TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2010-07-09, n. 201001613
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N. 01613/2010 REG.SEN.
N. 00778/1982 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 778 del 1982, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avv. D T, con domicilio eletto presso D T in Catanzaro, via Crispi 37;
contro
Medico Provinciale della Provincia di Catanzaro;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento del medico provinciale di Catanzaro n. 4951 del 10 giugno 1982 con cui è stata revocata la gestione provvisoria della farmacia sita in Cirò e gestita dal ricorrente..
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 giugno 2010 il dott. Giovanni Iannini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha impugnato l’atto di cui in epigrafe.
Con decisione n. 107 dell’1 luglio 2009 è stata dichiarata l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 24 della legge n. 1034/1971 e dell’art. 301 c.p.c., risultando al Collegio l’avvenuto decesso del procuratore del ricorrente, avv. D T.
Non essendo intervenuta la riassunzione del giudizio nel termine di sei mesi dall’interruzione del giudizio, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 305 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese di giudizio.