TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-03-02, n. 202300085

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Parma, sez. I, sentenza 2023-03-02, n. 202300085
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Parma
Numero : 202300085
Data del deposito : 2 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 02/03/2023

N. 00085/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00335/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 335 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Motus21 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Piacenza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato E V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;

nei confronti

Bridge 129 S.r.l. Safety And Security, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Carlo Licci Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Engine s.r.l., non costituita in giudizio;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti depositati il 24/09/2022:

per l’annullamento

- della determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza n. 1664 del 3.8.2022, avente ad oggetto “Procedura aperta per l'affidamento del servizio di manutenzione del sistema integrato di controllo accessi alla zona a traffico limitato (Z.T.L.), area pedonale urbana (A.P.U.) e corsie preferenziali del Comune di Piacenza mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del d. lgs. n° 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni per il periodo 1° ottobre 2022 - 30 settembre 2025. Aggiudicazione definitiva a r.t.i. Bridge 129 s.r.l. Safety and Security (mandataria) - Engine s.r.l. (mandante). CIG: 9219391222 CUI: S00229080338202200017”;

- della nota in data 4.8.2022 prot. 96834, con cui è stata comunicata l'aggiudicazione a favore del costituendo R.T.I. Bridge 129 S.r.l. Safety and Security (mandataria) e Engine S.r.l. (mandante);

- ove e per quanto occorra, di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della ricorrente e, in particolare, della determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza n. 1189 del 9.6.2022, dei verbali di gara del 13.6.2022, del 16.6.2022 e del 17.6.2022, dei verbali di verifica del 18.7.2022 e del 26.7.2022, dei chiarimenti resi in sede di gara e, in particolare, del chiarimento 18.5.2022;

per l'accertamento

- del diritto della ricorrente a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria;

- dell'inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio;

per la condanna

alla reintegrazione in forma specifica da disporsi mediante l'obbligo a carico della Stazione appaltante, unitamente all'affidamento in favore di MotuS21 S.r.l., di sottoscrizione del relativo contratto, attesa la disponibilità della ricorrente a subentrare, ai sensi dell'art. 121, comma 2, del d.lgs. n. 104/2010;

per l'accesso

ai sensi dell'97636BC8" data-article-version-id="57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRB8388886AC3B97636BC8::2013-04-05" href="/norms/codes/itatexti9fkbifolgczza/articles/itaartndm9bduitkr2ke?version=57caaebe-e509-5495-93cf-d1294e9bf17a::LRB8388886AC3B97636BC8::2013-04-05">art. 116, comma 2, cod.proc.amm., a tutti i documenti richiesti con istanza del 4.8.2022, previo annullamento, se ed in quanto necessario, della nota dell'Ufficio Acquisti e Gare del Comune di Piacenza in data 18.8.2022 prot. 101819/2022.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Motus21 S.r.l. il 15/11/2022 :

per la dichiarazione di inefficacia

del contratto di appalto stipulato dal Comune di Piacenza in data 14.10.2022, repertorio comunale n. 14803, con l'R.T.I. costituito da

BRIDGE

129 SRL SAFETY AND SECURITY (capogruppo) e ENGINE SRL (mandante), previo eventuale annullamento, ove occorrer possa, della nota dell'u.o. Acquisti e gare del Comune di Piacenza in data 14.10.2022, prot. n. 128459.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Motus21 S.r.l. il 16/1/2023 :

per l’annullamento

- del decreto prot. n. 543 in data 28.11.2022 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto, Divisione 2 (doc. 31);

- della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Dipartimento per la Mobilità Sostenibile, Direzione Generale per la Sicurezza Stradale e l'Autotrasporto, Divisione, prot. 18088 del 29.11.2022 (doc. 32);

- della nota del Comune di Piacenza, Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile, Sezione Gestione Videosorveglianza Remota ed Apparati Tecnologici, prot. n. 133393 del 26.10.2022 (doc. 33);

- della nota del Comune di Piacenza, Corpo Polizia Municipale, Protezione Civile, Sezione Gestione Videosorveglianza Remota ed Apparati Tecnologici, prot. n. 161831 del 30.12.2022 (doc. 34).


