TAR Trieste, sez. I, sentenza breve 2013-08-21, n. 201300435
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N. 00435/2013 REG.PROV.COLL.
N. 00079/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 79 del 2013, proposto da:
C Z, rappresentato e difeso dall'avv. A C, con domicilio eletto presso Segreteria Generale T.A.R. in Trieste, p.zza Unita' D'Italia 7;
contro
Ministero Della Giustizia Dipartimento Dell'Amministrazione Penitenziaria, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;
per l'annullamento
-previa sospensione, del provvedimento dd.22.11.2012 del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Ammistrazione Penitenziaria, Direzione Generale del Personale e della Formazione, con cui veniva rigettata l'istanza di trasferimento presentata dall'ass. Capo della Polizia Penitenziaria Zinna Calogero in data 29.09.2012 ai sensi dell'art 33 della L. 05.021992 n. 104 e di ogni altro atto comunque presupposto connesso o conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero Della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2013 il dott. Enzo Di Sciascio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente, assistente capo della polizia penitenziaria presso la casa circondariale di Tolmezzo, rappresenta di essere originario di Palma, in provincia di Trapani, dove tuttora vivono i suoi genitori.
Suo padre, Michele Zinna, di 71 anni, è affetto da disabilità grave e permanente, come accertato dalla competente Commissione medica presso il Servizio sanitario regionale della Sicilia, dove è ricoverato presso una struttura sanitaria distrettuale.
Ai compiti di assistenza non può sopperire sua madre, a sua volta costretta ad assistere gli anziani genitori, né la sorella, che presta anch’essa servizio nell’amministrazione penitenziaria in quel di Monza.
Per poter pertanto assistere il padre più volte il ricorrente ha chiesto il trasferimento in sede più vicina (nella specie la Casa di reclusione di Favignana) ma si è visto rispondere da ultimo, con il provvedimento impugnato, che difetterebbero i requisiti per la sua concessione.
Ne chiede pertanto l’annullamento, deducendo violazione ed errata applicazione dell’art. 33 della L. 104/1992 da ultimo modificato dall’art. 24 della L.