TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-06-01, n. 202100863

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. II, sentenza 2021-06-01, n. 202100863
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202100863
Data del deposito : 1 giugno 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 01/06/2021

N. 00863/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00118/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 118 del 2021, proposto da
-OMISSIS-in propria difesa, ex artt. 23 e 116 c.p.a.;

contro

Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato -OMISSIS- Micolani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di:
-OMISSIS- non costituita in giudizio;
-OMISSIS- non costituito in giudizio;

per l'accertamento

del diritto del ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione amministrativa, richiesta con istanza del 16/11/2020, in possesso dell'ASL di Lecce, relativa: a) all'acquisizione delle scelte dei pazienti registrate a favore della Dr.ssa -OMISSIS-quale medico di medicina generale convenzionato nel Comune di -OMISSIS-, dalla data di instaurazione del rapporto convenzionale di medicina generale, completa dei documenti allegati ad ogni scelta che è stata registrata;
b) del provvedimento dell'ASL di Lecce con il quale è stata dichiarata la cessazione del rapporto convenzionale di medicina generale nel Comune di -OMISSIS-, per raggiunti limiti di età, del Dr. -OMISSIS-con la documentazione allegata, comprensiva delle opposizioni dal medesimo proposte avverso tale atto e delle determinazioni conseguentemente adottate dall'Ente;

per la conseguente condanna dell'ASL di Lecce a consentire al ricorrente la visione e l'estrazione di copia integrale dei documenti di cui innanzi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’ASL di Lecce;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Andrea Vitucci nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2021, svoltasi in videoconferenza secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 1, D.L. 30 aprile 2020, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2020, n. 70, per come richiamato dall’art. 25, comma 1, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, e s.m.i., e uditi il ricorrente e il difensore dell’ASL di Lecce, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO e DIRITTO

1) Il ricorrente espone:

- a) di essere medico di medicina generale convenzionato con l’ASL di Lecce e di svolgere la sua attività, insieme ad altri medici associati per la medicina di gruppo, nello studio sito in -OMISSIS- (LE) alla Via -OMISSIS-, in virtù di contratto di locazione stipulato con il proprietario dell’immobile;

- b) che, tra i medici del gruppo, era compreso anche il dott. -OMISSIS- fino al 15 ottobre 2020, data di cessazione della sua attività di medico di medicina generale per raggiunti limiti di età;

- c) che, da qualche tempo e nell’imminenza del pensionamento del suddetto dott. -OMISSIS-, all’interno del suddetto studio medico, è venuta ad esercitare la professione di medico di medicina generale la dott.ssa -OMISSIS-sebbene del tutto estranea al contratto di locazione dell’intero immobile stipulato dal ricorrente e dagli altri professionisti associati e, a quanto risulta, priva di qualsivoglia contratto e titolo che le consentisse di avere la disponibilità giuridica dell’immobile in cui esercita l’attività di medico di famiglia;

- d) che, successivamente alla pubblicazione di una riferita sentenza del Giudice del Lavoro in data 30 settembre 2020 (con cui sarebbe stato respinto il ricorso del dott. -OMISSIS- avverso la cessazione dall’incarico per sopraggiunti limiti di età) e per tutto il mese di ottobre 2020, vi è stato un passaggio di scelte di pazienti, oltre mille, dal dott. -OMISSIS- alla dott.ssa -OMISSIS-, sebbene fossero presenti altri tre medici della medicina di gruppo, tra i quali il ricorrente, che potevano acquisire le suddette scelte di pazienti già in carico al dott. -OMISSIS-;

- e) che tale transito sarebbe stato favorito dalla presenza della dott.ssa -OMISSIS- in ambulatorio e dalla cessazione dal servizio del dott. -OMISSIS- (pagg.

4-5 ricorso).

2) Tutto ciò premettendo, il ricorrente presentava all’ASL di Lecce istanza di accesso agli atti del 16 novembre 2020 (v. doc. 1 ricorso), nella quale chiedeva l’ostensione:

- a) “… di tutte le pratiche amministrative di tutte le scelte che sono state registrate ed acquisite dalla dr.ssa -OMISSIS-con tutta la documentazione allegata a ogni singola scelta;
e copia dell’elenco di tutte le scelte registrate ed acquisite dalla dr.ssa -OMISSIS--”;

- b) “… della pratica amministrativa del provvedimento di cessazione dell’incarico di medicina generale nel comune di -OMISSIS- del dottore -OMISSIS-con tutta la documentazione allegata”;

- c) “… della pratica legale riguardante il ricorso del dottore -OMISSIS-- con cui si è opposto alla cessazione dell’incarico chiedendo la proroga dell’incarico di medico di medicina generale nel comune di -OMISSIS-, con tutta la documentazione allegata”.