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Piacenza e della Bridge 129 S.r.l. Safety And Security e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 febbraio 2023 la dott.ssa Jessica Bonetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso introduttivo la Motus21 S.r.l. ha agito in giudizio per l’annullamento della Determinazione del Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Piacenza n. 1664 del 3.8.2022 (e atti collegati), con cui è stata aggiudicata in favore del costituendo R.T.I. Bridge 129 S.r.l. Safety and Security (mandataria) e Engine S.r.l. (mandante) la “ procedura aperta per l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema integrato di controllo accessi alla zona a traffico limitato (Z.T.L.), area pedonale urbana (A.P.U.) e corsie preferenziali ”, indetta dal Comune di Piacenza per il periodo 1 ottobre 2022 - 30 settembre 2025.

La ricorrente ha chiesto conseguentemente accertarsi il proprio diritto a vedersi aggiudicata la procedura di gara, in quanto seconda in graduatoria, con dichiarazione d’inefficacia del contratto eventualmente stipulato nel corso del giudizio con il RTI e suo subentro.

Infine, la ricorrente ha chiesto ordinarsi ex art. 116 comma 2 c.p.a. al Comune di consentirle l’accesso integrale a tutti i documenti richiesti con istanza del 4.8.2022 in ordine all’offerta del RTI controinteressato.

In fatto ha allegato che con Determinazione dirigenziale n. 869 del 6.5.2022 è stata indetta una procedura aperta ex art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di manutenzione del sistema integrato di controllo accessi alla Zona a Traffico Limitato (Z.T.L.), Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e corsie preferenziali del Comune di Piacenza, con opzione di proroga tecnica, per il periodo dall’1.5.2022, o comunque a far data dal verbale di consegna del servizio, e fino al 30.6.2025.

Entro il termine stabilito dalla legge di gara, hanno presentato la propria offerta la Motus21 S.r.l. e il costituendo R.T.I. Bridge 129 S.r.l. Safety and Security (mandataria) e Engine S.r.l. (mandante), operatori entrambi ammessi alla gara con Determinazione n. 1189 del 9.6.2022.

Con Determinazione n. 1213 dell’11.6.2022 è stata nominata la Commissione di gara e, terminata la fase di valutazione delle offerte pervenute, è stato indicato come aggiudicatario provvisorio il costituendo R.T.I. Bridge 129 S.r.l. Safety and Security e Engine S.r.l.

Il RUP ha eseguito i controlli ex artt. 95 comma 10 e 97 comma 5 lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016 in merito alla congruità dei costi della manodopera ed è stata eseguita la verifica dell’offerta ex art. 97 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016, operazione all’esito della quale il RUP ha confermato la proposta di aggiudicazione dell’appalto al RTI controinteressato.

Con la Determinazione n. 1664 del 3.8.2022, impugnata in questa sede, è stato quindi disposto l’affidamento definitivo del servizio al R.T.I. costituendo tra Bridge 129 S.r.l. Safety and Security e Engine S.r.l.

Tale decisione sarebbe ad avviso della ricorrente illegittima per diversi motivi, articolati in ricorso e reiterati (sebbene con diversa numerazione) con successivi motivi aggiunti depositati in corso di causa, dopo l’ottenimento da parte del Comune di alcune parti dell’offerta del controinteressato (quali i “giustificativi” dell’offerta economica), non ancora nella disponibilità della ricorrente al momento della proposizione del ricorso.

In particolare, in diritto, la Motus21 S.r.l. ha articolato le seguenti censure, sinteticamente riportate per gruppi omogenei.

Innanzitutto la ricorrente ha eccepito la mancata esclusione del RTI aggiudicatario dalla gara ex art. 50 del D. Lgs. n. 50 del 2016 e art.

5.2 del disciplinare, in relazione al profilo concernente l’impegno dei partecipanti ad assumere il personale del precedente gestore in caso di aggiudicazione.

In particolare, la Motus21 S.r.l. sostiene che il RTI controinteressato non avrebbe presentato l’allegato 5 denominato “ Progetto di riassorbimento del personale ”, documento invece da depositare obbligatoriamente ex artt. 2 e 5.2 del disciplinare a pena di esclusione;
in ogni caso, l’aggiudicatario non avrebbe esplicitato le ragioni per le quali il predetto riassorbimento non sarebbe nel caso di specie possibile, sicché in forza di tali lacune l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

Con un secondo gruppo di censure la ricorrente ha eccepito che l’aggiudicatario avrebbe violato l’art. 59 comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché la lex specialis , per avere prodotto un’offerta tecnica non rispettosa dei documenti di gara, trasformando la natura e l’oggetto del contratto da appalto di servizi ad appalto di fornitura.

