TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000385

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2020-06-15, n. 202000385
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 202000385
Data del deposito : 15 giugno 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 15/06/2020

N. 00385/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00174/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 174 del 2020, proposto da
Comune di Borgofranco d’Ivrea, rappresentato e difeso dall’avvocato C E G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Torino, via Palmieri n. 40;

contro

Consorzio per il Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana, rappresentato e difeso dagli avvocati S C, M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, viale dei Parioli n. 44;

nei confronti

Comune di Settimo Vittone, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

della deliberazione dell’assemblea consortile del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana in data 16 dicembre 2019 n. 12, che ha prorogato gli effetti della deliberazione dell’assemblea consortile n. 11 del 20 novembre 2009, con la quale vengono stabiliti i riparti dei sovracanoni tra le tre sezioni, fino al 30 giugno 2020;

della deliberazione dell’assemblea consortile in data 16 dicembre 2019 n. 13, che ha rinviato la nomina della commissione per la revisione dello statuto e dei regolamenti;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2020 il dott. Savio Picone;


Ritenuto di potere decidere con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 74 cod. proc. amm., per dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;

Rilevato, in tal senso:

che deve essere condivisa l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla difesa del Consorzio;

che oggetto d’impugnazione è la delibera del 16 dicembre 2019 n. 12, relativa alle modalità di riparto dei sovracanoni tra le tre sezioni del Bacino Imbrifero Montano della Dora Baltea Canavesana, fino al 30 giugno 2020;

che la delibera ha un collegamento diretto ed immediato con la disciplina delle acque pubbliche e con il buon regime delle stesse e, in quanto tale, la sua impugnativa, ai sensi dell’art. 143 del r.d. n. 1775 del 1933, rientra nella giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche;

che è stato deciso, con riguardo a controversia del tutto analoga a quella in esame, che: “(…) Tutti gli interessi coinvolti nel riparto del sovracanone, quello generale e quelli singoli dei Comuni e dei Consorzi, nonché, con essi, la potestà che deve governarli, hanno diretto e immediato collegamento con la disciplina delle acque pubbliche (…) Il parametro dei ‘danni da essi subiti in conseguenza della derivazione’ ha attinenza alla materia delle acque pubbliche, precisamente, a quella delle opere di qualunque natura e, in generale, degli usi, atti o fatti che possono avere relazione col buon regime delle acque pubbliche (…) L’impugnazione proposta da un Comune o da un Consorzio di Comuni avverso il decreto ministeriale di ripartizione del sovracanone dovuto dai concessionari di grandi derivazioni di acque pubbliche, secondo la previsione dell’art. 1, tredicesimo comma, della legge 27 dicembre 1953 n. 959 spetta alla giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, ai sensi dell’art. 143, lett. b), del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, atteso che coinvolge preminenti interessi generali, nonché gli interessi di detti enti (protetti indirettamente), in materia strettamente inerente alla disciplina delle acque pubbliche” (Cass. Civ., sez. un., sent. n. 1542 del 1989);

che l’art. 133, primo comma. cod. proc. amm. fa tuttora salva la giurisdizione del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, nella materie ad esso devolute;

che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non gode di copertura costituzionale, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza (cfr. Corte Cost., sent. n. 243 del 2014 ed i precedenti ivi richiamati);

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito, in favore del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, con l’avvertimento che, ai sensi dell’articolo 11, comma 2, cod. proc. amm., gli effetti sostanziali e processuali della domanda si conserveranno ove, entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza, la causa verrà riproposta dinanzi al Tribunale competente;

Ritenuto, infine, di dover compensare le spese processuali;

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