TAR Torino, sez. I, sentenza 2024-07-15, n. 202400875
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Pubblicato il 15/07/2024
N. 00875/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00096/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 96 del 2021, proposto da
-ricorrente-, rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Alessandria, in persona del Questore
pro tempore
, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'annullamento
del decreto, prot n. -OMISSIS-, con cui il Questore della Provincia di Alessandria ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di rinnovo del titolo di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nonché di ogni altro atto presupposto, collegato o altrimenti connesso o consequenziale a quello impugnato, anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Questura di Alessandria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del 3 luglio 2024 il dott. Luca Pavia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Il -OMISSIS- il ricorrente, cittadino nigeriano, ha presentato un’istanza di rinnovo del proprio permesso di soggiorno, che è stata respinta, il -OMISSIS-, perché egli era stato condannato in Austria a quindici mesi di reclusione per reati inerenti alle sostanze stupefacenti.
2. Con ricorso, notificato e depositato il 3 febbraio 2021, il ricorrente ha impugnato il provvedimento de quo chiedendone l’annullamento, previa sospensione cautelare, perché asseritamente illegittimo.
3. All’esito della camera di consiglio del 24 febbraio 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare del ricorrente e, in quella pubblica del 3 luglio 2024, la causa è stata trattenuta in decisione.
4. Con un unico e articolato motivo di ricorso il ricorrente censura il fatto che l’amministrazione procedente non avrebbe adeguatamente valutato la sua istanza di riesame, in cui sarebbe stato rappresentato che la condanna ritenuta ostativa al rilascio del titolo di soggiorno, sarebbe stata indicata in modo assolutamente generico e, pertanto, egli non avrebbe potuto prendere posizione sulla contestazione de qua .
A ciò si aggiungerebbe che il Questore avrebbe dovuto valutare la concreta pericolosità sociale dello straniero e non limitarsi a desumerla dalla segnalazione, anche perché egli sarebbe titolare di un permesso di soggiorno per protezione umanitaria.
5. Il ricorso è infondato.
In primo luogo il Collegio è tenuto a ribadire che, per giurisprudenza costante, « in caso di presentazione di istanza di autotutela, l'Amministrazione non ha l'obbligo di pronunciarsi in maniera esplicita in quanto la relativa determinazione costituisce una manifestazione tipica della discrezionalità amministrativa, di cui è titolare in via esclusiva l'amministrazione per la tutela dell'interesse pubblico;non è quindi configurabile un obbligo di provvedere a fronte di istanze di riesame di atti precedentemente emanati, conseguente alla natura officiosa e ampiamente discrezionale, soprattutto nell' an , del potere di autotutela ed al fatto che, rispetto all'esercizio di tale potere, il privato può avanzare solo mere sollecitazioni o segnalazioni prive di valore giuridicamente cogente » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 9 gennaio 2024, n. 301).
Ciò posto, ai sensi dell’art. 96 della Convenzione Schengen le segnalazioni di non ammissibilità si fondano « sulla circostanza che la presenza di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale » e, in particolare, che il segnalato sia stato condannato per un reato passibile di una pena privativa della libertà di almeno un anno;vi siano seri motivi per « ritenere che abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all'articolo 71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti simili nel territorio di una Parte contraente » ovvero sia « stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento o di espulsione non revocata né sospesa che comporti o sia accompagnata da un divieto d'ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri ».
