TAR Catania, sez. II, sentenza 2024-09-16, n. 202403086
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Testo completo
Pubblicato il 16/09/2024
N. 03086/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00664/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di CA (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 664 del 2024, proposto da
Mari Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato Alessandro Dini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Siciliana, Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di CA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Comune di Messina, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Scavuzzo e Ada Arnò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del decreto assessoriale n. 60/GAB in data 1 febbraio 2024, del parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 745/2023 del 29 dicembre 2023, della nota del Comune di Messina n. 75260/2024 in data 13 febbraio 2024, nonché, ove occorra, del parere della Soprintendenza n. 7061/2014;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Messina e della Regione Siciliana, Assessorato del Territorio e dell’Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 12 settembre 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha impugnato: a) il decreto assessoriale n. 60/GAB in data 1 febbraio 2024, nella parte in cui, sulla base del parere n. 745/2023 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica in data 29 dicembre 2023 nell’ambito della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), esprime parere favorevole sulla proposta del piano di lottizzazione convenzionata di interesse, a condizione che siano ottemperate le previsioni di cui all’art. 3 del decreto medesimo, di seguito indicate: - le aree per le urbanizzazioni primarie e secondarie, determinate nella misura di metri quadri 24 per ogni 100 metri cubi di volume realizzato (pari a metri quadri 2578,88) devono essere interamente cedute al Comune di Messina, senza possibilità di monetizzare aree di superficie pari a metri quadri 1504,35; - come da parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali n. 7061/2014, norma dell’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico Ambito 9, gli edifici non possono avere altezza superiore a due elevazioni fuori terra; - le misure di mitigazione e compensazione devono essere incrementate nel senso che, ai fini del contenimento delle opere di escavazione, non devono realizzarsi piani interrati o seminterrati; b) il parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 745/2023 del 29 dicembre 2023, nelle parti già specificate; c) ove occorra, il menzionato parere della Soprintendenza n. 7061/2014; d) la nota del Comune di Messina n. 75260/2024 in data 13 febbraio 2024.
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) con deliberazione consiliare del Comune di Messina in data 16 luglio 2012 è stato approvato un piano di lottizzazione convenzionato per la realizzazione di una struttura ricettiva e di un complesso residenziale; b) il competente Assessorato Regionale ha comunicato l’avvio della procedura di VAS e il fascicolo è stato anche trasmesso alla Commissione Tecnica Specialistica per il parere di competenza; c) è stato, quindi, adottato il provvedimento in questa sede impugnato, il quale si fonda, appunto, sul presupposto parere della Commissione Tecnica Specialistica n. 745/2023 in data 29 dicembre 2023, e che il Comune ha recepito con l’impugnata nota n. 75260/2024 in data 13 febbraio 2024.
Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) quanto alla prescrizione che esclude la possibilità di monetizzare le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, occorre osservare che la relativa facoltà era disciplinata, al momento dell’adozione del piano di lottizzazione, dall’art. 14 della legge regionale n. 71/1978 ed è oggi prevista dalla legge regionale n. 19/2020; b) trattasi di disciplina che consente la monetizzazione secondo criteri prefissati per legge e all’esito di una valutazione discrezionale di competenza del Comune, cioè di un istituto urbanistico, mentre la valutazione ambientale strategica non contempla decisioni che attengono al governo urbanistico del territorio; c) inoltre, la prescrizione è priva di adeguata motivazione e non tiene conto, tra l’altro, che la monetizzazione non esclude l’effettuazione degli interventi di urbanizzazione secondaria, ma semplicemente consente una loro diversa collocazione; d) quanto all’altezza degli edifici, l’Amministrazione ha richiamato il parere della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina n. 7061/2014 e ha fatto menzione dell’art. 44 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale Paesaggistico, Ambito 9; e) il parere della Soprintendenza in questione è da intendersi superato, in quanto l’attuale normativa, a seguito dell’approvazione del Piano Paesaggistico, non fa alcun riferimento al numero massimo di elevazioni fuori terra, essendosi tenuto conto che il contesto urbanistico è altamente antropizzato; f) in ogni caso, la prescrizione è sostanzialmente immotivata, anche tenuto conto che il limite di altezza non esclude la realizzazione della medesima cubatura e, anzi, provocherebbe un maggior affollamento delle costruzioni (mentre il Piano Paesaggistico, con riferimento alle aree con livello di tutela 1, più precisamente