TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-05, n. 202314749

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-10-05, n. 202314749
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202314749
Data del deposito : 5 ottobre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/10/2023

N. 14749/2023 REG.PROV.COLL.

N. 10379/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10379 del 2018, proposto da Confesercenti Provinciale Roma, ST TA, AR UT, NN NI, Agtar, Aeper, Assoviaggi, Asshotel, RA Duimich, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimo Rosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento

della delibera dell'Assemblea Capitolina n. 55 del 30 maggio 2018, pubblicata in Albo Pretorio per l'Approvazione del Regolamento per l'accesso e la circolazione degli autobus nelle ZTL BUS A, B e C nonché di ogni altro atto presupposto, connesso, conseguente ed esecutivo.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 settembre 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

I ricorrenti indicati in epigrafe sono operatori che svolgono attività attinente al turismo quali guide turistiche, tour operator e operatori nel campo della ristorazione.

Hanno impugnato la delibera dell’Assemblea capitolina n. 55 del 30 maggio 2018 recante l’approvazione del Regolamento per l’accesso e la circolazione degli autobus turistici nelle ZTL BUS A, B e C. Sostengono che il nuovo Regolamento, nel vietare il transito e la sosta degli autobus turistici nella ZTL C e nel prevedere altre restrizioni alla sosta dei bus, oltre all’eliminare il sistema degli abbonamenti annuali per i bus sostituiti con un carnet di ingressi, avrebbe penalizzato le loro attività. In particolare, il Regolamento porrebbe “maggiori limitazione rispetto a quelle già esistenti e che già fanno sì che gli operatori del turismo si trovino giornalmente a dover fronteggiare i turisti abbandonati distante dai luoghi di interesse, che considereranno inaccettabile il trattamento a loro riservato nella “città eterna” promettendo di non più tornare o comunque di reclamizzare negativamente l’accoglienza a Roma”.

Il ricorso è affidato a cinque motivi.

Con il primo motivo viene rilevata l’“irragionevolezza dell’azione amministrativa” nella parte in cui si intende spostare i turisti che raggiungono la Capitale con i mezzi di trasporto pubblico locale anziché con “veicoli ad uso privato” posto che “il Centro Storico risulta essere già servito da mezzi di Trasporto Pubblico Locale che garantiscono la massima offerta di servizi della città di Roma Capitale riducendo sostanzialmente la necessità di avvalersi dei veicoli ad uso privato”. Si evidenzia come tale motivazione non prende in considerazione il reale stato, inefficiente, dei servizi pubblici nel centro cittadino.

Con il secondo motivo viene contestata

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