3) La ASL lasciava formare il silenzio-diniego e il ricorrente presentava il gravame in esame (notificato anche alla dott.ssa -OMISSIS- e al dott. -OMISSIS-), col quale chiede l’ostensione degli atti indicati al paragrafo precedente.

4) Si è costituita in giudizio la ASL di Lecce, la quale, oltre a dedurre l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, con riferimento alla richiesta di ostensione degli atti relativi alla controversia di lavoro che sarebbe stata incardinata dal dott. -OMISSIS-, ha precisato (v. pag. 10 memoria del 3 maggio 2021) che non risulta all’ASL la notifica di un ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di cessazione del rapporto convenzionale, provvedimento che l’ASL ha comunque depositato in atti (v. doc. 1 indice ASL del 28 aprile 2021).

5) In data 17 maggio 2021, il ricorrente ha presentato, tra l’altro, domande di acquisizione documentale (meglio specificate in atti) e depositato cinque istanze (tra le 21.34 e le 21.43) con cui ha chiesto “ la fissazione di un termine entro cui proporre la querela di falso innanzi al Tribunale ordinario competente ” (v. conclusioni citate istanze) avverso i seguenti atti (e con domanda di sospensione del presente giudizio, una volta proposta la querela):

- a) il documento prodotto in all. 2 dall’ASL il 28 aprile 2021, recante l’elenco assistiti della dott.ssa -OMISSIS-, in quanto su tale documento la ASL fonderebbe le proprie difese (sostenendo, in particolare, la genericità delle richieste del ricorrente), laddove, a dire del ricorrente, la ASL sarebbe in grado di “ intendere, di fornire e di esibire i documenti richiesti della dottoressa -OMISSIS-in particolare i seguenti: 1) gli elenchi nominativi e le variazioni mensili 2) le copie delle dichiarazioni di scelta o revoca ad essi allegate 3) le copie dei documenti che attestano l'iscrizione ” (pag. 1 istanza depositata il 17 maggio 2021, ore 21.34);

- b) la nota ASL Lecce prot. -OMISSIS- dell’8.10.2020 (prodotta dal ricorrente con deposito del 17 maggio 2021, ore 00.22) con la quale la ASL ha negato, al ricorrente, l’accesso alla autorizzazione della dott.ssa -OMISSIS- e che, a dire del ricorrente, sarebbe documento “ decisivo per il giudizio in corso in quanto su di esso e sulle affermazioni in esso contenute la ASL Lecce fonda tutta la propria pretesa difensiva, per ottenere la declaratoria della falsità materiale di tale documento ” (v. istanza depositata il 17 maggio 2021, ore 21.37);

- c) la sentenza di questa Sezione n. 360 del 4 marzo 2021, prodotta dall’ASL in data 28 aprile 2021 (v. istanza depositata il 17 maggio 2021, ore 21.39);

- d) la nota ASL prot.n. -OMISSIS- del 30.08.2019, depositata dalla ASL il 28 aprile 2021 come allegato 5 e con la quale la ASL invitava il direttore del D.S.S. di -OMISSIS- a procedere a sopralluogo dei locali nella disponibilità della dott.ssa -OMISSIS-, onde verificarne l’idoneità (v. istanza 17 maggio 2021, ore 21.41);

- e) la delibera ASL prot. -OMISSIS- del 2.10.2019 (prodotta dal ricorrente con deposito del 17 maggio 2021 ore 00.22), con cui si è preso atto dell’iscrizione per trasferimento della dott.ssa -OMISSIS- (v. istanza del 17 maggio 2021, ore 21.43).

6) Osserva preliminarmente il Collegio, in via istruttoria, quanto segue.

6.1) Vanno respinte le domande di acquisizione documentale presentate dal ricorrente il 17 maggio 2021, in quanto le stesse sottendono richieste istruttorie attinenti allo svolgimento dell’attività della dott.ssa -OMISSIS- quale medico di medicina generale, cosa che non è oggetto del presente giudizio, vertendo quest’ultimo in materia di “accesso” agli atti.

