TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-24, n. 202303243

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2023-02-24, n. 202303243
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303243
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 03243/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00420/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 420 del 2018, proposto da N S, rappresentato e difeso dagli avvocati A M, G P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G P in Roma, via Areda n. 27;



contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

A P, M D I, C V, non costituiti in giudizio;



per l'annullamento

previa richiesta di sospensione

- della comunicazione notificata in data 27 luglio 2017 con la quale è stato reso noto al ricorrente che “La competente Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati dell'Aeronautica Militare, con riguardo alla prima valutazione dell’aliquota riferita al 31 dicembre 2014, ha giudicato la S.V. idonea, ai sensi dell’articolo 1059 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, attribuendoLe, con verbale n° 5.4/2016 datato 21 aprile 2016, il punteggio di merito di 21,74/30. Per effetto del punteggio conseguito, Ella si è collocata al 255° posto della graduatoria di merito” (cfr. all. 1);

-2. della comunicazione notificata in data 17 luglio 2017 con la quale è stato reso noto al ricorrente che “La competente Commissione Permanente Avanzamento Sottufficiali e Graduati dell'Aeronautica Militare, con riguardo alla valutazione per l'avanzamento al grado di Sergente Maggiore Capo relativo ai Sergenti Maggiori inclusi nell’aliquota riferita al 31 dicembre 2015 2° valutazione, ha giudicato la S.V. idonea, ai sensi dell’articolo 1059 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, attribuendoLe, con verbale n° 8.6/2017 datato 19 aprile 2017, il punteggio di merito di 25,09/30. Per effetto del punteggio conseguito, Ella si è collocata al 165° posto della graduatoria di merito” (cfr. all. 2);

-3. dei verbali citati in dette comunicazioni ovvero: n° 5.4/2016 datato 21 aprile 2016, con attribuzione del punteggio di merito di 21,74/30 e n° 8.6/2017 datato 19 aprile 2017, con attribuzione del punteggio di merito di 25,09/30 (cfr. all. 3);

-4. delle rispettive graduatorie di merito (M_D GMIL REG2016 0287644 02-05-2016 e M_D GMIL REG2017 0391706 04-07-2017; cfr. all. 4 e 5) stilate all’esito dei verbali suddetti, per cui il ricorrente è risultato collocato al 255° ed al 165° posto;

-5. del Decreto Dirigenziale del 21.07.2017 n. 0430517 e correlativi elenchi dei sergenti maggiori promossi al grado superiore, nell’ordine di ruolo (cfr. all. 6 e 7);

-6. nonché di ogni altro provvedimento presupposto, inerente, connesso, o comunque preparatorio o conseguenziale a quanto qui impugnato (non conosciuto né notificato a parte ricorrente) per effetto del quale il ricorrente medesimo non è stato promosso –né in 1° né in 2° valutazione - al superiore grado di “Sergente Maggiore Capo”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore

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