire la continuità delle attività e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, alle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista.”

La norma, pur emessa nell’ambito della legislazione emergenziale legata alla pandemia iniziata nel 2020, detta comunque un termine di scadenza legato alla sorte delle concessioni di posteggio sulle aree pubbliche sull’intero territorio nazionale, e dunque il riferimento ad essa operato dall’atto impugnato non risulta incongruo rispetto alla materia trattata e alle finalità perseguite.

16. - Quanto ai motivi che affermano la violazione dell’interesse degli esercenti ad ottenere la ricollocazione in una postazione di loro gradimento o da loro indicata, la Sezione deve ribadire quanto affermato con la sentenza n. 8177\2019.

I titoli che qui vengono in considerazione sono qualificati, nell’ambito della stessa regolamentazione comunale, come “anomali” proprio in quanto “non rientranti strettamente nelle tipologie disciplinate dapprima dalla Legge 112/1991 e poi dal D. Lgs 114/1998 (e dalla Legge Regionale del Lazio n. 33/1999), cioè a posto fisso o itinerante. Sulla base delle tipologie di autorizzazioni per l’esercizio del commercio "ambulante" (come era denominato dalle previgenti normative tale forma di commercio) rilasciate negli anni dal Comune di Roma e dalle sue diramazioni territoriali (Circoscrizioni prima e Municipi poi), la stessa Amministrazione ha individuato una serie di categorie di licenze da annoverarsi fra quelle da definirsi per l’appunto "anomale" e cioè:

a. operatore con posto assegnato, ma non precisamente individuato;

b. operatore con più posti assegnati;

c. operatore con posto in vari mercati;

d. operatore ex delegazione e Circoscrizione;

e. operatore con zona di esercizio "Roma";

f. operatore circolare esterna o con altra specifica zona cittadina;

g. operatore autorizzato con vendita a braccio o carrettino o con cesto a terra, con posto assegnato ma non esattamente individuato;

h. operatore autorizzato con vendita a braccio o carrettino o con cesto a terra, con più posti assegnati.

Siffatta classificazione era già contenuta in atti risalenti dell’Amministrazione, poi ripresa dalla regolamentazione del commercio su area pubblica di cui alla delibera C.C. n. 7/1996, e richiamata in vari atti successivi (si veda, ad esempio, la nota del Dipartimento VIII del Comune di Roma – Politiche del Commercio e dell’Artigianato, prot. QH/10661 del 24 aprile 2002)”.

Tanto precisato sui titoli in questione, nella materia in questione la posizione degli operatori non può ritenersi cristallizzata e non soggetta a variazioni.

Si deve infatti ricordare che i titoli che qui vengono in considerazione sono qualificati, nell’ambito della stessa regolamentazione comunale, come “anomali” proprio in quanto “non rientranti strettamente nelle tipologie disciplinate dapprima dalla Legge 112/1991 e poi dal D. Lgs 114/1998 (e dalla Legge Regionale del Lazio n. 33/1999), cioè a posto fisso o itinerante.

16. –L’ultimo motivo non può trovare accoglimento.

Esso invoca la violazione dei principi di partecipazione procedimentale in un procedimento scaturito da istanza degli interessati (che hanno potuto rappresentare anche le proprie preferenze in punto di nuova collocazione, come ammesso in ricorso), e che deriva dall’applicazione di regolamentazione comunale la cui adozione è stata preceduta da ampia partecipazione delle associazioni di categoria.

In particolare, il ricorrente afferma di aver proposto le seguenti istanze di conversione:

a) per la licenza con ubicazione in “zona di Roma” in primo luogo, quale posteggio per l’esercizio dell’attività, quello sito in Via Frattina, alt. civ. 152 (domanda prot. CA/77224);
b) per la licenza con zona di attività in Vicolo Doria, la conferma di tale area (domanda prot. CA/77228);
c) per la licenza con zona di attività in Via della Croce, la conferma di tale area (domanda prot. 77230).

17. – In conclusione il ricorso introduttivo è improcedibile, mentre i motivi aggiunti sono in parte improcedibili e in parte infondati nei limiti di cui in motivazione.

La novità della questione (in relazione all’atto gravato con motivi aggiunti) induce alla compensazione delle spese.

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