TAR Palermo, sez. I, sentenza 2023-09-18, n. 202302771
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Testo completo
Pubblicato il 18/09/2023
N. 02771/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01725/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1725 del 2017, proposto da -OMISSIS- rappresentati e difesi dagli avvocati Renzo Briguglio e Michele Cardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Giuseppe Abbate, sito in Palermo, via Galletti n. 111;
contro
il Ministero dell'Economia e delle Finanze (Comando Generale della Guardia di Finanza; Comando regionale per la Sicilia della Guardia di Finanza; Comando provinciale di Palermo della Guardia di Finanza), in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’accertamento
del diritto dei ricorrenti al trattamento economico spettante al personale trasferito d'autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della L. n. 86 del 29.03.2001, e di ogni altra indennità di legge, con interessi e rivalutazione monetaria dalla data di avvenuto trasferimento sino all’effettivo soddisfo;
nonché per l’annullamento :
- della nota -OMISSIS-del 5.12.2014 nei confronti del -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS- del 5.12.2014 nei confronti del-OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS-del giorno 8.5.2015 nei confronti del -OMISSIS-;
- della nota prot. -OMISSIS- del 5.12.2014 nei confronti dell’-OMISSIS-;
- tutte emesse dal Reparto Tecnico Logistico Amministrativo Sicilia della Guardia di Finanza – Ufficio Amministrazione, Sezione Trattamento Economico A 1/3, con oggetto: “ Provvedimento di rigetto in relazione all’istanza tendente ad ottenere il trattamento economico di cui alla legge 86/01 per trasferimento di sede per soppressione di Reparto ”, con cui l’intimata amministrazione ha respinto le istanze formulate per la concessione dei benefici economici richiesti in ragione del trasferimento d’autorità, operato a seguito della soppressione della Tenenza di -OMISSIS-;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale;
nonché per la condanna
della resistente amministrazione alla corresponsione delle richieste indennità, con interessi e rivalutazione monetaria;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della resistente amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 luglio 2023, tenutasi tramite collegamento da remoto, il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il presente ricorso i ricorrenti hanno agito per l'accertamento del loro diritto al trattamento economico quale personale trasferito d'autorità, ex art. 1, L. n. 86/2001, nonché per l'annullamento delle note con le quali l'intimata Amministrazione ha rigettato le istanze di quattro dei cinque ricorrenti (-OMISSIS-del 5 dicembre 2014 con riguardo al ricorrente -OMISSIS-; -OMISSIS-del 5 dicembre 2014 con riguardo al ricorrente -OMISSIS-; -OMISSIS-del giorno 8 maggio 2015 con riguardo al ricorrente -OMISSIS-; -OMISSIS- del 5 dicembre 2014 con riguardo al ricorrente -OMISSIS-).
1.1. Parte ricorrente ha, in sintesi, esposto quanto segue:
- che i ricorrenti, già in forza presso la Tenenza di -OMISSIS-della Guardia di Finanza, all'esito della sua soppressione resa nell'ambito di una più ampia rimodulazione dei reparti della Guardia di Finanza medesima, sono stati trasferiti rispettivamente a: i. -OMISSIS- (ricorrenti -OMISSIS- e -OMISSIS-); ii. -OMISSIS-(ricorrente -OMISSIS-); iii. -OMISSIS-(ricorrente -OMISSIS-); iv. -OMISSIS-(ricorrente -OMISSIS-);
- che l'intimata Amministrazione ha rigettato, all'esito del contraddittorio procedimentale, l’istanza di corresponsione dell'indennità dei ricorrenti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, presentata ai sensi dell'art. 1, co. 1, L. n. 86/2001.
1.2. I ricorrenti hanno articolato il seguente motivo di ricorso: " Natura autoritativa del disposto trasferimento. Violazione e/o errata applicazione dell’art. 1, L. n. 86 del 29.03.2001, ad opera della P.A. nel disconoscere il diritto alla relativa indennità, nonché violazione dell’art. 47, D.P.R. 18.06.2002, n. 164 e delle disposizioni in materia di trattamento economico di prima sistemazione e di ogni altro beneficio previsto in ipotesi di movimentazione avvenuta d’autorità.