TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2018-05-02, n. 201804769
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Pubblicato il 02/05/2018
N. 04769/2018 REG.PROV.COLL.
N. 10325/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10325 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da Roma Capitale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato P L P, con domicilio eletto presso l’Avvocatura Capitolina in Roma, Via del Tempio di Giove, n. 21,
contro
Commissario ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro dai Disavanzi nel Settore Sanitario Regione Lazio, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Salute, in persona dei loro legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato presso la cui sede in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 ex lege domiciliano;
Regione Lazio, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Roberta Barone dell’Avvocatura dell’Ente presso la cui sede in Roma, via Marcantonio Colonna, n. 27 domicilia;
Asl Roma 1, in persona del legale rappresentante p.t. non costituito in giudizio;
nei confronti
Aresam Associazione Regionale per la Salute Mentale Onlus, Soc Villa Palma Srl, in persona dei legali rappresentanti p.t. non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
del decreto del commissario ad acta n. 562 del 24 novembre 2015 con il quale sono stati determinati per la Regione Lazio i criteri e modalità per la compartecipazione alla spesa a carico dell’utente o del Comune di residenza per la fruizione di interventi sanitari e socio sanitari nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e per le prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture ad alta , media e bassa intensità assistenziale socio-sanitaria avente ad oggetto “Attività sanitaria e socio sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie, prestazioni terapeutiche e socio-riabilitative in strutture ad alta media e bassa intensità assistenziale.”,
del decreto del commissario ad acta n. 62 del 3 marzo 2016 con il quale è stato rettificato il precedente ed è stata differita la compartecipazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2016;
del decreto del commissario ad acta n. 126 del 20 aprile 2016 recante “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2016 per la prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR: 1) Riabilitazione territoriale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone con disabilità fisica e psichica e sensoriale;2) assistenza psichiatrica;3) assistenza residenziale intensiva, estensiva e di mantenimento rivolta a persone non autosufficienti anche anziane;4) assistenza con cure palliative”;
nonché di tutti gli atti meglio connessi preordinati e conseguenziali;
con motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2016
del decreto del commissario ad acta a n. 234 del 1° luglio 2016 con il quale è stata differita l’attivazione della compartecipazione della spesa a carico dell’utente e del Comune di residenza per la fruizione degli interventi sanitari e socio sanitari per i programmi riabilitativi a favore di pazienti psichiatrici e per le prestazioni terapeutiche socio riabilitative in strutture ad alta media e bassa intensità dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017, nonché di tutti gli atti meglio connessi preordinati e conseguenziali;
con i motivi aggiunti del 15 maggio 2017
della nota della Regione Lazio – Direzione regionale Salute e Politiche Sociali GR/11/51 del 21 marzo 2017 avente ad oggetto “Compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali psichiatriche che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche (…) DCA n. 562 del 24 novembre 2015” recante disposizioni ai Direttori delle ASL per l’attivazione della compartecipazione;
della nota della Regione Lazio in data 5 aprile 2017 prot. U.0176972 avente ad oggetto: “Fatturazione – assistenza psichiatrica territoriale – compartecipazione alla spesa di cui al Decreto del Commissario ad Acta n. U00234 – 2016” e di tutti gli atti impugnati col ricorso principale e col primo atto di motivi aggiunti nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
e con motivi aggiunti depositati il 2 ottobre 2017
della deliberazione n. 395 del 5 luglio 2017 con la quale la Giunta regionale ha disposto: “Disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture residenziali che erogano prestazioni socio riabilitative psichiatriche. Legge regionale 10 agosto 2016 n. 12…” con la quale sono state dettate disposizioni per l’attuazione della compartecipazione suddetta;
della nota della Regione Lazio a prot. U.0369500 del 18 luglio 2017 con la quale è stata trasmessa la della deliberazione n. 395 del 5 luglio 2017 della Giunta regionale e
della nota della Regione Lazio a prot. U.0394741 del 31 luglio 2017 con cui sono stati trasmessi i sistemi di calcolo, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Commissario Ad Acta per la Prosecuzione del Piano di Rientro Dai Disavanzi Nel Settore Sanitario Regione Lazio e di Regione Lazio e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Ministero della Salute;
Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2018 la dott.ssa P B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
1.Con ricorso notificato ai soggetti meglio in epigrafe indicati in data 27 settembre 2016 e depositato il successivo 27 settembre, in sede di trasposizione del ricorso straordinario proposto avverso il decreto del Commissario ad acta per il Piano di rientro nella Regione Lazio con il quale sono stati determinati i criteri e le modalità di compartecipazione alla spesa a carico dell’utente e del Comune di residenza per la fruizione degli interventi sanitari e socio sanitari nell’ambito della riabilitazione, oltre che avverso il decreto del 3 marzo 2016 riguardante i programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi psichiatrici in ordine sempre alla compartecipazione alla spesa e il decreto del successivo 20 aprile 2016 di finanziamento di tali attività con onere a carico del SSR, Roma Capitale rappresenta che:
- col primo provvedimento il Commissario ad acta ha disposto la compartecipazione del Comune non solo per le strutture a bassa intensità assistenziale ma anche per quelle a media ed alta intensità, senza averlo mai comunicato;
- col secondo provvedimento ha “differito l’attivazione della compartecipazione dal 1° gennaio al 1° luglio 2016” stabilendo che i costi fino a tale data continuano ad essere a carico del SSN;
- con l’ultimo provvedimento impugnato ha provveduto a definire il livello massimo di finanziamento per l’anno 2016 per le prestazioni erogate da strutture private accreditate con onere a carico delle SSR, stabilendo per il ridetto anno per le prestazioni di assistenza psichiatrica al netto della quota di compartecipazione per un importo pari a E. 55.807.162,00.
Rappresenta ancora che i tre decreti gravati si basano sul DPCM 29 novembre 2001 recante i LEA ed in base al quale la compartecipazione è prevista per le sole prestazioni indicate al punto B ossia per le “Prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale”, per queste si prevede che la quota a carico dell’utente o del Comune sia del 60%.
2. Avverso i tre provvedimenti con i quali il Commissario ad Acta avrebbe stravolto tali indicazioni deduce: 1) Violazione degli articoli 3, 32 e 97 Cost., degli articoli 1 e 3 septies del d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502, dell’art. 2, comma 1 lettera n) della L.30 novembre 1998, n. 419, del D.P.R. 10 novembre 1999 P.O. tutela della salute mentale 1998/2000, del D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e del D.P.C.M. 29 novembre 2011;violazione delle norme sul giusto procedimento, violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, mancanza e contraddittorietà della motivazione, eccesso di potere in tutte le sue forme ed in particolare per difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria ed illogicità;ingiustizia manifesta e disparità di trattamento;2) Violazione degli articoli 97, 118, 119 e 120 Cost., del d.lgs. n. 112/1998, dell’art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;violazione del principio del parallelismo tra le funzioni attribuite all’Ente territoriale e le risorse assegnate per esercitare tali compiti, violazione della normativa in materia di contabilità pubblica, dell’art. 14 del d.lgs. n. 267/2000 e degli articoli 182 e ss. del d.lgs. n. 267/2000 in materia di impegni di spesa;violazione delle norme sul giusto procedimento, del principio di leale collaborazione e del principio di ragionevolezza, dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990, mancanza e contraddittorietà della motivazione;eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche: difetto dei presupposti, travisamento dei fatti, carenza di istruttoria, illogicità e manifesta ingiustizia, disparità di trattamento.
Conclude con istanza istruttoria, istanza cautelare e per l’accoglimento del ricorso.
3. La Regione si è costituita in giudizio, ha rappresentato che con ulteriore provvedimento del 1° luglio 2016 il Commissario ad acta ha stabilito di differire ulteriormente il termine per l’attivazione della compartecipazione comunale in favore delle persone con problemi psichiatrici dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017 e tanto anche per l’entrata in vigore della L.R. 10 agosto 2016, n. 12 sulla semplificazione amministrativa di livello regionale il cui articolo 6 ha stabilito per le prestazioni socio riabilitative una somma di oltre tre milioni e mezzo, disponendo altresì che a decorrere dall’anno 2017 si provvederà nell’ambito della legge di stabilità regionale. Conclude chiedendo la reiezione dell’istanza cautelare e del ricorso.
4. Con motivi aggiunti depositati il 7 ottobre 2016 parte ricorrente quindi impugna l’ulteriore decreto del Commissario ad Acta n. 234 del 1° luglio 2016 avverso di esso deducendo le stesse prime due censure già proposte col ricorso principale ed alle quali aggiunge: 3) Violazione dell’art. 97 Cost.,delle norme sul giusto procedimento, della legge n. 241 del 1990;eccesso di potere in tutte le sue forme: carenza di istruttoria, violazione del principio di leale collaborazione, illogicità manifesta, difetto e contraddittorietà della motivazione.
Conclude chiedendo l’accoglimento del ricorso principale e dei motivi aggiunti.
5. Alla Camera di Consiglio del 9 novembre 2016 l’istanza cautelare è stata respinta sulla base dello spostamento del termine di attivazione della compartecipazione in favore delle persone con problemi psichiatrici dal 1° luglio 2016 al 1° gennaio 2017.
6. Con gruppo di motivi aggiunti del 15 maggio 2017 parte ricorrente impugna la nota in epigrafe citata con la quale sono state dettate disposizioni ai Direttori delle ASL della Regione in ordine alla fatturazione delle prestazioni erogate dalle strutture private autorizzate, preceduta dalla nota del 21 marzo 2017, pure impugnata e con la quale la Regione ha chiesto di informare gli utenti sugli atti propedeutici necessari per poter usufruire della compartecipazione, di supportarli nella presentazione delle istanze a fornire notizie utili circa i comuni interessati dalla compartecipazione ed il numero degli utenti gravati in ciascuno di essi.
Insiste per gli stessi motivi già proposti col ricorso principale e con il primo gruppo di motivi aggiunti ed aggiunge: 4) Violazione dell’art. 97 Cost., delle norme sul giusto procedimento, della legge n. 241 del 1990;eccesso di potere in tutte le sue forme: carenza di istruttoria, violazione del principio di leale collaborazione, illogicità manifesta, difetto e contraddittorietà della motivazione, violazione di legge.
Conclude per l’accoglimento del ricorso e dei due gruppi di motivi aggiunti.
7. In vista della udienza pubblica Roma Capitale ha depositato con note in data 4 agosto 2017 e 6 settembre 2017 gli atti riguardanti la trasposizione del ricorso straordinario.
8. Con terzo gruppo di motivi aggiunti parte ricorrente impugna la deliberazione giuntale con la quale sono state dettate le disposizioni in materia di compartecipazione alla spesa sociale per le strutture psichiatriche insistendo nelle stesse doglianze già proposte col ricorso principale e proponendo nuovi profili degli stessi.
Conclude ancora una volta per l’annullamento di tutti gli atti gravati col ricorso principale e con i tre gruppi di motivi aggiunti.
9. Alla pubblica udienza del 17 ottobre 2017 il ricorso è stato rinviato ad altra data ed alla pubblica udienza del 13 febbraio 2018, previo scambio di ulteriori memorie, tra le parti è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Con il ricorso principale Roma Capitale ha gravato i decreti del Commissario ad Acta presso la Regione Lazio che hanno disposto come segue:
1.1 Col dCA n. 562 del 24 novembre 2015 in applicazione dell’Intesa Stato Regioni concernente il nuovo Patto per la Salute 2014-2016 e che stabilisce la necessità della revisione del sistema di partecipazione alla spesa sanitaria e in attuazione del D.P.C.M. 29 novembre 2001 recante “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, vista la DGR 146/2005 recante l’accreditamento provvisorio per le Strutture Residenziali Psichiatriche e l’Accordo Nazionale n. 116 del 17 ottobre 2013 in merito alle tipologie di strutture residenziali psichiatriche è stato decretato:
“di stabilire la quota sanitaria corrispondente al 40% e la quota di compartecipazione al 60% della retta al momento in vigore per le strutture SRSR h12 e SRSR a fasce orarie;
di stabilire la quota sanitaria corrispondente al 60% e la quota di compartecipazione al 40% della retta al momento in vigore per le SRSR h24 per un periodo di 12 mesi.”
Seguiva la decorrenza della compartecipazione fissata al 1° gennaio 2016.
Sempre col ricorso principale il Comune impugna:
il DCA n. 62 del 3 marzo 2016 recante: “DCA 562/2015: Attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di persone con problemi psichiatrici e/o delle famiglie: prestazioni terapeutiche e socio riabilitative in strutture ad alta, media e bassa intensità assistenziale socio-sanitaria. Compartecipazione alla spesa ai sensi del