TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2011-08-30, n. 201100171

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, ordinanza cautelare 2011-08-30, n. 201100171
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201100171
Data del deposito : 30 agosto 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00367/2011 REG.RIC.

N. 00171/2011 REG.PROV.CAU.

N. 00367/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 367 del 2011, proposto da:


Janssen Cilag Spa, rappresentato e difeso dagli avv. U D L, T B, A R, con domicilio eletto presso l’avvocato T B in Trieste, via Martiri della Liberta' 13;


contro

Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano, rappresentato e difeso dagli avv. A F, G M, con domicilio eletto presso l’avvocato G M in Trieste, via Mercato Vecchio 3;
Regione Friuli-Venezia Giulia;
Ministero della Salute;

nei confronti di

Sandoz s.p.a., rappresentata e difesa dagli avv. Francesca Libanori, Sergio Pacor, Carlo A. Piria, con domicilio eletto presso Sergio Pacor Avv. in Trieste, via Rittmeyer 20;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia:

- della nota prot. n. 15282/S adottata dal centro di Riferimento Oncologico di Aviano;

- della lettera del centro di Riferimento Oncologico, prot. n. 4767/DG, del 24 marzo 2011


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Centro di Riferimento Oncologico Istituto Nazionale Tumori di Aviano e di Sandoz s.p.a.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 agosto 2011 il dott. Gianluca Bellucci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato, ad un primo esame, che l’impugnata circolare non preclude la possibilità di utilizzare il farmaco biotecnologico originator, ma la subordina all’accertata inefficacia o tossicità, nei singoli casi, del farmaco biosimilare;

Ritenuti pertanto legittimi gli atti impugnati, stante la prevista valutazione, nei casi concreti, degli effetti sulla salute dei farmaci biosimilari;


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