L’articolo 4 del d.lgs. 268/98 prevede, nella sua versione integrale, che l'ingresso « nel territorio dello Stato è consentito, nel rispetto delle condizioni previste dal codice frontiere Schengen istituito dal regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, allo straniero in possesso del passaporto o di un documento di viaggio equipollente in corso di validità, nonché del visto d'ingresso o dell'autorizzazione ai viaggi di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 settembre 2018, o di un permesso di soggiorno, ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002, del Consiglio, del 13 giugno 2002, anch'essi in corso di validità », con la precisazione, di cui al successivo comma 3, a mente della quale « l'Italia, in armonia con gli obblighi assunti con l'adesione a specifici accordi internazionali, consentirà l'ingresso nel proprio territorio allo straniero che dimostri di essere in possesso di idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza. I mezzi di sussistenza sono definiti con apposita direttiva emanata dal Ministro dell'interno, sulla base dei criteri indicati nel documento di programmazione di cui all'art. 3, comma 1. Non è ammesso in Italia lo straniero che non soddisfi tali requisiti o che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressone dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone o che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva, compresa quella adottata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, per i reati di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, e agli articoli 583-bis e 583-quinquies del codice penale, ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite. Impedisce l'ingresso dello straniero in Italia anche la condanna, con sentenza irrevocabile, per uno dei reati previsti dalle disposizioni del titolo III, capo III, sezione II, della legge 22 aprile 1941, n. 633, relativi alla tutela del diritto di autore, e degli articoli 473 e 474 del codice penale, nonché' dall'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, e dall'articolo 24 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29, non è ammesso in Italia quando rappresenti una minaccia concreta e attuale per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ».
Dal combinato disposto delle disposizioni citate emerge, quindi, che « la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude ogni possibilità di ottenere la regolarizzazione dello straniero presente in Italia;pertanto, in simili casi, è sufficiente che l'Amministrazione richiami l'atto adottato in altro Stato dell'area Schengen, senza necessità di argomentare ulteriormente in ordine alla concreta pericolosità del cittadino extracomunitario o di vagliare la legittimità e correttezza di tale atto » ( ex multis T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 7 ottobre 2022, n. 282).
Del resto, anche il Consiglio di Stato ha avuto modo di precisare, in modo del tutto condivisibile, che « la giurisprudenza di questa Sezione si è da tempo consolidata sul principio della “non sindacabilità” nel merito, salvi i casi eccezionali dell'errore materiale e/o del disguido burocratico, dei provvedimenti di non ammissione dello straniero, emessi da ciascun Stato aderente all'accordo di Schengen, in quanto l'appartenenza a tale accordo impone di evitare o ridurre al minimo le ipotesi in cui la valutazione compiuta da uno Stato estero possa essere vanificata o diversamente valutata da un altro Stato (C.d.S. sez. III n. 5735/2015, n. 4601/2014, n. 3573/2013 e n. 2978/2013). Si tratta, qui, di applicare una regola europea che costituisce pilastro dello spazio comune di libera circolazione, all'interno del quale ciascun Paese membro ha il dovere di applicare segnalazioni o richieste provenienti da altro Paese membro. Diversamente opinando, le disposizioni del trattato sarebbero violate » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 1° luglio 2017, n. 3421).
La ratio degli artt. 96 e 25 della Convenzione risiede, infatti, nell'esigenza di evitare , « o comunque ridurre ad eccezioni i casi in cui la valutazione compiuta da uno Stato aderente alla Convenzione venga posta nel nulla o comunque messa in discussione e diversamente valutata da un altro Stato. Tale (tendenziale) automatismo è dunque la conseguenza della assai limitata sindacabilità (reciproca) del merito del provvedimento adottato da ciascun Stato aderente alla Convenzione di Schengen. D'altra parte, ammettere la generale necessità di sindacare la decisione di un diverso Stato, sotto il profilo della sussistenza di un'effettiva pericolosità dello straniero, vanificherebbe le stesse finalità dell'Area Schengen » ( ex multis Consiglio di Stato, sez. III, 31 maggio 2013, n. 2978).
Tanto premesso, nel caso di specie l’amministrazione procedente, dopo aver dato atto che il ricorrente era stato oggetto di una segnalazione austriaca di inammissibilità nell'area Schengen ex art. 96 della relativa Convenzione, con conseguente divieto di rientro sino al 20 maggio 2023, ha respinto l’istanza dello straniero, tra l’altro, dopo essersi accertata che « non ricorrano errori di diritto o di fatto, circostanza legittimante l'avviso per eventuale cancellazione della segnalazione ».
6. Alla luce di quanto esposto, poiché l’operato della Questura appare immune dalle censure indicate, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
7. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.