TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800446

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2018-06-25, n. 201800446
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201800446
Data del deposito : 25 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/06/2018

N. 00446/2018 REG.PROV.COLL.

N. 00301/1998 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENZA

sul ricorso numero di registro generale 301 del 1998, proposto da:
T A, rappresentato e difeso dall'avvocato S S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato M V in Ancona, c.so Garibaldi, 43;



contro

Comune di Civitanova Marche, in persona del sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati R F e A F B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato F P in Ancona, corso Mazzini, 73;



nei confronti

Ditta Pipponzi Costruzioni, corrente in Civitanova Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della concessione edilizia n. 11402 del 26 luglio 1995, rilasciata dal Comune di Civitanova Marche e del provvedimento con cui la stessa è stata rinnovata, prot. n. 23108 del 20 novembre 1996, nonché di tutti gli atti prodromici, consequenziali e/o comunque connessi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitanova Marche;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2018 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO e DIRITTO

I. Con il presente ricorso il ricorrente, proprietario confinante del lotto su cui è stata edificata la costruzione per cui è causa, impugna i titoli edilizi rilasciati dal Comune di Civitanova Marche per la sua realizzazione, deducendone l’illegittimità per violazione della normativa urbanistica ed edilizia vigente al momento del rilascio e, precisamente, per violazione dell’art. 31, lettera d), della legge n. 451 del 1978 (primo motivo), atteso che la norma, anche nell’interpretazione datane dalla giurisprudenza, non consentirebbe interventi di ristrutturazione edilizia (tale essendo quello assentito) previa totale demolizione dell’edificio esistente, a meno che il nuovo edificio non abbia le medesime forme del primo (e non sarebbe questo il caso); la concessione sarebbe altresì illegittima per il superamento della volumetria massima assentibile (secondo motivo), non avendo il Comune tenuto in considerazione che la preesistenza di un edificio sul lotto in parola andava a modificare le volumetrie di fatto utilizzabili.

Si è costituito in giudizio, per resistere, il Comune di Civitanova Marche. Quest’ultimo ha preliminarmente eccepito l’irricevibilità del ricorso per tardività rispetto al momento dell’effettiva conoscenza della portata lesiva

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi