TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-10-14, n. 202101493

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2021-10-14, n. 202101493
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101493
Data del deposito : 14 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/10/2021

N. 01493/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00260/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 260 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
L P, rappresentata e difesa dall’Avvocato V P, con domicilio fisico eletto presso lo Studio Legale Associato Trevi in Bari, via Dante Alighieri n. 11, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Sanitaria Locale BAT, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocato R T, con domicilio fisico eletto presso lo studio dell’Avvocato A Li in Bari, via Principe Amedeo n. 379 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

M L S, non costituita in giudizio;

per l’annullamento

RICORSO INTRODUTTIVO:

- della deliberazione del D.G. n. 2787 del 30.12.2016, nella parte in cui l’Azienda sanitaria ha inteso indire un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 4 unità a cui conferire l’incarico di dirigente amministrativo, di cui n. 1 posto riservato ex art. 52 del d.lgs n. 165/2001, n. 1 posto riservato ex art. 35, comma 3 bis, lett. A), del d.lgs n. 165/2001, n. 2 posti non riservati, ivi compreso lo schema di bando per la copertura di posti di dirigente PTA presso la ASL BT approvato con la predetta delibera del 30.12.2016 e costituente parte integrante della stessa;

- di ogni altro atto presupposto consequenziale o comunque connesso;

PRIMO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della deliberazione del D.G. n. 536 del 23.03.2017, con cui l’Azienda sanitaria intimata, sul presupposto dell’assenza di graduatorie di concorso e/o avviso pubblico per il profilo di dirigente amministrativo, conferiva n. 3 incarichi di dirigente amministrativo a tempo determinato;

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso;

SECONDO RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

- della deliberazione del D.G. n. 1081 dell’1.06.2017, con cui l’Azienda sanitaria prende atto dell’accordo tra le Aziende del Servizio Sanitario Regionale della Puglia per l’utilizzo reciproco delle graduatorie, sottoscritto in data 06.04.2017, nella parte in cui omette di evidenziare l’esistenza di graduatorie valide ed efficaci;

- della deliberazione n. 1104 dell’8.06.2017, con cui l’Azienda sanitaria ha indetto avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per colloquio e titoli, per la copertura di n. 2 posti di dirigente amministrativo;

- di ogni altro atto presupposto e/o comunque connesso.

Visti il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Locale BAT;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il Cons. R T e uditi per le parti i difensori indicati in verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



1. La ricorrente, dipendente della ASL BAT con qualifica di collaboratore direttivo esperto, ha partecipato al concorso per tre posti di dirigente amministrativo riservato al personale interno, pubblicato sul BURP n. 156 del 22.12.2005, collocandosi al quarto posto della graduatoria, approvata con deliberazione n. 241 del 21.02.2007 e pubblicata sul BURP n. 163 del 15.11.2007.



1.1. Con nota del 13.02.2013, la dottoressa P ha chiesto l’attribuzione in proprio favore del posto di dirigente amministrativo a tempo indeterminato mediante scorrimento della predetta graduatoria.

La ASL BAT, con nota dell’11.06.2013 n. 39181/I/12 prot., in riscontro all’istanza della ricorrente, ha rilevato: “… questa Direzione Generale, allo stato attuale, tenuto conto delle mutate esigenze organizzative dettate dalle norme regionali che hanno imposto la riduzione delle dotazioni organiche e dei posti letto, nonché della circostanza del blocco delle assunzioni, determinata dal piano di rientro, non può accogliere l’istanza da lei proposta atteso, altresì, che sta procedendo alla rideterminazione della dotazione organica sulla base delle recenti indicazioni regionali..” .



1.2. Con deliberazione n. 1362 del 06.09.2013, l’Azienda sanitaria ha rideterminato la dotazione organica sulla base delle indicazioni regionali.

Con successiva, deliberazione n. 713 dell’8.06.2015, l’Amministrazione suindicata ha rilevato il fabbisogno di assunzioni per il triennio 2015/2017, evidenziando la sussistenza di n. 1 posto vacante di dirigente amministrativo.



1.3. Con nota del 24.04.2016, la ricorrente, a mezzo del suo difensore, ha esperito, senza esito, il tentativo di conciliazione ex art. 410 cpc.



1.4. Con deliberazione n. 2631 del 15.12.2016, l’Azienda sanitaria ha adottato il Piano delle

Assunzioni 2016 e la programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016/2018.

Con successiva delibera n. 2787 del 30.12.2016 essa ha proceduto ad una revisione della programmazione triennale e indetto un concorso pubblico, per titoli ed esame, per l’assunzione di n. 4 unità alle quali conferire l’incarico di dirigente amministrativo, di cui n. 1 posto riservato ex art. 52 del d.lgs 165/2001, n. 1 posto riservato ex art. 35, comma 3 bis, lett. a), del d.lgs 165/2001, n. 2 posti non riservati.



2. Quest’ultima delibera è stata gravata con il ricorso introduttivo in epigrafe unitamente al bando.



3. Sono stati dedotti i seguenti motivi di diritto:

Violazione e falsa applicazione dell’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165/2001, nonché violazione delle disposizioni normative successivamente emanate in materia di proroga delle graduatorie concorsuali (art. 1, comma 4, del d.l. n. 216/2011, come modificato dalla legge di conversione n. 14/2012;
d.P.C.M. 19.06.2013;
art. 4, commi 3 e 4, del d.l. n. 101/2013, come modificati dalla legge di conversione n. 125/2013);
violazione della circolare della Regione Puglia n. 5/13;
violazione dei principi di economicità e buon andamento, come enunciati, in materia di assunzioni, dall’art. 14 del decreto n. 101/2013;
violazione dell’art. 97 Cost.;
violazione dei principi di economicità ed efficienza;
eccesso di potere per contraddittorietà e manifesta irragionevolezza.



3.1. La graduatoria in argomento, approvata con deliberazione n. 241 del 21.02.2007 e pubblicata sul BURP n. 163 del 15.11.2007, sarebbe valida ed efficace.



3.2. In proposito l’art. 1, comma 4 del d.l. n. 216/2011, convertito dalla legge n. 14/2012, dispone che: “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazione delle assunzioni, approvate successivamente al 30 settembre 2003, è prorogata fino al 31 dicembre 2012, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri” .

L’art. 1, comma 388, della l. n. 228/2012 (legge di stabilità 2013) ha ulteriormente prorogato dette graduatorie sino al 30.06.2013.

L’art. 1 del d.P.C.M. 19.06.2013 ha, tra l’altro, prorogato al 31.12.2013 il termine di efficacia delle graduatorie già prorogate al 30.06.2013 dall’art. 1, comma 388, citato.

L’art. 4, comma 4, del d.l. n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla l. n. 125/2013, ha disposto: “l’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative ad amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2016” .

L’art. 1, comma 368, della l. n. 232/2016 ha così modificato quest’ultima disposizione:

“L’efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2017” .

In presenza di graduatorie valide ed efficaci la possibilità di bandire un nuovo concorso costituisce ipotesi eccezionale, considerata con sfavore dal legislatore più recente, in quanto contraria ai principi di economicità ed efficacia dell’azione amministrativa.



3.3. Il regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 487/1994) ha previsto che le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito.

La disposizione di rango legislativo di cui all’art. 3, comma 87, della l. n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha aggiunto all’art. 35 del d.lgs. n. 165/2001 il comma 5 ter, in base alla quale le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le Amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Anche per il settore degli Enti locali, l’art. 91, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000 (recante il Testo unico degli enti locali) ha previsto: “per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione, per l’eventuale copertura dei posti che si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione per i posti istituiti o trasformati successivamente all’indizione del concorso medesimo” .

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