In particolare, secondo la ricorrente, ciò deriverebbe dal fatto che, a fronte di un bando di gara avente ad oggetto il “ servizio di manutenzione del sistema di controllo degli accessi alla zona a traffico limitato (Z.T.L.), Area Pedonale Urbana (A.P.U.) e corsie preferenziali del Comune di Piacenza ” e di un Capitolato speciale di appalto che precisa che “ il servizio richiesto prevede l’esecuzione di prestazioni di manutenzione ordinaria, preventiva e correttiva, la messa a disposizione e la manutenzione di accessori strumentali al corretto funzionamento del sistema e integrazione ai terminali di controllo e il riposizionamento di varchi già esistenti ”, il RTI controinteressato avrebbe invece inserito nella propria offerta anche la proposta di sostituzione dei varchi esistenti con varchi di tecnologia equivalente, circostanza che determinerebbe l’inammissibile trasformazione del contratto da appalto di servizi in quello di fornitura.

Né potrebbe, in ogni caso, tale proposta qualificarsi come mera “miglioria” (ammessa dal bando), trattandosi secondo la Motus21 S.r.l. di una “variante” non consentita dalla lex specialis , sicché anche sotto tale profilo l’aggiudicatario avrebbe dovuto essere escluso dalla gara.

In terzo luogo, in subordine, laddove non dovesse aderirsi alla tesi secondo cui in forza dei motivi appena esposti il RTI controinteressato andava escluso, la ricorrente ha contestato i punteggi attribuiti allo stesso in relazione all’offerta formulata, sostenendo quindi cha la gara avrebbe dovuto essere aggiudicata in suo favore.

Infine, adducendo la violazione e falsa applicazione dell’art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016, la ricorrente ha contestato il giudizio di congruità espresso dal RUP e dalla Commissione di gara con riferimento all’offerta del RTI controinteressato.

Il RTI controinteressato e il Comune di Piacenza si sono costituiti contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo il rigetto dell’impugnazione.

Con motivi aggiunti depositati il 24.9.2022 la ricorrente, presa visione dei documenti depositati in giudizio dal Comune e dal RTI controinteressato in data 16.9.2022 e 19.9.2022, ha reiterato, sebbene con diversa numerazione, le censure contenute in ricorso ed in particolare quella di asserita incongruità dell’offerta del controinteressato, alla luce dei “giustificativi” prodotti.

Con ordinanza cautelare n. 300 del 2022 è stata respinta la domanda di sospensione degli atti impugnati contenuta in ricorso.

Con ordinanza collegiale n. 316 del 2022 è stata decisa la domanda ex art. 116 c.p.a. contenuta in ricorso, dandosi atto che l’Amministrazione aveva nelle more esibito alla ricorrente i “giustificativi” dell’offerta economica dell’aggiudicatario, con conseguente improcedibilità della domanda di accesso sul punto, e respingendosi per il resto la richiesta di ostensione.

Con ulteriori motivi aggiunti depositati il 15.11.2022 la ricorrente ha impugnato, chiedendone la dichiarazione di inefficacia, il contratto di appalto stipulato dal Comune di Piacenza in data 14.10.2022, repertorio comunale n. 14803, con l'R.T.I. controinteressato, richiamandosi al contenuto dei precedenti scritti difensivi.

Infine, con motivi aggiunti depositati il 16.1.2023, la ricorrente ha impugnato, a suo stesso dire per mero scrupolo difensivo, gli atti indicati in epigrafe, e in particolare il Decreto prot. n. 543 del 28.11.2022 con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha autorizzato “ Il Comune di Piacenza alla sostituzione di tredici impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico, in corrispondenza dei varchi di via Cavour, piazza Borgo, via S. Antonino, via Giordani, via Roma, via Gregorio X, vicolo San Paolo, via Scalabrini, via Prevostura all’intersezione con via Guastafredda, via Pantalini all’intersezione con via Roma, via Gaspare Landi, via Santo Stefano all’intersezione con stradone Farnese e via San Giovanni all’intersezione con via Beverora, con impianti costituiti dal sistema denominato “

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