TAR Napoli, sez. VIII, sentenza 2021-10-18, n. 202106512
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Pubblicato il 18/10/2021
N. 06512/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00868/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Ottava)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 868 del 2020, proposto da
T S, rappresentato e difeso dagli avvocati Filomena D'Aniello, C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia non costituito in giudizio;
per
l’esecuzione del giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Napoli n. cronol. 746/2018 depositato il 18 aprile 2018 e notificato in forma esecutiva al Ministero resistente in data 8 novembre 2018
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2021 il dott. F G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il presente ricorso, ritualmente notificato e depositato, il ricorrente ha chiesto darsi esecuzione al giudicato formatosi sul decreto decisorio in epigrafe indicato, emesso dalla Corte di Appello di Napoli, concernente l’equa riparazione ex lege n. 89/2001, con cui il Ministero della Giustizia è stato condannato al pagamento in suo favore a titolo di equa riparazione della somma di €. 800,00 oltre interessi legali dalla decisione al saldo.
Parte ricorrente ha chiesto altresì la nomina di un Commissario ad acta, che provveda nel caso di ulteriore inadempienza da parte dell’Amministrazione intimata e la condanna del Ministero della Giustizia al risarcimento del danno da ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi su detto decreto ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
2 – Il Ministero intimato non ha preso parte al giudizio.
3 – Alla camera di consiglio del 29/9/2021 il ricorso è transitato in decisione.
4 - Il Collegio rileva come nel caso di specie ricorrano tutti i presupposti necessari per l’accoglimento della domanda, essendo il decreto in questione divenuto definitivo in seguito alla mancata proposizione di opposizione, come da certificato in atti della competente cancelleria della Corte di Appello di Napoli.
In tal senso, l’art. 112, comma 2, c.p.a. ha codificato un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della legge n. 89 del 2001 ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed è, sotto tale profilo, equiparato al giudicato, con conseguente idoneità a fungere da titolo per l’azione di ottemperanza (Cons. Stato, Sez. IV, 16 marzo 2012, n. 1484). Ne discende pertanto l’idoneità del titolo all’esecuzione, attesa la persistente ed ingiustificata inerzia dell’amministrazione, che non ha comprovato l’avvenuto pagamento (Cass. SS.UU. n. 12533/2001).
4.1 - Risultano, inoltre, espletati entrambi gli adempimenti cui il legislatore subordina la proponibilità dell’azione di ottemperanza in relazione ai crediti ex lege Pinto:
a) in data 29.10.2018 è stato notificato presso la sede reale del Ministero della Giustizia il decreto decisorio de quo ai sensi dell’art. 14, comma 1, del decreto legge n. 669 del 1996, convertito nella legge n. 30 del 1997 (ed è trascorso il termine di centoventi giorni dalla data della notifica senza che il Ministero della Giustizia abbia dato esecuzione al dictum del giudice civile);
b) in data 20.7.2018 è stata inviata a mezzo PEC l’autodichiarazione di cui all’art.