TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-02-20, n. 202000244

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2020-02-20, n. 202000244
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202000244
Data del deposito : 20 febbraio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/02/2020

N. 00244/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01672/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1672 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Bunder Company S.p.A., Jcoplastic S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati V A P, A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Multiservizi e Igiene Urbana (Amiu), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati A M, G T, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luciano Ancora in Lecce, via Imbriani, 30;

nei confronti

Eurosintex S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Clarizia, Maria Caterina Giuffrè, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Andrea Angelelli in Lecce, piazza Mazzini n. 56;
Smp S.r.l, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Nicolò Mastropasqua, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

dell’avviso di appalto aggiudicato, prot. n. 12961 del 12.11.2019;

della determinazione del 7.11.2019, comunicata a mezzo pec in data 12.11.2019, recante aggiudicazione in favore della Eurosintex s.r.l, della procedura di affidamento dell’accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiale di consumo per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Comune di Taranto- CIG 8015193A7F - importo € 4.410.323,00;

della proposta di aggiudicazione predisposta dal RUP, prot. n. 12785/2019;

di tutti i verbali di gara della suddetta procedura ad evidenza pubblica, e in particolare dei verbali di seduta del 9.10.2019, 11.10.2019 14.10.2019 e 16.10.2019;

di atti relativi al sub-procedimento di verifica del possesso dei requisiti;

di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto;

dell’art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del Capitolato di gara relativo al criterio di valutazione “Peso totale ammesso” riguardo la fornitura di contenitori da 120 lt, 240 lt, 360 lt, e 1100 lt e relativo al criterio di valutazione “Coppia di catarifrangenti applicati nelle apposite sedi con rifrangenza Classe 1 certificati” per mastelli;

nonché per la condanna

dell’Azienda Multiservizi e Igiene Urbana s.p.a.- Taranto a risarcire il costituendo RTI Bunder Company SpA - Jcoplastic SpA per il danno ingiusto cagionato dall’illegittimo svolgimento della gara e dall’esito dell’aggiudicazione stessa, anzitutto in forma specifica con il subentro, ex art. 122 c.p.a., nel contratto qualora stipulato, ovvero – se non possibile – per equivalente economico;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il giorno 8 gennaio 2020, per l'annullamento

delle lettere d’ordine di fornitura n.1, prot. 13255 e n. 2, prot. 13336, prodotte in giudizio dalla stazione appaltante nel pomeriggio del giorno 7 gennaio 2020;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Eurosintex s.r.l. in data 8.1.2020,

per l'accoglimento del ricorso incidentale e rigetto del ricorso principale, con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.2.2020, per l’articolazione di ulteriori censure sulla scorta della documentazione prodotta dalla controinteressata, “ asseritamente preordinata a comprovare le caratteristiche dei materiali indicate in sede di offerta tecnica, nonché il peso dichiarato in gara di cui al documento n. 24 denominato <<Test contenitori 2016-2017>>
ovvero il rapporto di prova/

TEST REPORT EN

840-1:2012 rilasciato dal TUV in data 29.01.2020
”.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Eurosintex S.r.l, Azienda Multiservizi e Igiene Urbana (Amiu), Smp S.r.l.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2020 il dott. R M P e uditi per le parti i difensori avv. V. A. Pappalepore, anche in sostituzione dell'avv. A. Ciocia, per i ricorrenti, avv. L. Ancora, in sostituzione degli avv.ti A. Marcantonio e G. Terracciano, per l’Amiu. e avv.ti N. Mastropasqua e A. Angelelli, quest'ultimo in sostituzione dell'avv. M. C. Giuffrè, per la controinteressata Eurosintex s.r.l;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La parte ricorrente, terza in graduatoria, impugna la determina n. 12786 del 7.11.2019 dell’AMIU TA, di aggiudicazione definitiva alla società Eurosintex s.r.l. della gara relativa alla “ procedura aperta per la conclusione di un accordo quadro avente ad oggetto la fornitura di attrezzature e materiali di consumo per l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata nel Comune di Taranto CIG 8015193A7F ”.

A sostegno del ricorso, la parte ricorrente ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo procedimentale. Violazione ed erronea applicazione della norma UNI EN 12899-3:2007. Eccesso di potere;
2) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo procedimentale. Eccesso di potere;
3) Violazione ed erronea applicazione degli artt. 32 e 80, D. Lgs. n.50/2016. Eccesso di potere;
4) Violazione dell'art. 80, co. 5, lett. f bis), D. Lgs. n.50/2016 D. lgs. n. 50/2016. Violazione dell’art. all’art. 213 comma 10, D. lgs. n. 50/2016. Violazione dei doveri di lealtà, correttezza e buona fede dell’operatore economico. Eccesso di potere;
5) Violazione e erronea applicazione, sotto altro profilo, dell’art. 17 del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo procedimentale. Violazione dei principi generali che informano le procedure di evidenza pubblica con riguardo, in particolare, alla impossibilità per la Commissione di gara di modificare l’offerta economica. Eccesso di potere;
6) Violazione ed erronea applicazione dell’art. 19.1 “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del disciplinare di gara. Violazione del principio dell’autovincolo procedimentale. Eccesso di potere.

Con successivo ricorso per motivi aggiunti dell’8.1.2020 la parte ricorrente ha censurato il provvedimento con il quale è stata disposta l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura.

A tal fine, essa ha eccepito l’insussistenza dei presupposti per l’esecuzione in via d’urgenza della fornitura, reiterando altresì le censure già proposte nel ricorso originario.

Con ricorso per motivi aggiunti del 3.2.2020 la parte ricorrente ha articolato ulteriori censure, sulla scorta della documentazione prodotta dalla controinteressata, “ asseritamente preordinata a comprovare le caratteristiche dei materiali indicate in sede di offerta tecnica, nonché il peso dichiarato in gara di cui al documento n. 24 denominato <<Test contenitori 2016-2017>>
ovvero il rapporto di prova/

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi