TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2019-09-24, n. 201900112

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 2019-09-24, n. 201900112
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201900112
Data del deposito : 24 settembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/09/2019

N. 00735/2019 REG.RIC.

N. 00112/2019 REG.PROV.CAU.

N. 00735/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 735 del 2019, proposto dal sig. F T, rappresentato e difeso dagli avvocati M B V, M F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. M B V in Perugia, via Cesarei, 4;


contro

Comune di Città della Pieve, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Regione Umbria non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

1) dell'ordinanza n. 16 del 17 maggio 2019, notificata in data 27 maggio 2019, con la quale il Comune di Città della Pieve, Settore Area Tecnica, ordinava la demolizione delle opere ivi descritte;

2) della variante generale al PRG del Comune di Città della Pieve approvata con DPGR n. 274 del 22 maggio 1998 nella parte in cui l'area di proprietà ricorrente veniva destinata a zona agricola boschiva E3 (e dell'art. 33 delle relative NTA) nonché della variante alla parte strutturale del PRG del Comune di Città della Pieve approvata con delibera Consiliare n. 5 del 28 gennaio 2016 nella parte in cui la detta area è stata classificata come “zona agricola coperta da bosco EB” (e dell'art. 27 delle relative norme tecniche di attuazione);

3) di ogni altro atto presupposto, inerente e/o conseguenziale e segnatamente dell'ordinanza n. 9 del 16 aprile 2019 con la quale veniva disposta la sospensione dei lavori e della relazione di servizio prot. 2992 del 20 febbraio 2019 dell'Area Polizia – Vigilanza del Comune di Città della Pieve della quale si riferisce nel provvedimento di cui a punto 1) che precede ma della quale non si conoscono i contenuti per non essere stata partecipata ai ricorrenti.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Città della Pieve;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55, 64 e ss. cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2019 la dott.ssa D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato che:

- la gravata ordinanza di demolizione considera le opere contestate “nel loro complesso” come realizzate in assenza di permesso di costruire, senza una specifica valutazione del regime autorizzatorio di ciascun manufatto;

- il difensore di parte ricorrente ha dichiarato, in sede di camera di consiglio, che rispetto a taluni dei manufatti contestati è stata presentata istanza di titolo abilitativo in sanatoria;
tali atti, tuttavia, non sono stati depositati;

Ritenuto necessario, ai fini del decidere in merito all’istanza cautelare, acquisire agli atti le citate istanze di sanatoria, ordinandone alla parte ricorrente il deposito presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale dell’Umbria entro 20 (venti) giorni dalla previa notifica o comunicazione in via amministrativa delle presente ordinanza;

Ritenuto, pertanto, ad un sommario esame proprio della presente fase ed impregiudicata ogni ulteriore valutazione anche in rito, di poter apprezzare favorevolmente le esigenze cautelari del ricorrente, accogliendo la suindicata domanda cautelare nelle more dell’istruttoria;

Sulle spese si provvederà al definitivo.

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