TAR Roma, sez. 4S, sentenza 2024-02-07, n. 202402418
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Testo completo
Pubblicato il 07/02/2024
N. 02418/2024 REG.PROV.COLL.
N. 03066/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3066 del 2017, proposto da
Anf (Associazione Nazionale Forense), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati E T e L P, con domicilio eletto presso lo studio Legale Placidi in Roma, via Barnaba Tortolini, 30;
contro
Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni - Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consiglio Nazionale Forense, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G M E, G C, F C e A G, con domicilio eletto presso lo studio dell’Avvocato F C in Roma, via Vittoria Colonna 32;
Fondazione dell'Avvocatura Italiana, Edizioni Diritto e Ragione S.r.l., Co. Pro.Com Bolzano, parti non costituite in giudizio.
per l'annullamento,
previa sospensione,
- della decisione del Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni assunta nella riunione del 16 giugno 2016, conosciuta solo in quanto menzionata nella nota della medesima Autorità indirizzata all'ANF del 20.01.2017,
- della medesima nota dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 20.01.2017,
- nonché di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o conseguente ed in particolare del provvedimento del Co. Pro.Com. di Bolzano del 25.8.2016, conosciuto solo in quanto menzionato nella nota dell'Autorità del 20.01.2017, degli atti di cui all'istruttoria compiuta dal Servizio Ispettivo Registro e Co.Re. Com. di cui è appena traccia nella prefata nota del 20.1.2017,
e per l'accertamento
della insussistenza in capo alla società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. dei requisiti e delle condizioni di legge per l'iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione di cui all'art. 1 della legge 31.7.1997 n. 249.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità per le Garanzie Nelle Comunicazioni e del Consiglio Nazionale Forense;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2024 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’Associazione Nazionale Forense (da ora ANF) ha impugnato la decisione del Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito “AGCOM”) assunta nella riunione del 16 giugno 2016, con la quale si è ritenuta legittima l’iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione (ROC) della testata “Il Dubbio”, edita dalla Società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l., partecipata al 100% cento dalla Fondazione dell’Avvocatura Italiana (FAI), a sua volta controllata dal Consiglio Nazionale Forense (da ora CNF).
Si è proposta, altresì, un’azione di accertamento dell’insussistenza in capo alla società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l. dei requisiti e delle condizioni di legge per l’iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione di cui all’art. 1 della Legge del 31 luglio 1997 n. 249.
L’ANF ha presentato all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni una segnalazione, evidenziando il contrasto dell’iniziativa editoriale realizzata dal CNF con le disposizioni contenute nell’art. 1 della legge n. 416/1981, nella parte in cui vieta agli enti pubblici di costituire o acquisire nuove partecipazioni in aziende editoriali di giornali o di periodici che non abbiano esclusivo carattere tecnico inerente all’attività dell’ente.
L’Autorità ha comunicato che, relativamente alla domanda di iscrizione al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC) della società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l., editrice della testata quotidiana “il Dubbio”, il Consiglio dell’Autorità nella riunione del 16 giugno 2016 ha ritenuto che, nel caso di specie, non trova applicazione il divieto di cui all’art. 1, comma 13, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in quanto la Legge n. 247/2012, all’art. 35, comma 1, lettera p), con la locuzione “ cura, mediante pubblicazioni, l’informazione sulla propria attività e sugli argomenti d’interesse dell’Avvocatura ” rende l’iniziativa editoriale “Il Dubbio”, riferibile al Consiglio Nazionale Forense per il tramite della società Edizioni Diritto e Ragione s.r.l., compatibile al quadro normativo vigente.
L’interesse a proporre il presente ricorso sarebbe riconducibile al fatto che, per effetto di tale iniziativa, il CNF avrebbe esposto nel bilancio preventivo 2016 un disavanzo di euro 1.599.000,00, il cui onere dovrebbe gravare sugli avvocati iscritti agli Ordini, in ragione del fatto che i proventi per il funzionamento del CNF derivano dai contributi degli Avvocati esercenti la professione forense.
Nel ricorso si è costituita l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni e il Consiglio Nazionale Forense che hanno eccepito, preliminarmente, l’intervenuta perenzione del giudizio a causa del tardivo deposito dell’istanza di fissazione dell’udienza ex art.