TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-06-05, n. 201806262

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3B, sentenza 2018-06-05, n. 201806262
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201806262
Data del deposito : 5 giugno 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/06/2018

N. 06262/2018 REG.PROV.COLL.

N. 08693/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8693 del 2017, proposto da
R C, rappresentata e difesa dagli avvocati F T, F S, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, largo Messico 7;

contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione Giudicatrice del Concorso, non costituito in giudizio;

nei confronti

A S, R Gasbarri, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della Graduatoria di merito definitiva del concorso per posto comune scuola primaria di cui al DDG 105 del 23 febbraio 2016, approvata con DDG. n. 278 del 16 giugno 2017, pubblicata sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 19/ giugno 2017, nella parte in cui colloca l'odierna ricorrente al posto 258 riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 5,5;
della originaria griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti all'odierna ricorrente (di data e tenore sconosciuto);

- del decreto dirigenziale n. 403, del 24 luglio 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in data 25 luglio 2017, di rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 300 (e dunque in posizione deteriore) riconoscendole erroneamente un punteggio per titoli pari a punti 7;

- della successiva griglia di valutazione dei titoli e calcolo del punteggio relative al posto comune scuola primaria formate dalla commissione esaminatrice dell'U.S.R. Lazio, ivi comprese le schede e i verbali di valutazione dei titoli e dei punteggi attribuiti alla ricorrente a seguito di formale reclamo dalla stessa presentato ed ottenuta mediante richiesta di accesso agli atti;
del decreto dirigenziale n. 482, del 24 agosto 2017, pubblicato sul sito web dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio in pari data, di ulteriore rettifica della originaria graduatoria definitiva, nella parte in cui colloca la ricorrente al posto 305 (e dunque in posizione deteriore) a seguito della modificazione dei punteggi riconosciuti ad alcuni dei partecipanti al concorso;
di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.

Per la declaratoria del diritto della ricorrente ad una migliore collocazione in graduatoria, previo ricalcolo del punteggio relativo alla valutazione dei titoli ai sensi del D.M. 94 del 23 febbraio 2016;
Nonché per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze/reclami presentati dalla ricorrente in data 26/07/2017 e in data 2 agosto 2017 e sui quali né la Commissione di concorso né il Ministero non sono mai formalmente espressi.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell’Università e della Ricerca e dell’Ufficio Scolastico Regionale Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2018 la dott.ssa C L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato il decreto del Direttore generale del MIUR e la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami finalizzati al reclutamento del personale docente per posti comuni dell’organico della scuola dell’infanzia e primaria, per la Regione Lazio, relativamente ai punteggi attribuiti ai titoli.

L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

Con ordinanza 6374/2017 è stata accolta la richiesta misura cautelare ed è stata disposta l’integrazione del contraddittorio.

L’Amministrazione si è costituita con memoria di stile.

Alla pubblica udienza del 29 maggio 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è fondato.

Il d.m. 94/2016 recante “ Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado, nonché del personale docente per il sostegno agli alunni con disabilità, e ripartizione dei relativi punteggi ”, al punto A “ Punteggio per il titolo di accesso alla procedura concorsuale ” ha stabilito un massimo di 10 punti, di cui massimo 5 punti per l’abilitazione specifica (A.1.1), valutati attraverso una formula matematica in relazione alla votazione conseguita con il diploma scolastico o di laurea, e altri 5 punti massimo “ in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1.1 ” per l’abilitazione specifica conseguita attraverso la laurea in Scienze della Formazione primaria.

La ricorrente sostiene che non le sono stati attribuiti 5 punti relativi al possesso della laurea in Scienze della Formazione.

È chiaro il disposto del bando per cui la laurea in Scienze della Formazione primaria comporta “ in aggiunta ”, e quindi oltre, al punteggio attribuito per l’abilitazione specifica, anche un punteggio di 5 punti per coloro che si sono abilitati attraverso il conseguimento della laurea in questione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto.

Le spese del giudizio possano essere compensate, sussistendo giusti motivi.

Condanna l’Amministrazione alla rifusione del Contributo Unificato.

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