TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-07-01, n. 201508774

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza breve 2015-07-01, n. 201508774
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201508774
Data del deposito : 1 luglio 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 05103/2015 REG.RIC.

N. 08774/2015 REG.PROV.COLL.

N. 05103/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 5103 del 2015, proposto da:
P P, rappresentato e difeso dall'avv. F R, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. D C, in Roma, Via Giolitti n. 202;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge presso gli uffici, in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

per l'annullamento

dell’ordinanza ministeriale del M.I.U.R. n. 4 del 24 febbraio 2015 relativa al Contratto Nazionale Integrativo del 23 febbraio 2015 per la mobilità del personale docente educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2015/2016 e, in particolare, dell’articolo 8 del predetto contratto collettivo, secondo il quale il personale scolastico, parente affine o affidatario, che intende assistere il familiare ai sensi dell’articolo 33, comma 5 e 7, della legge n. 104/1992, in qualità di referente unico, non è destinatario di una precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità e, al fine di realizzare la assistenza familiare, il personale interessato partecipa alle operazioni di utilizzazione e/o assegnazione provvisoria, usufruendo della precedenza che sarà prevista nel C.C.N.L. sulla mobilità annuale;

nonché di qualsiasi atto presupposto e/o connesso o consequenziale;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 maggio 2015 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;


1 - Con il ricorso in trattazione il dott. P P ha premesso in punto di fatto che:

- ha presentato domanda di utilizzazione ed assegnazione provvisoria all’Ufficio Scolastico Provinciale di Bari invocando l’applicazione dell’articolo 33, commi 5 e 7, della legge 104 del 1992 in quanto unico figlio convivente che prestava assistenza al genitore disabile Pellicani Francesco Paolo in situazione di gravità;

- dalla pubblicazione sul sito internet dell’Ufficio apprendeva che la propria domanda era stata ritenuta inammissibile ai sensi dell’articolo 15, comma 10 bis , della legge n. 128 del 2013;

- ha, quindi, presentato ricorso ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. al Tribunale di Ravenna per l’accertamento del proprio diritto ai benefici previsti dall’articolo 33 della legge n. 104 del 1992 e dal C.C.N.L. di categoria relativo alle assegnazioni provvisorie per l’Anno Scolastico 2013-2014, stipulato in data 12 dicembre 2013, e del diritto dello stesso all’inclusione nella graduatoria per la assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2014-2015 per la sua cattedra con precedenza rispetto agli altri secondo le disposizioni della legge n. 104 del 1992, nonché del diritto di essere assegnato ad un incarico nella provincia di Bari per poter assistere il proprio genitore;

- con l’ordinanza resa ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. in data 20.1.2015 il giudice ordinario adito ha accolto il suddetto ricorso, riconoscendo il diritto del ricorrente di partecipare alla procedura di assegnazione provvisoria per la provincia di Bari con la precedenza prevista dalla legge n. 104 del 1992 ai sensi dell’articolo 33, commi 5 e 7;

- a seguito di apposita richiesta di ottemperanza il M.I.U.R. ha adottato il provvedimento di cui al prot. n. 216 in data 27.1.2015 con il quale ha testualmente disposto che “ Considerato che l’art. 461 del

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