TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-06, n. 202300285

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2023-05-06, n. 202300285
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202300285
Data del deposito : 6 maggio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/05/2023

N. 00285/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00511/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2018, proposto da
C G e B M, rappresentati e difesi dall'avvocato S F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Civitanova Marche, via del Torrione, n. 84 A;

nei confronti

F M G R, F R e Condominio V Flora, rappresentati e difesi dall'avvocato M O, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M D in Ancona, via Matteotti, n. 99;

per l'annullamento

- del Permesso di Costruire n. 52/PC del 25 giugno 2018, con cui il Dirigente del Settore VI del Comune di Civitanova Marche ha volturato e cointestato, al Condomino V Flora, il Permesso di costruire n. 61 del 22 giugno 2017 (Pratica XCASA-73-2016) rilasciato ai sig.ri Farano Maria Grazia e F R, relativo alla ristrutturazione di porzione di fabbricato di civile abitazione (piani: primo, secondo e terzo) e ampliamento, ai sensi dell'art. 1 della L.R. 22/2009 s.m.i. oltre alla ristrutturazione di accessorio esterno, con aumento dell'altezza interna e demolizione di manufatto esistente, immobile catastalmente distinto alla Sez. 1, Fg. 18, p.lla 419;

- di ogni altro atto che sia, o possa considerarsi, presupposto, o conseguenza, dell'atto sopra impugnato e che con il medesimo sia comunque in rapporto di correlazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche, di Maria Grazia Rosaria Farano, di Ruggiero Farano e del Condominio V Flora;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023 la dott.ssa S D M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti sono proprietari, a far data dal 2016, di una porzione del fabbricato denominato Condominio V Flora, sito nel Comune di Civitanova Marche. Proprietari delle ulteriori unità immobiliari del condominio sono i signori Maria Grazia Rosaria Farano e Ruggiero Farano, odierni controinteressati, i quali sono titolari del permesso di costruire n. 61 del 22 giugno 2017, rilasciatogli per la ristrutturazione di porzione di fabbricato di civile abitazione (piani: primo, secondo e terzo) e per ampliamento, ai sensi dell’art. 1 della L. R. n. 22/2009, oltre che per la ristrutturazione di un accessorio esterno, con aumento di altezza interna e demolizione di un manufatto esistente.

Detto titolo edilizio è stato successivamente volturato e cointestato, con il rilascio del permesso di costruire n. 52 del 25 giugno 2018, anche in favore del Condominio V Flora dal Comune di Civitanova Marche, a seguito di specifica istanza di parte.

Avverso tale ultimo provvedimento sono insorti i ricorrenti, lamentandone l’illegittimità per i seguenti motivi:

- violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge regionale n. 22/2009 e 10 del DPR n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto del presupposto e per sviamento dalla causa tipica. Assumono che il permesso di costruire n. 61/2017 rilasciato ai signori Farano sarebbe illegittimo in quanto prevede interventi che andrebbero ad incidere su parti comuni del fabbricato, di cui gli stessi non hanno la proprietà esclusiva, appartenendo essa a tutti i condomini, senza che sia stato previamente acquisito l’assenso degli altri proprietari. Conseguentemente, del pari illegittimo, in via derivata, sarebbe anche il permesso di costruire n. 52/2018. Rispetto a quest’ultimo, inoltre, difetterebbe il presupposto per la voltura del titolo edilizio, non essendosi verificata alcuna successione nel diritto di proprietà (non essendo il Condominio successore dei signori Farano). Detto permesso di costruire, quindi, sarebbe stato illegittimamente finalizzato a sanare un vizio ab origine del precedente permesso n. 61/2017;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 4 della legge regionale n. 22/2009, 11 del DPR n. 380/2001 e 32 del regolamento edilizio comunale, nonché violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, dal momento che, in base alla disciplina invocata, non sarebbe possibile cointestare un titolo edilizio a soggetti terzi diversi dagli originari intestatari in difetto del trasferimento della proprietà del bene o di altra vicenda traslativa, stante il fatto che l’autorizzazione amministrativa è personale e che l’Amministrazione deve preliminarmente verificare la possibilità di trasferimento del titolo;

- violazione e falsa applicazione degli artt. 10 del DPR n. 380/2001 e 1120 c.c., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e del presupposto, dal momento che, ferme restando le considerazioni contenute nei precedenti motivi e il fatto che l’unico soggetto legittimato ad essere autorizzato a innovare le parti comuni dell’edificio è il condominio, non risulterebbero neppure approvate dall’assemblea condominiale le innovazioni dei beni comuni, assentite dal Comune di Civitanova Marche con il rilascio, in favore di alcuni soltanto dei condomini, del permesso di costruire n. 61 del 22 giugno 2017.

Si sono costituiti in giudizio, per resistere, il Comune di Civitanova Marche, il Condominio V Flora e i signori Maria Grazia Rosaria e Ruggiero Farano.

Le parti resistenti eccepiscono, in via preliminare, diversi profili di inammissibilità, irricevibilità e improcedibilità del gravame.

Nel merito, ne deducono l’infondatezza e ne chiedono il rigetto.

Alla pubblica udienza dell’8 febbraio 2023, la causa è stata trattenuta in decisione.

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