6.2) Vanno altresì respinte le 5 richieste, presentate dal ricorrente il 17 maggio 2021 (tra le ore 21.34 e 21.43), di fissazione di termine per proposizione di querela di falso (con domanda di sospensione del presente giudizio, una volta proposta la querela), perché:

- a) le stesse rappresentano richieste irrituali, posto che la proposizione o meno di una querela di falso è rimessa all’autonomia dell’interessato, il quale può proporla “ tanto in via principale quanto in corso di causa ” (v. art. 221 c.p.c.), mentre al giudice compete essenzialmente un mero potere di valutazione di rilevanza del documento, oggetto della querela in esame, ai fini della decisione della causa dinanzi ad esso incardinata (da esercitare, peraltro, anche attraverso il previo interpello della “ parte che ha prodotto il documento se intende valersene in giudizio ”, con il connesso potere, in caso di risposta affermativa, di autorizzare “ la presentazione della querela ”, già proposta, “ nella stessa udienza o in una successiva ” – cfr. art. 222 c.p.c.) e, a seconda dell’esito alla valutazione de qua , il potere di disporre la sospensione del giudizio (v. art. 313 c.p.c.);

- b) anche qualora tali istanze volessero intendersi come richieste di rinvio ai fini dell’espletamento di attività istruttoria, non ricorrerebbero comunque le condizioni per accoglierle, considerato che le stesse mirano, analogamente alle richieste di acquisizione documentale presentate in pari data, a contestare l’attività della dott.ssa -OMISSIS- come medico di medicina generale e, quindi, non sono pertinenti all’oggetto del giudizio, che verte in materia di “accesso” agli atti.

7) Venendo al merito della controversia in esame, può osservarsi quanto segue.

7.1) Il ricorrente ha chiesto l’accesso agli atti sopra indicati ritenendo che la presenza della dott.ssa -OMISSIS-, a suo dire sine titulo , nel medesimo ambulatorio e in concomitanza con il pensionamento del dott. -OMISSIS-, abbia determinato un illegittimo passaggio di pazienti dal secondo alla prima, pazienti che, diversamente, avrebbero potuto scegliere il ricorrente come medico di famiglia.

7.2) È tuttavia noto che - come diffusamente illustrato, tra l’altro, dalla ASL nella memoria difensiva del 3 maggio 2021 - ogni paziente ha facoltà di scegliere liberamente il proprio medico di medicina generale e, quindi, solo il paziente potrebbe eventualmente dolersi del fatto che la sua scelta sia stata in qualche modo coartata. Né è ravvisabile in capo al ricorrente una posizione che lo legittimi a tutelare la libertà di scelta del paziente, di contro ravvisandosi, nella pretesa del ricorrente a ricevere un non meglio precisato maggior numero di assistiti (per effetto del pensionamento dell’altro medico di famiglia), una aspettativa di mero fatto, come tale non integrante una “ una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso ” (art. 22, comma 1, lett. “b”, L. n. 241/1990).

Orbene, da ciò necessariamente consegue l’impossibilità di configurare in capo al ricorrente un interesse concreto, attuale e diretto in grado di supportare il diritto di accesso dallo stesso vantato, traducendosi - in sintesi - la sua richiesta in una pretesa preordinata ad un controllo generalizzato sull’operato della P.A., che non è consentito ai sensi dell’art. 24, comma 3, L. n. 241/1990.

7.3) Per tali ragioni, non possono trovare spazio:

- a) la pretesa del ricorrente di accedere agli atti relativi alla scelta, da parte dei pazienti, della dott.ssa -OMISSIS- come medico di famiglia (v. lett. “a” dell’istanza di accesso del 16.11.2020);

- b) la pretesa del ricorrente (v. lett. “b” e “c” istanza di accesso del 16.11.2020) di conoscere gli atti relativi al pensionamento del dott. -OMISSIS- (pensionamento rispetto al quale, peraltro, l’ASL ha allegato che non risulta incardinata una controversia di lavoro, per il che, a tale ultimo riguardo, l’accesso non potrebbe comunque avere luogo, per mancanza dell’oggetto).

8) Il ricorso va pertanto respinto e il ricorrente va condannato, secondo soccombenza, al pagamento delle spese di lite in favore dell’ASL di Lecce nella misura di cui in dispositivo. Nulla invece si dispone sulle spese nei confronti dei soggetti evocati come controinteressati, in quanto non costituitisi in giudizio.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi