TAR Firenze, sez. I, sentenza 2023-07-17, n. 202300724
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Testo completo
Pubblicato il 17/07/2023
N. 00724/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2023, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale Firenze, domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
-OMISSIS- -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- della nota prot. -OMISSIS- privo di data, a firma del Direttore provinciale, Dott. A. Cecchi, comunicata a mezzo p.e.c il 06.03.2023, recante diniego sull'istanza di accesso agli atti presentata a mezzo p.e.c. dalla ricorrente in data -OMISSIS- ai sensi degli artt. 22 e s.s. della L. n. 241/90;
- di tutti gli atti comunque connessi, presupposti o conseguenti, anche non conosciuti, per conseguire il riconoscimento del diritto all'accesso degli atti così come richiesto con l'istanza di accesso agli atti presentata in data -OMISSIS-, con conseguente ordine di esibizione nei confronti dell'Amministrazione resistente ai sensi e per gli effetti dell'art. 116, comma 4, c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 luglio 2023 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data -OMISSIS-, la ricorrente presentava all’Agenzia delle Entrate-Direzione provinciale di -OMISSIS- un’istanza di accesso (assunta al protocollo dell’Ente al n. -OMISSIS-) chiedendo di poter accedere ed estrarre copia, relativamente al proprio coniuge sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, alla seguente documentazione:
“documentazione fiscale e reddituale anno di imposta CU e CUD anno 1999 per i redditi relativi all’anno 1998 (anno del matrimonio): CU e CUD 2013 ( riferito ai redditi anno 2012 : anno separazione) , CU e CUD 2020-2021-2022 per i redditi anno 2019- 2020-2021;
comunicazioni inviate dal 28.6.1998 (data di contrazione del matrimonio con la Sig.ra -OMISSIS- -OMISSIS-) sino alla data di risposta, concernenti documentazione finanziaria, economica, patrimoniale e tecnica comunque acquisita ai fini dell’attività amministrativa, relativa ai rapporti e alle operazioni contenute nell’anagrafe dei conti correnti esistenti in Italia e nell’archivio dei rapporti finanziari da parte delle banche e degli operatori finanziari; ogni informazione e documento afferente il controinteressato, attestante lo stato patrimoniale, immobiliare, reddituale e finanziario e relativo a tutti i rapporti di qualsiasi genere previsti dall'art. 7, comma 6, del D.P.R. n. 605 del 1973, pure in qualità di delegante o di delegato, dal 28.6.1998 alla data di risposta della presente istanza;
documenti e comunicazioni pervenute da tutti gli operatori finanziari all’Anagrafe Tributaria – sezione Archivio dei rapporti finanziari, relative ai rapporti continuativi, alle operazioni di natura finanziaria e ai rapporti di qualsiasi genere, riconducibili - anche in qualità di delegante o di delegato al signor -OMISSIS- -OMISSIS-, in particolare: movimenti dei conti correnti e dei conti e/o depositi titoli, azioni e giacenze”.
La richiesta di accesso era motivata sulla base di una motivazione che non è inutile riportare, nella sua integralità: “con ricorso giudiziale per la cessazione effetti civili del matrimonio avanti il Tribunale di -OMISSIS- in data 18.09.2018, il sig. -OMISSIS- chiede la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con la signora -OMISSIS- -OMISSIS-…; la signora -OMISSIS- deve costituirsi nel procedimento giudiziale, chiedendo tra l’altro, disporsi un contributo nel mantenimento della figlia -OMISSIS- a carico del Sig. -OMISSIS- e della signora -OMISSIS-, come previsto già in sede di separazione consensuale… è interesse giuridico attuale, concreto e rilevante della richiedente signora -OMISSIS- -OMISSIS-, anche nella sua qualità di genitore convivente con la figlia -OMISSIS- -OMISSIS-, accedere alla documentazione relativa alla capacità reddituale, fiscale, patrimoniale e finanziaria del sig. -OMISSIS- -OMISSIS-, in pendenza del giudizio di divorzio”.
A seguito della presentazione di un’opposizione ad opera del controinteressato, l’istanza di accesso era respinta dalla nota -OMISSIS- prot. -OMISSIS- del Direttore la Direzione Provinciale di -OMISSIS- dell’Agenzia delle Entrate che risulta assistita dalla seguente motivazione: “con Decreto di fissazione udienza del 23/01/2023 il Tribunale ha stabilito che le parti al momento della costituzione in giudizio dovranno depositare le ultime dichiarazioni dei redditi ed ogni altra documentazione utile alla determinazione del reddito. Per tali motivi, essendo in corso l’acquisizione della documentazione da parte del Tribunale, si ritiene che la richiesta non sia ammissibile per quanto riguarda le copie delle dichiarazioni fiscali e delle Certificazioni Uniche.
Inoltre, per quanto riguarda l’ulteriore documentazione richiesta, si rileva la carenza di motivazione dell’istanza che impedisce all’ufficio di valutare la sussistenza delle seguenti condizioni: