TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-06, n. 202000365

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2020-03-06, n. 202000365
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202000365
Data del deposito : 6 marzo 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 06/03/2020

N. 00365/2020 REG.PROV.COLL.

N. 01389/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2015, proposto da
-OMISSIS--OMISSIS-, in proprio e quale legale rappresentante del “-OMISSIS--OMISSIS-” s.r.l., rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Morgigno e Massimo Felice Ingravalle, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio presso lo studio dell’avvocato Massimo Felice Ingravalle in Bari, corso Vittorio Emanuele, 185;



contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Mariangela Rosato, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31-33;



per la condanna

“- della Regione Puglia al risarcimento di tutti i danni ingiusti subiti dal ricorrente a causa dell’illegittima determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 17.11.2009, a firma del Dirigente del Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria dell’Assessorato per le politiche della salute della Regione Puglia, recante revoca dell’accreditamento provvisorio di cui era titolare”;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2019 l’avv. Donatella Testini e uditi per le parti i difensori avv.ti Stefania Morgigno e Massimo Ingravalle, per la parte ricorrente, e avv. Mariangela Rosato, per la Regione;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. All’esito di due accessi ispettivi effettuati dal SISP il 14 e il 21 ottobre 2008 - che hanno riscontrato, il primo, la presenza di svariate quantità di reagenti scaduti (alcuni anche in uso nelle macchine), il secondo di molteplici carenze strutturali, in vario modo connesse alle condizioni igienico-sanitarie - l’Azienda sanitaria locale BAT, con provvedimento prot. n. -OMISSIS- del giorno 11 febbraio 2009, ha comunicato alla parte ricorrente, provvisoriamente accredita con il Servizio sanitario regionale, la propria intenzione di non rinnovare il rapporto contrattuale per l’anno 2009 e, dunque, di non stipulare le convezioni sanitarie di cui all’articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 per il 2009.

All’esito della successiva ispezione del giorno 8 aprile 2009 è emerso che “sono state rimosse tutte le carenze riscontrate nella verifica straordinaria del 14 ottobre 2008”.

Con ordinanza n. -OMISSIS- del 15 maggio 2009, resa nel giudizio iscritto al numero di ruolo generale -OMISSIS-, questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare proposta dalla parte ricorrente avverso l’innanzi indicata determina aslina di non procedere ad ulteriore convenzionamento; decisione cautelare confermata dal Consiglio di Stato, Sezione V, con ordinanza n. 3779 del 23 luglio 2009.

Con determinazione dirigenziale n. -OMISSIS- del 17 novembre 2009, la Regione ha revocato l’accreditamento provvisorio, in considerazione dei pronunciamenti giurisdizionali di cui sopra

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