TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-09-21, n. 201101461

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, ordinanza cautelare 2011-09-21, n. 201101461
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201101461
Data del deposito : 21 settembre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02521/2011 REG.RIC.

N. 01461/2011 REG.PROV.CAU.

N. 02521/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2521 del 2011, proposto da:

- M A A M M A A, rappresentato e difeso dall’Avv. Fedele Ranieri, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Via Crocefisso n. 16;

contro

- il Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

- la Questura di Milano, in persona del Questore pro-tempore;

per l’annullamento

previa sospensione dell’efficacia,

- del provvedimento n. 6623/2011 Imm. emesso in data 3 giugno 2011 dal Questore della Provincia di Milano, notificato al ricorrente in pari data, recante il rigetto della domanda di rinnovo del permesso di soggiorno;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore, alla camera di consiglio del 20 settembre 2011, il referendario Antonio De Vita e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi di censura dedotti non appaiono supportati da sufficiente fumus boni iuris, in quanto il reato (in materia di sostanze stupefacenti) per cui è stato condannato il ricorrente risulta ostativo al rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, come sancito dall’art. 4, comma 3, e dall’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286 del 1998, per cui va respinta la domanda di sospensione dell’esecuzione sopra descritta;

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